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(Nota Bene : L’Ordinamento didattico e il Regolamento didattico
sono in attesa di approvazione da parte del MIUR. Potrebbero
pertanto subire piccole varianti) TITOLO I. Principi generali
Art. 1. Finalità
Art. 2. Titoli e corsi di studio
Art. 3. Crediti formativi accademici
Art. 4. Ordinamenti didattici dei corsi di studio
Art. 5. Regolamenti didattici dei corsi di studio
Art. 6. Strutture didattiche
TITOLO II. Strutture didattiche, di produzione e di ricerca
Art. 7. I Dipartimenti
Art. 7/1. Le Scuole
TITOLO III. Corsi di diploma accademico di I livello
Art.8. Corsi di diploma accademico di I livello
Art.8/1 Ammissione
Art. 8/2 Conseguimento del diploma
Art. 8/3 Istituzione e attivazione dei corsi
Art. 8/4 Valutazione
Art. 8/5 Organi del corso
TITOLO IV. Corsi di diploma accademico di II livello
Art. 9. Corsi di diploma accademico di II livello
Art. 9/1. Ammissione
Art. 9/2. Conseguimento del diploma
Art. 9/3. Istituzione e attivazione
Art. 9/4. Valutazione
Art. 9/5. Organi dei corsi
TITOLO V. Corsi di specializzazione
Art. 10. Corsi di specializzazione
Art. 10/1 Ammissione
Art. 10/2. Conseguimento del diploma di specializzazione
Art. 10/3. Istituzione e attivazione
Art. 10/4. Valutazione
Art. 10/5. Specializzandi
Art. 10/6. Organi dei corsi
TITOLO VI. Corsi di formazione alla ricerca (Dottorati)
Art. 11. Caratteristiche dei corsi
Art. 11/1. Istituzione dei corsi
Art.11/2. Organi dei corsi
Art.11/3. Ammissione
Art.11/4. Conseguimento del diploma
Art. 11/5. Valutazione
TITOLO VII. Master accademici
Art. 12. Corsi di Master accademico
Art.12/1. Attivazione
Art. 12/2. Conseguimento del diploma
Art. 12/3. Organi del master
Art. 12/4. Finanziamento
TITOLO VIII. Corsi di Perfezionamento, aggiornamento e formazione
permanente e ricorrente
Art. 13. Corsi di perfezionamento
Art. 13/1. Progettazione del corso
Art. 13/2. Attivazione del corso
Art. 13/3. Organi del corso
Art. 13/4. Finanziamento
Art. 13/5. Attestato di frequenza
Art. 13/6. Ulteriori strutture didattiche
TITOLO IX. Servizi didattici integrativi
Art. 14. Attività integrative
Art.1/1. Corsi serali e propedeutici
Art.14/2. Corsi di formazione, stages e seminari
Art.14/3. Attività di tirocinio post-diploma
Art. 14/4. Corsi e attività di perfezionamento all’estero
Art.14/5. Attività culturali e integrative
TITOLO X. Organizzazione didattica
Capo I. Programmazione, coordinamento e verifica
Art. 15. Programmazione didattica
Art. 15/1. Incompatibilità
Art. 15/2. Piano degli studi annuali
Art. 15/3. Piano di copertura degli insegnamenti
Art. 15/4. Piano di utilizzo degli spazi e degli orari
Art. 15/5. Manifesto annuale degli studi
Art. 15/6. Coordinamento delle attività didattiche
Art. 15/7. Verifica dei risultati delle attività formative
Capo II. Attribuzione dei compiti didattici
Art. 16. Forme didattiche
Art. 16/1. Corsi ufficiali d’insegnamento
Art. 16/2. Esercitazioni e laboratori didattici
Art. 16/3. Seminari didattici
Art. 16/4. Tirocini
Art. 16/5. Compiti didattici dei docenti
Art. 16/6. Modalità di copertura degli insegnamenti
Capo III. Accertamento della preparazione degli studenti
Art. 17. Accertamento della preparazione degli studenti
Art. 17/1. Ammissione agli esami di profitto
Art. 17/2. Commissione degli esami di profitto
Art. 17/3. Ammissioni ai corsi di studio
Art. 17/4. Accertamento della preparazione iniziale
Art. 17/5. Prova finale di diploma
Capo IV. Qualità della didattica
Art. 18. Attività di orientamento
Capo V. Responsabilità didattiche
Art.19. Individuazione delle responsabilità
TITOLO XI. Studenti
Capo I. Norme generali
Art. 20. Rapporto formativo
Art. 21. Immatricolazioni
Art. 21/1. Iscrizioni e libretti accademici personali
Art. 21/2. Immatricolazione in base a titolo di studio straniero
Art. 21/3. Iscrizione di diplomati
Art. 21/4. Iscrizione a corsi singoli
Art. 21/5. Curricula e piani di studio individuali
Capo II. Mobilità studentesca esterna e interna
Art. 22. Trasferimento ad altre accademie
Art. 22/1. Trasferimento da altre accademie
Art. 22/2. Passaggi di corso
Art. 23. Riconoscimento degli studi pregressi
Art. 24. Sospensione e interruzione temporanea degli studi
Art. 24/1. Rinuncia agli studi
Art. 24/2. Decadenza della qualifica di studente
Art.24/3. Cessazione della qualifica di studente
Capo III. Titoli accademici
Art. 25. Rilascio dei diplomi accademici
Art. 25/1. Riconoscimento di titoli accademici stranieri
Art. 25/2. Rilascio di titoli congiunti
Art. 25/3. Certificazioni dei titoli di studio
Capo IV. Sanzioni disciplinari a carico degli studenti
Art. 26. Sanzioni disciplinari
Titolo XII. Diritto allo studio
Art. 27. Diritto allo studio
Art. 28. Studenti diversamente abili
Titolo XIII. Comunicazione e pubblicità
Art. 29. Comunicazione
Titolo XIV Modifiche ed integrazioni
Art.30 Modifiche ed integrazioni
REGOLAMENTO DIDATTICO
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Finalità
1. Il presente Regolamento Didattico -di seguito denominato
“Regolamento”- previsto dall’art. 10 del DPR 212/2005 che disciplina
la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica a norma dell’art. 2 delle
Legge n. 508/1999, e contemplato dall’art. 12 dello Statuto di
autonomia dell’Accademia di Belle Arti di Brera- di seguito
denominata “Accademia”
a. disciplina l’ordinamento dei corsi di studio svolti
nell’Accademia per il conseguimento dei titoli accademici aventi
valore legale di cui art.4 della Legge 508/1999;
b. definisce l’ordinamento degli studi dei corsi di Diploma svolti
dall’Accademia di cui all’art. 3 del DPR 212/2005;
c. detta i principi generali e fornisce le direttive dei corsi di
studio svolti dall’Accademia in attuazione dell’art. 3 del DPR
212/2005;
d. disciplina la carriera accademica degli studenti.
