|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie
di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale d'arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie
artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati;
VISTO, in particolare l'articolo 2, comma 7, della citata
legge n. 508 del 1999, il quale demanda ad uno o più regolamenti,
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, la disciplina dell'organizzazione amministrativa e
didattica delle istituzioni di cui trattasi;
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
CONSIDERATA la preliminare esigenza di determinare i criteri
generali per consentire alle predette istituzioni di esercitare
l'autonomia statutaria e regolamentare, ai sensi del citato articolo
2, comma 7, lett. f), della legge n. 508 del 1999;
ACQUISITI i pareri dell'organismo consultivo provvisorio
di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 508 del 1999, resi
nelle adunanze del 7 novembre 2001, dell'8 febbraio 2002 e dell'8
aprile 2002;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 28 marzo 2002;
UDITI i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione
consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 7 maggio 2001e
del 6 maggio 2002;
ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari resi nelle
sedute del 2 e del 3 agosto 2001, dell'11 giugno 2002 e del 3 luglio
2002;
CONSIDERATO che i pareri predetti sono tra loro discordanti;
RITENUTO di conformarsi alle indicazioni del Consiglio di
Stato, conservando al vertice delle istituzioni di alta formazione
l'assetto binario previsto dalla legge;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 14 febbraio 2003;
SULLA PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca;
EMANA
il seguente regolamento:
CAPO I
Principi e disposizioni generali
Art. 1
(Finalità e definizioni)
1. Il presente regolamento determina i criteri generali per l'adozione
degli statuti di autonomia, nonché per l'esercizio dell'autonomia
regolamentare, da parte delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie
artistiche, nonché da parte dei Conservatori di musica, degli
Istituti musicali pareggiati e dell'Accademia nazionale di danza.
2. Il presente regolamento non si applica alle Accademie legalmente
riconosciute.
3. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a. per "Ministro" e per "Ministero", rispettivamente,
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b. per "istituzioni", le Accademie di belle arti, l'Accademia
nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie
artistiche, nonché i Conservatori di musica, l'Accademia
nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati;
c. per "organi di gestione", i consigli di amministrazione
delle Istituzioni;
d. per "CNAM", il Consiglio nazionale per l'alta formazione
artistica e musicale;
e. per "legge", la legge 21 dicembre 1999, n.508.
Art. 2
(Autonomia statutaria)
1. Le istituzioni di cui all'articolo 1, attraverso i propri statuti
di autonomia e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento,
disciplinano:
a. l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle strutture
amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio e dei relativi
organi, in correlazione alle specifiche attività formative
e scientifiche, nonché alla conservazione, all'incremento
ed alla utilizzazione del proprio patrimonio artistico, librario,
audiovisivo e musicale;
b. lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché
della correlata attività di produzione;
c. modalità e criteri di valutazione dei risultati didattici
e scientifici, nonché dell'attività complessiva dell'istituzione;
d. la realizzazione degli interventi di propria competenza per il
diritto allo studio, in conformità all'articolo 6 della legge;
e. modalità e procedure per le intese programmatiche, e le
convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti ed
organismi pubblici e privati, anche stranieri;
f. la rappresentanza degli studenti negli organi di governo;
g. l'organo competente per i procedimenti disciplinari in conformità
alla normativa vigente;
h. per l'Accademia nazionale di arte drammatica, la possibilità
di una sua articolazione sul territorio, in conformità al
regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge,
anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici
e privati, nonché di opportune intese con gli istituti di
istruzione secondaria;
i. per l'Accademia nazionale di danza, la possibilità di
una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento
di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge anche mediante
la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati,
nonché le forme di intesa e di collegamento con gli istituti
di istruzione primaria e secondaria, anche attraverso apposite convenzioni
finalizzate a realizzare lo sviluppo integrato del processo formativo.
Art. 3
(Autonomia regolamentare)
1. Le istituzioni dettano, con propri regolamenti, in conformità
alla vigente normativa e allo statuto, disposizioni di carattere
organizzativo e funzionale, ed in particolare:
a. il regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di
formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività
formative, in conformità ai criteri generali fissati dal
regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge;
b. i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità
disciplinano le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa,
finanziaria e contabile, in conformità all'articolo 2, comma
4, della legge.
CAPO II
Organizzazione
Art. 4
(Organi)
1. Sono organi necessari delle istituzioni:
a. il presidente;
b. il direttore;
c. il consiglio di amministrazione;
d. il consiglio accademico;
e. il collegio dei revisori;
f. il nucleo di valutazione;
g. il collegio dei professori;
h. la consulta degli studenti.
2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio
dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati
consecutivamente una sola volta.
3. Con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai
componenti degli Organi di cui al comma 1.