Art. 2 Titoli e corsi di studio
1. L’Accademia organizza, ai sensi dell’art. 3 del DPR 212/2005, i
seguenti corsi diretti al conseguimento di titolo di studio avente
valore legale:
a. Corsi di Diploma accademico di I livello (CDAPL)
b. Corsi di Diploma accademico di II livello (CDASL)
c. Corsi di Specializzazione (CSA)
d. Corsi accademici di Perfezionamento o Masters di I e II livello
e. Corsi accademici di Formazione alla Ricerca (Dottorato);
f. Corsi abilitanti (COBASLID).
Pertanto l’istituzione rilascia i seguenti titoli:
1. Diploma accademico di I livello;
2. Diploma accademico di II livello;
3. Diploma accademico di Specializzazione;
4. Diploma accademico di Perfezionamento o Master;
5. Diploma accademico di Formazione alla Ricerca (Dottorato);
6. Diploma abilitante.
2. L’Accademia può inoltre organizzare altri tipi di corsi non in
contrasto con la normativa vigente, con particolare riferimento:
a. ai corsi per studenti lavoratori serali (ad esempio, la Scuola
degli Artefici) e con finalità propedeutiche finalizzate all’accesso
dei corsi di studio ordinari;
b. ai corsi di aggiornamento del personale tecnico-amministrativo
per i docenti delle Scuole secondarie e primarie nelle discipline
del settore artistico-visivo;
c. stages, seminari, workshops anche in collaborazione e scambio con
altre istituzioni accademiche, artistico-culturali e universitarie
in ambito nazionale ed internazionale.
3. Le iniziative didattiche di cui ai precedenti commi sono
istituite, attivate e gestite secondo procedure previste dallo
Statuto, dal presente Regolamento e, per quanto compatibili, dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
4. Le iniziative didattiche sono deliberate dal Consiglio Accademico
su proposta delle strutture didattiche di riferimento ed emanate dal
Direttore con approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo
quanto previsto dalle norme vigenti.
Art. 3 Crediti Formativi Accademici (CFA)
1. Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche
dell’Accademia sono organizzati sulla base dei Crediti Formativi
Accademici, di seguito denominati CFA, quale misura dell’impegno di
apprendimento dello studente.
2. Per Credito Formativo Accademico s’intende la misura del lavoro
di apprendimento, comprese le attività laboratoriali e lo studio
individuale, richiesti ad uno studente in possesso di adeguata
preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità
nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei
corsi di studio.
3. I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti
dallo studente con la frequenza prevista alle attività didattiche e
laboratoriali e con il superamento dell’esame o di altra forma di
verifica del profitto secondo le modalità sancite dall’art. 10,
comma 4, lett. d., del DPR 212/2005.
4. Ai CFA corrispondono venticinque ore di lavoro per studente, in
relazione al forte impatto dell’attività laboratoriale nei corsi di
studio dell’Accademia, con specifico Decreto direttoriale possono
essere determinate variazioni in aumento non superiore al venti per
cento di tale quantità.
5. La quantità media di lavoro di apprendimento dello studente
impegnato a tempo pieno negli studi accademici è convenzionalmente
fissata in 60 CFA per anno, per un totale complessivo medio di 1500
ore di lavoro.
6. Gli ordinamenti didattici e i piani di studio devono essere
costituiti su tale valore definito dall’art. 6 del DPR 212/2005.
7. I DM, determinando la frazione di impegno orario complessivo che
deve essere riservata allo studio personale, alle attività di
laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale,
assegnano di norma, rispetto all’impegno di ciascun credito, alle
lezioni teoriche il 30%, alle attività teorico-laboratoriali il 50%,
alle attività di laboratorio il 100%.
8. In prima applicazione del presente Regolamento con DM, sentito il
CNAM, sono individuate le corrispondenze tra i crediti acquisiti nel
previgente ordinamento e i CFA previsti nei nuovi corsi.
Art. 4 Ordinamenti didattici dei corsi di studio
1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, definiti ai sensi
dell’art. 5 del DPR 212/2005 determinano:
a. la denominazione del corso di studio;
b. la Scuola e il Dipartimento di appartenenza;
c. gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio;
d. il quadro generale delle attività formative da inserire nei
curricula;
e. le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
f. i crediti assegnati a ciascuna attività formativa o a ciascun
settore disciplinare relativi alla formazione di base, alle attività
caratterizzanti e alle attività affini e integrative di cui al
successivo articolo;
g. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del
titolo di studio;
h. la preparazione iniziale richiesta agli studenti;
i. dove necessario, le modalità di accertamento della preparazione
iniziale degli studenti che accedono ai corsi di Diploma di I e II
livello anche ai fini della determinazione di eventuali obblighi
formativi aggiuntivi nel caso la verifica non risulti positiva.
2. Ai sensi dell’art. 5 del DPR 212/2005, l’offerta formativa
dell’Accademia è articolata nei corsi di vario livello afferenti
alle Scuole. In sede di prima applicazione i Dipartimenti e le
Scuole sono individuate nella tabella A allegata al presente
Regolamento. Con successivo regolamento ministeriale, sentito il
CNAM, si provvede alle eventuali modifiche e integrazioni della
tabella A, anche in relazione alle innovazioni didattiche connesse
ai nuovi corsi di studio individuati in sede di programmazione e
sviluppo del sistema.
3. Altresì, in prima applicazione i corsi di I livello, salvo quanto
previsto dal comma 5 dell’art. 5 DPR 212/2005, sono istituiti nelle
Scuole individuate nella tabella A allegata al presente Regolamento,
in conformità ai criteri determinati dall’art. 9 del DPR 212/2005,
mediante trasformazione dei corsi attivati anche in via sperimentale
e nei limiti della risorse finanziarie derivanti dal contributo
ministeriale e dal concorso di ulteriori finanziamenti di soggetti
pubblici o privati. Tale trasformazione è disposta, su proposta
dell’Accademia, con DM che verifica la corrispondenza ai criteri di
cui al citato art. 9 e l’adeguatezza delle risorse umane finanziarie
e strumentali, sentito il CNAM.
4. Fino all’adozione del regolamento che disciplina i criteri
generali per l’istituzione e l’attivazione dei corsi, i Corsi di II
livello, i Corsi di Specializzazione e i Corsi di Formazione alla
Ricerca, i Masters di I e II livello, sono attivati esclusivamente
in via sperimentale, su proposta delle istituzioni, con DM che
verifica gli obiettivi formativi e l’adeguatezza delle risorse
umane, finanziarie e strumentali, sentito il CNAM.
5. I Corsi sperimentali di Specializzazione sono attivati con
riferimento ad ambiti professionali creativo-interpretativo,
didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove
tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del
patrimonio artistico.
6. I corsi di didattica finalizzati alla formazione degli insegnanti
sono disciplinari secondo quanto previsto dalla Legge n. 53/2003 e
dai relativi decreti della delega con apposito Regolamento
Didattico.
Art. 5 Regolamenti didattici dei corsi di studio
1. Gli ordinamenti didattici dell’Accademia di Belle Arti di Brera
sono disciplinati dal presente Regolamento.
2. I corsi di Diploma accademico di I e II livello, i Corsi di
Specializzazione, i Corsi di Formazione alla Ricerca (Dottorati), i
Masters e i Corsi di Perfezionamento, e comunque ogni iniziativa
didattico-formativa, sono disciplinati da un Regolamento Didattico
del Corso di studio che specifica gli aspetti organizzativi del
Corso medesimo.
3. Il Regolamento Didattico del Corso di studio è proposto con
delibera dell’organo collegiale della struttura didattica competente
ed è approvato, sentita la Consulta degli Studenti, dal Consiglio
Accademico e, per quanto di competenza, dal Consiglio di
Amministrazione secondo il comma 2 dell’art. 18, lett. c. dello
Statuto di autonomia.
4. Il Regolamento Didattico del Corso di studio determina, nel
rispetto della libertà d’insegnamento nonché dei diritti e dei
doveri dei docenti e degli studenti, l’elenco degli insegnamenti e
delle altre attività formative con le seguenti specificazioni per
ciascun insegnamento o attività formativa:
- il settore disciplinare di appartenenza dell’insegnamento;
- il numero dei crediti formativi assegnati;
- gli obiettivi formativi specifici;
- l’eventuale articolazione in moduli;
- le precondizioni di accesso nonché le eventuali propedeuticità;
- la tipologia delle forme didattiche;
- la tipologia delle verifiche di profitto degli studenti;
- la denominazione e la struttura dei “curricula” offerti agli
studenti;
- le regole sugli obblighi della frequenza.
Art. 6 Strutture didattiche
1. Le strutture didattiche di cui si avvale l’Accademia sono le
seguenti:
a. i Dipartimenti;
b. le Scuole;
c. i Corsi di studio;
2. Gli organi, le funzioni e le competenze di tali strutture sono
definiti dal presente Regolamento nonché dai rispettivi regolamenti
interni.
Titolo II
STRUTTURE DIDATTICHE, DI PRODUZIONE E DI RICERCA
Art. 7. I Dipartimenti
1. Il Dipartimento è la struttura di coordinamento delle attività
didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle Scuole ad
esso afferenti.
2. È possibile l’attivazione di istituti dipartimentali e
interdipartimentali tra più istituzioni AFAM e Università presenti
sul territorio.
3. L’Accademia attiva i dipartimenti previsti dal DPR 212/05: Arti
visive, Progettazione e Arti applicate, Comunicazione e Didattica
dell’Arte.
4. Ferma restando l’autonomia didattica e di ricerca dei singoli
professori, il Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:
a. promuove e coordina l’attività didattica e di ricerca nell’ambito
che gli è proprio, elaborandone i relativi piani annuali e
pluriennali;
b. concorre allo svolgimento dell’attività didattica e ai piani
dell’offerta formativa neri settori artistici e culturali di
competenza, secondo le indicazioni del consiglio Accademico e in
base alle risorse disponibili;
c. coordina la programmazione didattica e di ricerca
interdisciplinare e multidisciplinare dell’area di competenza;
d. propone l’istituzione di Corsi di Specializzazione e di Corsi di
Formazione alla Ricerca artistica e di Perfezionamento
organizzandone le relative attività e strutture didattiche;
e. esprime parere e avanza proposte al Consiglio Accademico in
merito alla richiesta e alla destinazione di posti di Professore di
prima e seconda fascia;
f. avanza agli organi di gestione dell’Accademia richieste di spazi,
dotazioni materiali e finanziarie, personale AITA per lo sviluppo e
l’attuazione dei piani di ricerca;
g. programma tutte le attività di supporto aggiuntive e integrative
all’ordinaria attività didattica e di ricerca, presentandone
dettagliata relazione culturale, organizzativa e finanziaria al
Consiglio Accademico.
5. Il Dipartimento è istituito con decreto del Direttore
dell’Accademia su delibera del Consiglio Accademico e parere
conforme del Consiglio di Amministrazione.
6. Sono organi del Dipartimento:
a. il Preside di Dipartimento, che rappresenta il Dipartimento.
Viene eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i Professori di ruolo
afferenti al Dipartimento medesimo ed è nominato con decreto del
Direttore dell’Accademia. Dura in carica tre anni e può essere
rieletto una sola volta consecutivamente. Il Preside di Dipartimento
può designare, fra i componenti del Consiglio, un vice-preside che
lo coadiuva e lo sostituisce nel caso di assenza o impedimento;
b. il Consiglio di Dipartimento, che è l’organo d’indirizzo e di
governo in materia di programmazione e coordinamento dell’attività
didattica di ricerca, è formato da tutti i Professori di prima e
seconda fascia afferenti al Dipartimento, dai docenti a contratto i
quali non costituiscono elettorato attivo e passivo per la carica di
Preside, nonché da una rappresentanza di due studenti designata
dalla Consulta degli studenti che partecipa con voto deliberante
alle materie attinenti l’attività didattica e di funzionamento, ad
esclusione delle materie inerenti le risorse di docenza e i soggetti
non appartenenti alla comunità accademica.