Art. 5
(Presidente)
1. Il presidente è rappresentante legale dell'istituzione,
salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1. Convoca e presiede
il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
2. Il presidente è nominato dal Ministro sulla base di una
designazione effettuata dal consiglio accademico entro una terna
di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta
dallo stesso Ministro.
3. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma
2 entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il Ministro
procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione.
Art. 6
(Direttore)
1. Il direttore è responsabile dell'andamento didattico,
scientifico ed artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza
legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per
conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni
e la produzione. Convoca e presiede il consiglio accademico.
2. Il direttore è eletto dai docenti dell'istituzione, nonché
dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti
accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso
di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti
con il regolamento di cui all'articolo 2 comma 7, lett. a), della
legge. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto
regolamento, i requisiti sono stabiliti dallo statuto, con riferimento
all'esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in
ambiti multidisciplinari ed internazionali.
3. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di direttore ai sensi
degli articoli 212 comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241 comma
5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro,
acquisisce preventivamente il parere del consiglio accademico.
4. Il direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti
del personale docente e degli studenti.
5. Il direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi
didattici.
6. Al direttore è attribuita un'indennità di direzione
a carico del bilancio dell'istituzione.
7. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli attuali
docenti incaricati della direzione di istituzioni diverse da quelle
in cui abbiano la sede di titolarità e che optino per l'elezione
nella sede di servizio.
Art. 7
(Consiglio di amministrazione)
1. Il consiglio di amministrazione è composto cinque componenti,
fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Fanno parte del consiglio di amministrazione:
a. il presidente;
b. il direttore;
c. un docente dell'istituzione, oltre al direttore, designato dal
consiglio accademico;
d. uno studente designato dalla consulta degli studenti;
e. un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto
fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del
sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici
e privati.
3. Il consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori
componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su
designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni
culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora
i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento
dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita
con decreto del Ministro.
4. I consiglieri di cui al comma 2, lett e), e al comma 3, nominati
successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica
fino alla scadenza dell'intero organo.
5. Al consiglio di amministrazione partecipa il direttore amministrativo
con voto consultivo.
6. Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di
intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione
definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i
programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative
volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione. In
particolare:
a. delibera, sentito il consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti
di gestione ed organizzazione;
b. definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo
8, comma 3, lett. a), la programmazione della gestione economica
dell'istituzione;
c. approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e
il rendiconto consuntivo;
d. definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio,
e su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale
docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché
del personale non docente;
e. vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche,
scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato
dal consiglio accademico.
3. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6,
lettera d), è approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della funzione pubblica.
4. Nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso
di parità di voti, prevale il voto espresso dal presidente.
Art. 8
(Consiglio accademico)
1. Il consiglio accademico è composto da un numero dispari
di componenti, fino ad un massimo di tredici, in rapporto alle dimensioni
organizzative e finanziarie dell'ente.
2. Fanno parte del consiglio accademico, oltre al direttore che
lo presiede:
a. docenti dell'istituzione, in possesso di requisiti di comprovata
professionalità stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo
docente;
b. due studenti designati dalla consulta degli studenti.
3. Il consiglio accademico:
a. determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività
didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto
delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario
di riferimento;
b. assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività
di cui alla lettera a);
c. definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica,
della ricerca e della produzione;
d. delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal
regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lett. h) della legge,
il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentito
la consulta degli studenti;
e. esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste
dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della
legge;
f. esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal
presente regolamento al consiglio di amministrazione.
Art. 9
(Collegio dei revisori)
1. Il collegio dei revisori, costituito con provvedimento del presidente,
è composto da 3 membri, di cui uno designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, che lo preside, e due designati dal
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
i componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; il collegio dei revisori vigila
sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa
e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile
in quanto compatibili.
Art. 10
(Nucleo di valutazione)
1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio
di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato
da 3 componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti
fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione
nel campo della valutazione.
2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati
agli obiettivi. In particolare:
a. ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività
didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione,
verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei
rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
b. redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento
dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal
comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il
CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo
di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione
da parte del Ministero di contributi finanziari;
c. acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni
degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella
relazione annuale di cui alla lettera b).
3. Le istituzioni assicurano ai nuclei di valutazione l'autonomia
operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie,
nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel
rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
Art. 11
(Collegio dei professori)
1. Il collegio dei professori è composto dal direttore, che
lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione,
nonché dagli assistenti, dai pianisti accompagnatori e dagli
accompagnatori al pianoforte. Esso svolge funzioni di supporto alle
attività del consiglio accademico, secondo modalità
definite dallo statuto dell'istituzione.
Art. 12
(La Consulta degli studenti)
1. La consulta degli studenti è composta da studenti eletti
in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, di
cinque per gli istituti fino a mille, di sette per gli istituti
fino a millecinquecento, di nove per gli istituti fino a duemila,
di undici per gli istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte
inoltre della consulta gli studenti eletti nel consiglio accademico;
oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti,
la consulta può indirizzare richieste e formulare proposte
al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare
riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
2. Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo
svolgimento delle funzioni della consulta.
3. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità
di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b) e c) il direttore
provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma
1, di una rappresentanza degli studenti.
Art. 13
(Uffici e organizzazione amministrativa)
1. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione
degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa
e contabile dell'istituzione.
2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto
un direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa,
organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'istituzione.
3. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito, con
delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore,
ad un dipendente dell'istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni
in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente
all'area direttiva.
4. L'incarico di cui al comma 3 può essere altresì
attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie
dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo
19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
CAPO III
Procedure e norme finali
Art. 14
(Statuto e regolamenti)
1. Per l'elaborazione dello statuto, del regolamento didattico e
del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità,
le istituzioni possono costituire, con deliberazione degli attuali
organi di gestione, sentito il collegio dei professori e la rappresentanza
degli studenti appositi organismi composti da membri appartenenti
alla stessa istituzione e da esperti esterni.
2. In sede di prima applicazione:
a. lo statuto è deliberato dagli attuali organi di gestione,
integrati con due rappresentanti degli studenti, sentito il collegio
dei professori;
b. il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei
professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito
l'organo di gestione;
c. il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità
è deliberato dall'organo di gestione, integrato con due rappresentanti
degli studenti, secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero
dell'istruzione dell'università e della ricerca d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Lo statuto ed il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità,
nonché il regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, sono
deliberati e trasmessi, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente regolamento, al Ministero per l'approvazione nei successivi
sessanta giorni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per la funzione pubblica. Il regolamento didattico è trasmesso,
entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento
di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, al Ministero
che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.
4. I regolamenti interni sono adottati con decreto del presidente,
previa delibera degli organi competenti e sentito il consiglio accademico.
5. Le spese di costituzione e funzionamento degli organismi di cui
al comma 1 sono a carico del bilancio dell'istituzione.
Art. 15
(Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome
di Trento e di Bolzano)
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alla regione
Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel
rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
Art. 16
(Norme transitorie)
1. I direttori dell'Accademia di arte drammatica e dell'Accademia
di danza in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
mantengono le funzioni fino alla cessazione del rapporto per effetto
del verificarsi di cause previste dalla normativa vigente.
Art. 17
(Abrogazione di norme)
1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogate le disposizioni incompatibili ed in particolare le seguenti
norme: articolo 212, comma 1, comma 2, comma 4 e comma 5, articoli
213, 216, 220, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, e comma 6, articoli
221, 222, 228, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 e comma
6, articoli 229, 230, 231, 241 comma 1, comma 2, comma 3, comma
4, e comma 6, articoli 242, 243, 254, 255, 256, 257, 367 comma 1
e comma 2, articoli 368, 369, 370, 371 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
Relazione illustrativa
La legge 21 dicembre 1999, n. 508, in ossequio al dettato dell'articolo
33 della Costituzione, prevede la trasformazione delle Accademie
e dei Conservatori in Istituti di alta formazione artistica e musicale.
Il legislatore ha inteso, in sostanza, elevare la dignità
di tali istituzioni prevedendo il rilascio, all'esito degli studi,
di diplomi accademici di primo e secondo livello.
L'articolo 2, comma 7, della legge 508/99 rimette l'attuazione della
riforma ad uno o più regolamenti, da adottarsi da parte dell'attuale
Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
Nella predisposizione del generale quadro di attuazione della citata
legge 508 del 1999 si è dovuto, però, tenere conto
del fatto che questa nulla prevede riguardo alla formazione di base;
è evidente, infatti, che il legislatore presupponeva che
tale riforma venisse attuata contestualmente ed in modo coordinato,
con la riforma dei cicli. Posto che la riforma dei cicli è
ancora in itinere, appare opportuno che l'attuazione della stessa
legge n.508 del 1999 avvenga gradualmente nell'ambito di un quadro
più completo ed organico, per evitare che un'affrettata trasformazione
delle Istituzioni in questione in centri di alta formazione vada
a discapito della formazione di base. Tale problema si pone, in
particolare, per i Conservatori e per l'Accademia nazionale di danza,
che attualmente gestiscono anche la formazione musicale e coreutica
di base.
Nel dare attuazione alla legge n. 508 del 1999 si è ritenuto
pertanto opportuno procedere, in via preliminare, alla predisposizione
del regolamento avente ad oggetto i criteri generali per l'adozione
degli Statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare
(articolo 2, comma 7, lettera f), posto che costituisce premessa
indispensabile, per avviare concretamente il processo di riforma
voluto dal legislatore, dotare di autonomia le predette istituzioni,
consentendo che esse provvedano a dotarsi di propri statuti nel
rispetto dei principi definiti dal presente regolamento.