7. Ogni Dipartimento è dotato di un regolamento interno che
disciplina, tra l’altro, i Corsi di Specializzazione e i Corsi di
Formazione alla di ricerca afferenti al Dipartimento.
Art. 7/1 Le Scuole
1. Le Scuole hanno la responsabilità didattica e di funzionamento
dei corsi di Diploma di I e II livello, nonché dei Master di I e II
livello ad esse afferenti. Esse sono rette da un Consiglio di Scuola
composto da tutti i docenti di ruolo di prima e seconda fascia
afferenti alla Scuola e da due rappresentanti degli studenti
iscritti ai corsi di Diploma afferenti alla Scuola, designati dalla
Consulta degli Studenti, che partecipano con voto deliberante alle
materie attinenti l’attività didattica e di funzionamento, ad
esclusione delle materie inerenti il reclutamento e le risorse di
docenza.
2. Ogni docente, anche in conformità al settore disciplinare in cui
opera, sceglie la Scuola nella quale intende svolgere l’attività
didattica e di ricerca. La mancata opzione della Scuola di afferenza
da parte del docente, comporta l’assegnazione d’ufficio ad opera del
Consiglio Accademico. Ogni tre anni il singolo Professore ha diritto
a formulare domanda di afferenza ad un’altra Scuola, in conformità
agli obiettivi della Scuola rispetto al programma didattico e di
ricerca del docente. L’afferenza ad una Scuola non comporta limiti
alle attività di insegnamento del docente presso altre Scuole.
3. I Consigli di Scuola sono presieduti da un Direttore eletto tra i
Professori di ruolo di prima e seconda fascia afferenti alla Scuola
in oggetto per un periodo di tre anni rinnovabile non più di una
volta consecutivamente.
4. I Consigli di Scuola sono tenuti ad assicurare:
-la promozione e il coordinamento dell’attività didattica, di
ricerca e di produzione nell’ambito che gli è proprio, elaborandone
i relativi piani annuali e pluriennali;
-lo svolgimento dell’attività didattica e dei piani dell’offerta
formativa nei settori culturali di competenza, secondo le
indicazioni del Consiglio Accademico e in base alle risorse
disponibili;
- l’attivazione e la copertura dei moduli didattici dei Corsi di
Diploma di I e II livello in essi attivati, nell’ambito del
fabbisogno di supplenze e contratti approvato dal Consiglio
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione;
- la realizzazione dei progetti comuni di attività e di
sperimentazioni didattiche elaborati dai Consigli dei Corsi di
Diploma di I e di II livello.
Titolo III
CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO
Art.8 Corsi di Diploma accademico di I livello (CDAPL)
1. I Corsi di Diploma di I livello perseguono l’obiettivo di
assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e tecniche
artistico-culturali, nonché l’acquisizione di specifiche competenze
disciplinari e professionali, garantendo altresì i requisiti
formativi per l’accesso a studi di II livello.
Il percorso formativo previsto dai corsi di Diploma di I livello è
di norma di durata triennale per un totale di 180 CFA.
Art. 8/1 Ammissione
1. Per essere ammessi ad un Corso di Diploma di I livello occorre
essere in possesso di un diploma di Scuola secondaria superiore o di
altro titolo conseguito all’estero riconosciuto idoneo
dall’Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.
2. Per i corsi di diploma per i quali l’Accademia preveda una
limitazione degli accessi, l’ammissione è subordinata ad una prova
definita dal Regolamento di Corso e recepita nel Manifesto degli
Studi.
3. Lo studente deve essere in possesso o provvedere all’acquisizione
di un’adeguata preparazione iniziale riguardante conoscenze di base
definite dal Regolamento Didattico del Corso di Diploma.
4. Il Regolamento Didattico di Corso definisce altresì le modalità
di verifica del possesso della preparazione iniziale attraverso
prove o altri strumenti di valutazione.
5. Se la verifica non è positiva, la struttura didattica competente
può indicare specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare
entro il primo anno di corso.
6. Le strutture didattiche competenti possono proporre attività
formative propedeutiche ai fini del conseguimento di un’adeguata
preparazione iniziale, anche in collaborazione con gli istituti di
istruzione secondaria superiore.
Art. 8/2 Conseguimento del Diploma
1. Per conseguire il Diploma di I livello lo studente deve acquisire
180 CFA, comprensivi degli insegnamenti previsti dal piano di
studio, delle altre attività formative e delle prova finale secondo
quanto definito dal presente Regolamento. Per essere ammesso alla
prova finale lo studente deve aver dimostrato le conoscenze di base
della lingua inglese e di elementi di informatica, secondo modalità
e per un numero di crediti definiti dagli ordinamenti didattici, e
acquisiti attraverso il superamento di una prova.
2. La prova finale, di cui al successivo art. 17/5 del presente
Regolamento, finalizzata ad accertare il raggiungimento degli
obiettivi formativi del Corso di Diploma, consiste nella
presentazione, davanti ad una Commissione di almeno cinque docenti
di:
a. una produzione di carattere laboratoriale coordinata nell’ambito
di una delle discipline laboratoriali dello specifico corso di
diploma della disciplina d’indirizzo dello specifico Corso di
Diploma sotto la guida di un docente relatore di progetto;
b. un’elaborazione e conseguente esposizione di un saggio breve di
carattere teorico in forma scritta o scrittografica sotto la guida
di un relatore.
Art. 8/3 Istituzione e attivazione dei corsi
1. Un Corso di Diploma di I livello viene istituito su proposta del
Dipartimento e del Consiglio di Scuola competente. La proposta,
comprensiva dell’ordinamento didattico, viene approvata dal
Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per
quanto di sua competenza.
2. Un Corso di Diploma viene proposto sulla base di un progetto ove
siano definiti:
a. La denominazione;
b. Gli obiettivi formativi specifici;
c. Il profilo professionale alla cui formazione il Corso è
finalizzato;
d. Le dimensioni della potenziale domanda studentesca;
e. Le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili
f. Le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie
necessarie e quelle disponibili;
g. L’analisi dei costi diretti e indiretti nonché della attuale
copertura finanziaria.
Art. 8/4 Valutazione
1. L’Accademia provvede alla valutazione della qualità e dei
risultati dell’attività didattica dei singoli corsi di Diploma
attraverso il Nucleo di Valutazione, secondo l’art.21 dello Statuto,
il quale opera mediante:
a. la rilevazione in forma anonima dei giudizi degli studenti sui
singoli insegnamenti e sulle prestazioni didattiche delle docenze;
b. l’analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di
crediti annualmente acquisiti;
c. l’esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in
termini di prove d’esame superate e di titoli rilasciati;
d. la valutazione di apprezzamento da parte delle strutture
didattiche dei corsi di I livello.
2. Ciascun Consiglio di Corso è tenuto a trasmettere al Nucleo di
Valutazione una relazione annuale sulle attività didattiche svolte
che comprenda:
a. l’analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di
crediti annualmente acquisiti;
b. l’esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in
termini di prove d’esame superate e di titoli rilasciati;
c. la valutazione di apprezzamento da parte delle strutture
didattiche dei corsi di I livello.
Art. 8/5 Organi del Corso
1. L’organizzazione, il coordinamento e il controllo delle attività
didattiche, e formative, del Corso di Diploma di I livello sono
affidate al Consiglio del Corso di Diploma che ha il compito di:
- elaborare e sottoporre ai Consigli di Scuola e di Dipartimento
l’ordinamento didattico del Corso comprensivo dei curricula e
dell’attribuzione dei crediti alle diverse attività;
- provvedere al coordinamento e alla verifica dei risultati delle
attività formative;
- proporre programmi dei singoli insegnamenti e delle varie attività
formative e coordinarne lo svolgimento;
- proporre calendari delle attività didattiche, delle prove di
profitto e delle prove finali;
- formulare al Consiglio Accademico proposte in ordine all’utilizzo
delle risorse;
- proporre la definizione e le modifiche dei Regolamenti Didattici
di Corso.
2. Il Consiglio di Corso è costituito:
a. dai Professori di prima e seconda fascia che ricoprono un
insegnamento del Corso;
b. dai Docenti a contratto che partecipano ai lavori in materia di
programmazione e proposta della didattica;
c. da due studenti iscritti al corso designati dalla Consulta degli
Studenti.
Il Coordinatore del Corso è eletto tra i Professori di prima e
seconda fascia, per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola
volta consecutivamente. I docenti a contratto sono esclusi
dall’elettorato attivo e passivo per la carica di Coordinatore di
Corso fatti salvi, per l’elettorato attivo, i docenti con più di
cinque anni di insegnamento all’interno dell’Accademia e con almeno
quarantacinque ore di impegno annuo.
TITOLO IV
CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO
Art. 9 Corsi di Diploma accademico di II livello (CDASL)
1. I Corsi di Diploma di II livello perseguono l’obiettivo di
assicurare allo studente una formazione di livello avanzato per la
piena padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali per
l’acquisizione di competenze disciplinari specifiche e per
l’esercizio di attività di elevata qualificazione professionale.
2. Il percorso formativo di un Corso di Diploma di II livello è di
norma di durata biennale per un totale di 120 CFA.
Art. 9/1 Ammissione
1. Per essere ammessi ad un Corso di Diploma di II livello occorre
essere in possesso del Diploma accademico di I livello o di laurea
rispondente ai requisiti richiesti dal Corso di Diploma di II
livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero,
riconosciuto idoneo dall’Accademia nel rispetto degli accordi
internazionali.
2. Per i corsi di Diploma di II livello per i quali l’Accademia
preveda una limitazione degli accessi, le modalità di ammissione
sono disciplinate da una prova di accesso definita dal Regolamento
di Corso e recepita nel Manifesto degli Studi.
3. Per i corsi di Diploma di II livello per i quali non sia previsto
un numero programmato di accessi, occorre essere in possesso dei
requisiti curriculari definiti dal regolamento del Corso di II
livello.
4. I regolamenti di ogni Corso Diploma di II livello disciplineranno
i requisiti richiesti per l’accesso, compresi eventuali debiti
formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.
5. Per l’ammissione al Corso di Diploma di II livello, lo studente
deve dimostrare il possesso di un’adeguata preparazione iniziale
riguardante le conoscenze di base definite dalla struttura didattica
competente, anche attraverso modalità di verifica da effettuarsi,
ove necessario, attraverso prove o altri criteri di valutazione.
6. Qualora lo studente abbia acquisito titolo di Diploma di I
livello con riferimento ad un “curriculum” pienamente riconosciuto
dalla struttura didattica competente ai fini dell’iscrizione al
Corso di Diploma di II livello, non è richiesta alcuna verifica.
7. La verifica è dovuta nel caso di studenti che abbiano acquisito
il titolo di Diploma o di laurea con altri “curricula” e i cui
crediti non siano completamente riconosciuti ai fini del Diploma
Specialistico.
8. La struttura didattica competente indica specifici obblighi
formativi aggiuntivi se la verifica non è positiva, con
l’indicazione di modalità e tempi compresi entro la I annualità.
Tali obblighi formativi aggiuntivi vengono assegnati anche agli
studenti che siano stati ammessi al Corso di Diploma di II livello
con una votazione inferiore ad un prefissato valore minimo.
9. Allo scopo di consentire nei tempi dovuti le iscrizioni al Corso
di Diploma di II livello, lo studente può essere ammesso “con
riserva” anche se consegue il titolo di I livello nell’ultima
sessione dell’anno accademico precedente, purché al momento
dell’iscrizione abbia terminato tutti gli esami e il conseguimento
del titolo avvenga nell’ultima sessione dell’anno precedente. Ove
ciò non accada l’iscrizione al Corso di studio decade.
Art. 9/2 Conseguimento del Diploma
1. Per conseguire il Diploma di II livello lo studente deve aver
acquisito 300 CFA, ivi compresi quelli acquisiti con il Diploma di I
livello e riconosciuti ai fini del Diploma di II livello. Tali CFA
sono comprensivi degli insegnamenti previsti dal piano di studio,
delle altre eventuali attività formative, dalle prove finali come
definiti dal regolamento del Corsi di Diploma di II livello e
recepito nel Manifesto degli Studi.
2. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver
dimostrato la conoscenza della lingua inglese e di elementi di
informatica per un numero di CFA previsti dai singoli ordinamenti di
Corso, qualora non siano già stati acquisiti nei corsi di I livello.
Lo studente deve altresì aver svolto le attività stagistiche,
tirocinali e/o seminariali, anche esterne, previste dallo specifico
piano di studi del Corso di Diploma di II livello.
3. La prova finale, di cui al successivo art. 17/5, comma 8, del
presente Regolamento, consiste nella presentazione di una produzione
artistica originale integrata sotto l’aspetto laboratoriale,
storico-critico e metodologico svolta sotto la guida di due
relatori, uno per la parte artistico-laboratoriale, uno per la parte
storico-critico-metodologica discussa pubblicamente davanti ad una
commissione di almeno cinque docenti. I contenuti e i requisiti da
soddisfare sono definiti dalla struttura didattica competente.
Art. 9/3 Istituzione e attivazione
1. Un Corso di Diploma di II livello viene istituito su proposta del
Dipartimento e del Consiglio di Scuola competente. La proposta,
comprensiva dell’ordinamento didattico, viene approvata dal
Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per
quanto di sua competenza.
2. Un Corso di Diploma di II livello istituito su proposta del
Consiglio Accademico, acquisito il parere del CNAM, è attivato con
delibera del Consiglio di Amministrazione.
3. Un Corso di Diploma di II livello viene proposto sulla base di un
progetto ove siano definiti:
a) la denominazione;
b) gli obiettivi formativi specifici;
c) il profilo professionale alla cui formazione il Corso è
finalizzato e gli sbocchi professionali;
d) le dimensioni della potenziale domanda studentesca;
e) le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
f) le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie
necessarie e quelle disponibili;
g) l’analisi dei costi diretti e indiretti nonché della eventuale
copertura finanziaria.
4. Ai sensi del comma 4 dell’art. 5 del DPR 212/05, in prima
applicazione i corsi di Diploma di II livello sono attivati in via
sperimentale, su proposta del Consiglio Accademico previa
approvazione degli organi ministeriali.
Art. 9/4 Valutazione
1. L’Accademia provvede alla valutazione della qualità e dei
risultati dell’attività didattica dei singoli corsi di Diploma di II
livello attraverso il Nucleo di Valutazione mediante:
a. la rilevazione in forma anonima dei giudizi degli studenti sui
singoli insegnamenti e sulle prestazioni didattiche delle docenze;
b. l’analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di
crediti annualmente acquisiti;
c. l’esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in
termini di prove d’esame superate e di titoli rilasciati.
2. Ciascun Consiglio di Corso è tenuto a trasmettere al Nucleo di
Valutazione una relazione annuale sulle attività didattiche svolte
che comprenda:
a. l’analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di
crediti annualmente acquisiti;
b. l’esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in
termini di prove d’esame superate e di titoli rilasciati;
c. la valutazione di apprezzamento da parte delle strutture
didattiche dei corsi di II livello.
Art. 9/5 Organi del Corso
1. L’organizzazione, il coordinamento e il controllo delle attività
didattiche e formative del Corso di Diploma di II livello sono
affidate al Consiglio del Corso che ha il compito di :
- provvedere al coordinamento, alla programmazione e alla verifica
dei risultati delle attività formative;
- proporre programmi dei singoli insegnamenti e delle varie attività
formative e coordinarne lo svolgimento;
- proporre calendari delle attività didattiche, delle prove di
profitto e delle prove finali;
- formulare al Consiglio Accademico proposte in ordine all’utilizzo
delle risorse;
- proporre la definizione e le modifiche dei Regolamenti Didattici
di Corso.
2. Il Consiglio di Corso è costituito:
a. dal Coordinatore del Corso di Diploma di II livello;
b. dai Professori di prima e seconda fascia che ricoprono un
insegnamento del Corso;
c. dai Docenti a contratto che partecipano ai lavori in materia di
programmazione e proposta della didattica;
d. da due studenti iscritti al Corso designato dalla Consulta degli
Studenti.
3. Il Coordinatore del Corso è eletto tra i Professori di prima e
seconda fascia, per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola
volta consecutivamente. I docenti a contratto sono esclusi
dall’elettorato attivo e passivo per la carica di Coordinatore di
Corso, fatti salvi, per l’elettorato attivo, i Docenti con più di
cinque anni di insegnamento all’interno dell’Accademia e con almeno
quarantacinque ore di impegno annuo.
Titolo V
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
Art.10 Corsi di Specializzazione
1. Il Corso di Specializzazione (CSA) ha l’obiettivo di fornire allo
studente competenze professionali elevate in ambiti specifici
individuati con decreto del Ministro ai sensi dell’art. 6 del DPR
212/2005.
2. La durata del Corso di Specializzazione e il numero dei CFA
necessari per il conseguimento sono stabiliti dal Consiglio di
Dipartimento, sentito il Consiglio Accademico.
3. L’ordinamento didattico di ciascun Corso di Specializzazione
viene proposto dalle strutture dipartimentali e approvato dal
Consiglio Accademico.
Art. 10/1 Ammissione
1. Per essere ammessi ad un Corso di Specializzazione occorre essere
in possesso almeno del Diploma accademico di I livello, ovvero di
altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo
dalla competente struttura dipartimentale nel rispetto degli accordi
internazionali.
2. Gli specifici requisiti di ammissione ad un Corso di
Specializzazione, ivi compresi i crediti formativi aggiuntivi
rispetto al titolo già conseguito, sono definiti dalla rispettiva
struttura dipartimentale.
3. Allo scopo di consentire nei tempi dovuti le iscrizioni al primo
anno del Corso di Specializzazione, le strutture dipartimentali
competenti possono prevedere l’ammissione di studenti non ancora in
possesso del titolo di I o II livello, con il riconoscimento
temporaneo di un debito formativo da parte dello studente, limitato
ai CFA relativi agli esami dell’ultimo anno non ancora superati e
alla prova finale. Tale debito dovrà comunque essere assolto prima
delle verifiche relative alle attività formative del Corso di
Specializzazione.
4. L’ammissione al Corso di Specializzazione avviene per concorso,
secondo modalità stabilite da apposito bando.