Il presente regolamento si applica alle istituzioni statali. Non
si applica, invece, alle istituzioni private ad esse equiparate,
quali le Accademie legalmente riconosciute. Dal momento, infatti,
che tali ultime istituzioni hanno prevalentemente natura privatistica,
non risulterebbe conforme alle norme vigenti in materia l'imposizione
per legge di vincoli alla organizzazione. E' evidente, peraltro,
che le suddette istituzioni possono conformare la propria organizzazione
ai principi del presente regolamento nell'ambito della propria autonomia.
Il regolamento delinea, anzitutto, il contenuto minimo dei futuri
statuti delle istituzioni di alta formazione (art.2). In particolare,
è prevista per le Accademie nazionali di arte drammatica
e di danza la possibilità di articolarsi sul territorio,
stabilendo intese con gli istituti di istruzione primaria e secondaria.
L'art. 3 delinea la tipologia dei vari regolamenti che le predette
istituzioni possono adottare, aventi ad oggetto disposizioni di
carattere organizzativo e funzionale. Gli articoli da 4 a 12 disciplinano
l'organizzazione delle istituzioni di alta formazione nel rispetto
del principio della distinzione tra poteri di indirizzo e governo
e attività di gestione (art. 4).
In particolare, il presidente ha la generale rappresentanza legale
dell'istituzione e presiede il consiglio di amministrazione (art.
5), mentre al direttore è affidata la responsabilità
dell'andamento didattico, scientifico e artistico, nonchè
la rappresentanza dell'istituzione in ordine alle collaborazioni
e all'attività per conto terzi relativamente alla didattica,
alla ricerca e alla produzione (art. 6).
Sono poi organi necessari:
il consiglio di amministrazione, che definisce obiettivi e programmi
della gestione amministrativa ed ha il compito di verificare, in
sede di approvazione del bilancio, la compatibilità dal punto
di vista economico delle scelte operate dal Consiglio Accademico
(art. 7);
il consiglio accademico, che ha competenze decisionali in materia
di didattica, ricerca, e produzione (art. 8);
il collegio dei revisori cui è attribuita la funzione di
controllo amministrativo e gestionale (art. 9);
il nucleo di valutazione con il compito di valutare i risultati
dell'attività didattica e scientifica nonché l'andamento
complessivo dell'istituzione avuto riguardo agli obiettivi determinati
(art. 10 );
il collegio dei professori che svolge funzioni di supporto alle
attività del consiglio accademico (art. 11);
la consulta degli studenti che nell'ambito delle proprie funzioni,
prevalentemente consultive, può indirizzare richieste e formulare
proposte al consiglio accademico e al consiglio di amministrazione
(art. 12).
E' inoltre prevista un'apposita struttura amministrativa cui è
attribuita la gestione contabile amministrativa e di spesa delle
istituzioni (art. 13). Al vertice di tale struttura è preposto
un direttore amministrativo responsabile della gestione stessa.
Avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente,
tale incarico può essere conferito a personale di qualifica
dirigenziale, nel rispetto della generale normativa sull'attribuzione
degli incarichi dirigenziali.
Una norma transitoria provvede a disciplinare la situazione degli
attuali direttori dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, che non avendo lo stato giuridico
di docenti devono essere mantenuti nelle posizioni svolte (art.
15).
Nel predisporre il presente schema di regolamento si è peraltro
dovuto tenere conto del fatto che la legge n. 508 del '99 presenta
numerose lacune che devono necessariamente essere colmate ad opera
dell'interprete, facendo riferimento ai principi generali vigenti
in materia di pubbliche amministrazioni.
In tal senso, ed in conformità a quanto proposto dal Dipartimento
della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze,
si è ritenuto opportuno prevedere, soprattutto nella prima
fase di vita delle nuove istituzioni, che statuti e regolamenti
siano sottoposti all'approvazione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica
- e con il Ministero dell'economia e delle finanze; i regolamenti
didattici, invece, in analogia a quanto previsto per le università,
sono sottoposti al solo controllo del Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca (art.14).
Il presente regolamento considerato che per quanto riguarda la figura
del presidente i pareri acquisiti sul testo sono tra loro discordanti,
tiene conto delle indicazioni del Consiglio di Stato; in particolare
tiene conto del parere reso nell'adunanza del 20 dicembre 2002 su
specifica richiesta del DAGL sul punto. In relazione al predetto
parere il testo è stato modificato prevedendo che il presidente
sia un soggetto con qualificate competenze manageriali o professionali.
Nel rivedere la composizione del consiglio di amministrazione si
è altresì tenuto conto di quanto previsto dall'articolo
44 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n,165, che non consente
la presenza di rappresentanze del personale, anche elettivo nei
consigli di amministrazione degli enti pubblici.
Il presente regolamento non comporta oneri aggiuntivi a carico dello
Stato.
|