5. La commissione per l’esame di ammissione è costituita da non meno
di tre docenti designati dalla struttura dipartimentale competente e
nominata con decreto del Direttore dell’Accademia.
6. La preparazione iniziale richiesta per ciascun Corso di
Specializzazione è definita da specifico regolamento del
Dipartimento competente approvata dal Consiglio Accademico.
Art. 10/2a Conseguimento del Diploma di Specializzazione
1. Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente deve
aver acquisito non meno di 60 CFA in aggiunta a quelli già acquisiti
e riconosciuti validi per il relativo Corso di Specializzazione,
fatte salve diverse disposizioni ministeriali.
2. La prova finale, di cui al successivo art. 17/5, comma 9, del
presente Regolamento, consiste nella realizzazione di un progetto
artistico-culturale, sotto forma di produzione e saggio
grafico-scrittografico, che dimostri la preparazione artistica e le
capacità operative connesse alla specifica professionalità discussa
pubblicamente davanti ad una commissione di almeno cinque docenti
designati dalla struttura dipartimentale competente e nominata dal
Direttore dell’Accademia.
3. I contenuti e i requisiti della prova sono definiti
nell’ordinamento didattico del Corso deliberato dal consiglio
dipartimentale competente e approvato dal Consiglio Accademico.
Art. 10/3 Istituzione e attivazione del Corso di Specializzazione
1. Un Corso di Specializzazione, comprensivo della struttura
didattica, viene approvato, su proposta della struttura
dipartimentale competente, dal Consiglio Accademico, sentito il
Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza,
unitamente alla relazione del Nucleo di Valutazione, e previa
approvazione ministeriale viene istituito con delibera direttoriale.
2. Un Corso di Specializzazione viene proposto sulla base di un
progetto ove siano definiti:
a. la denominazione;
b. gli obiettivi formativi specifici;
c. il profilo professionale alla cui formazione il Corso è
finalizzato e gli sbocchi professionali;
d. le dimensioni della potenziale domanda studentesca;
e. le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
f. le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie
necessarie e quelle disponibili;
g. l’analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi
attesi.
Art. 10/4 Valutazione
1. L’Accademia provvede alla valutazione della qualità e dei
risultati dell’attività didattica dei singoli corsi di Diploma di
Specializzazione attraverso il Nucleo di Valutazione mediante.
a. la rilevazione in forma anonima dei giudizi degli studenti sui
singoli insegnamenti e sulle prestazioni didattiche delle docenze:
b. l’analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di
crediti annualmente acquisiti;
c. l’esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in
termini di prove d’esame superate e di titoli rilasciati;
Art. 10/5 Specializzandi
1. Lo specializzando è tenuto a frequentare le lezioni e a
partecipare alle attività pratiche, alle esercitazioni, alle
attività laboratoriali e tirocinali, nonché ad ogni altra attività
prevista dal piano di studi, approvato dal consiglio dipartimentale
competente.
2. Gli specializzandi, ove risultino titolari di borsa di studio,
sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di
concessione della borsa.
Art. 10/6 Organi del Corso di Specializzazione
1. Sono organi del Corso di Specializzazione, presso il Dipartimento
competente, il Coordinatore del Corso e il Consiglio di Corso.
2. Il Coordinatore ha la responsabilità del funzionamento del Corso,
è eletto dal Consiglio del Corso fra i docenti di prima fascia, o in
mancanza, fra quelli di seconda fascia, dura in carica tre anni ed è
rinnovabile. Convoca il Consiglio di Corso e lo presiede; presenta
annualmente al Consiglio di Corso e al Consiglio Accademico la
relazione sul funzionamento del Corso, la sua strutturazione
didattica, i risultati conseguiti, le attività svolte e la
programmazione futura.
3. Il Consiglio di Corso è composto da tutti i docenti cui sono
affidati compiti e attività didattiche nel Corso e dalla
rappresentanza di un specializzando designato per via elettiva dalla
Consulta degli studenti.
4. Il Consiglio di Corso di Specializzazione:
a. programma e coordina le attività d’insegnamento e quelle
necessarie per il conseguimento del Diploma finale;
b. designa annualmente i tutori ai quali viene affidato il compito
di guidare gli specializzandi nel percorso formativo;
c. provvede, all’inizio di ogni anno, a ripartire attività e compiti
dei docenti, d’intesa col Consiglio Accademico;
d. elegge il Coordinatore del Corso;
e. avanza proposte al Consiglio Accademico in merito all’attivazione
di insegnamenti previsti nell’ordinamento didattico del corso;
f. propone al Consiglio Accademico l’impiego di attrezzature,
dotazioni, mezzi e personale al fine di organizzare nel modo più
efficace le attività d’insegnamento e il loro coordinamento con le
attività di ricerca del Dipartimento;
g. approva i piani di studio e le attività professionalizzanti degli
specializzandi dandone comunicazione al Consiglio Accademico;
h. designa i componenti delle commissioni giudicatrici degli esami
annuali e finali dandone comunicazione al Direttore dell’Accademia;
j. riconosce, sulla base di idonea documentazione, le attività
svolte dagli specializzandi presso strutture esterne anche
straniere.
Titolo VI
CORSI DI FORMAZIONE ALLA RICERCA ARTISTICA (DOTTORATI)
Art. 11 Caratteristiche dei corsi
1. I Corsi di Formazione alla Ricerca (CFRA) sono strutture
didattiche di programmazione e organizzazione della formazione
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca di alta
qualificazione negli ambiti delle arti visive, delle arti applicate,
della progettazione e delle nuove tecnologie, della conservazione e
del restauro di beni culturali e artistici, delle teorie,
metodologie, didattica e comunicazione delle arti. Le tematiche e le
relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e
riferirsi a un settore artistico–disciplinare o a un’aggregazione di
più settori.
2. I Corsi di Formazione alla Ricerca (CFRA) possono essere
istituiti in consorzio con altre istituzioni AFAM e Università, o in
convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso dei
requisiti di elevata qualificazione artistica, scientifica,
culturale e tecnologica, nonché di strutture idonee.
3. Il CFRA ha di norma durata triennale.
4. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli ammessi ai
CFRA possono godere di borsa di studio.
5. I CFRA rilasciano titolo equiparato al Dottorato di ricerca
universitario.
Art.11/1 Istituzione dei Corsi
1. Le strutture dipartimentali di competenza, inclusi i centri di
ricerca che venissero a costituirsi, propongono annualmente al
Consiglio Accademico, con delibera motivata, l’istituzione di Corsi
di Formazione alla Ricerca. Ogni proposta deve contenere:
a. il tema della ricerca definito all’interno delle aree
scientifico-disciplinari individuate dal MIUR;
b. le finalità e le modalità di svolgimento del corso di formazione,
corredato da programmi formativi, attività didattiche e relativi
calendari;
c. i requisiti di partecipazione al corso;
d. le strutture utilizzabili;
e. il piano di fattibilità finanziaria;
f. le risorse economiche disponibili;
g. le eventuali altre sedi accademiche o strutture universitarie con
cui consorziarsi ed il loro apporto nel contesto didattico,
organizzativo e finanziario;
h. eventuali soggetti pubblici o privati con cui stipulare
convenzioni per l’attivazione dei corsi;
i. la composizione dei Consigli di Corso di Formazione alla Ricerca
in cui siano presenti professori, di prima e seconda fascia, e di
tutori, con documentata produzione artistica e scientifica
nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso;
k. l’indicazione del Coordinatore del Corso di Formazione
individuato tra i docenti di prima fascia.
2. Il Direttore dell’Accademia istituisce con proprio decreto, dopo
l’approvazione del Consiglio Accademico, i CFRA, verificando la
coerenza del Corso con la programmazione formativa, la disponibilità
di risorse umane e finanziarie necessarie alla loro attivazione. Il
Direttore comunica l’istituzione dei CFRA al Ministero che ne cura
la diffusione.
Art. 11/2 Organi dei Corsi
1. Sono organi del Corso di Formazione alla Ricerca artistica:
a. Il Coordinatore del Corso di Formazione, scelto tra i docenti di
ruolo di prima fascia, avente il compito di:
-coordinare l’attività didattica dei dottorandi;
-convocare il Consiglio di Corso e presiederlo;
-comunicare al Direttore dell’Accademia, al Dipartimento ed alla
Scuola, le deliberazioni assunte dal Consiglio di Corso;
-autorizzare i dottorandi a recarsi presso le sedi accademiche
consorziate o presso altre istituzioni o centri di ricerca, anche
estere, per lo svolgimento delle attività di ricerca previste sulla
base dell’attività programmata;
-redigere la relazione finale sull’andamento del Corso di formazione
a conclusione del Corso;
-attestare la partecipazione alle attività previste dal Consiglio
del Corso.
b. Il Consiglio di Corso, formato da tutti i docenti che operano nel
Corso medesimo, di cui almeno quattro di prima fascia, nonché da
eventuali ricercatori afferenti, possiede il compito di:
-definire articolatamente i curricula dei dottorandi tramite
l’approvazione del piano di studi e di ricerca, stabilendo tempi e
modalità delle verifiche intermedie;
-organizzare i seminari di formazione di base e quelli di
approfondimento su tematiche specifiche anche attraverso
collaborazioni di docenti o esperti esterni;
-designare i tutor che seguano la ricerca di ciascun dottorando
anche esterni al Consiglio;
-relazionare periodicamente sull’avanzamento delle attività di
ricerca di ciascun dottorando verificandone l’avanzamento del
progetto di ricerca e della tesi in ambito artistico, scientifico e
metodologico;
-proporre relazioni e convenzioni con Enti pubblici o privati per
iniziative di sostegno ai Corsi di Formazione, ivi compresa
l’assegnazione di borse di studio;
-approvare la relazione annuale sulle attività di ricerca svolte dai
dottorandi per l’ammissione agli anni successivi.
Art. 11/3 Ammissione
1. L’ammissione ai CFRA richiede il possesso del Diploma accademico
di II livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di
studio conseguito all’estero e ritenuto idoneo.
2. Il bando di concorso per l’ammissione è emanato dal Direttore
dell’Accademia ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il Direttore ne invia tempestivamente
comunicazione al MIUR per la diffusione a livello nazionale tramite
mezzi informatici. Il bando di concorso indica:
a. il numero complessivo dei candidati da ammettere, non inferiore a
tre;
b. il numero e l’ammontare delle borse di studio nella misura
consentita dalle risorse interne dell’istituzione o rese disponibili
dai soggetti eventualmente consorziati o convenzionati;
c. le modalità di svolgimento delle prove di ammissione.
Art. 11/4 Conseguimento del Diploma
1. La prova finale, di cui al successivo art. 17/5 del presente
Regolamento, consiste nella realizzazione di un progetto di ricerca
approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di
produzione e/o di una tesi di Dottorato originale, discussi
pubblicamente davanti ad una commissione formata dai docenti del
Corso e dagli eventuali membri esterni all’istituzione esperti
dell’area disciplinare di riferimento, nominata dal Direttore
dell’Accademia.
2. I contenuti e i requisiti della prova sono definiti
nell’ordinamento didattico del corso deliberato dal Consiglio
dipartimentale competente ed approvato dal Consiglio Accademico.
Art. 11/5 Valutazione dei Corsi di Formazione alla Ricerca Artistica
1. I CFRA saranno valutati dal Nucleo di Valutazione sulla base dei
seguenti criteri:
a. sussistenza dei requisiti di idoneità per l’istituzione del CFRA;
b. rispondenza del corso agli obiettivi del tema di ricerca proposto
anche in relazione agli sbocchi professionali ed al livello di
formazione dei dottorandi;
c. programmi di “didattica strutturata” per la Formazione alla
Ricerca con forte integrazione fra il campo delle conoscenze
specialistiche e quello delle metodologie della ricerca artistica;
d. aggregazione di competenze, strutture, risorse materiali e umane
dell’Accademia attraverso la costituzione di specifici poli
artistici che facciano emergere le potenzialità di eccellenza
didattica e di ricerca dell’Accademia in relazione al comprensorio
in cui opera;
e. proiezione, in ambito internazionale, mediante previsione di
percorsi congiunti con Accademie straniere e/o con periodi di
studio-ricerca all’estero della durata di un anno o di due semestri;
f. convenzionamento con altre istituzioni accademiche o
universitarie, italiane o straniere, o con soggetti, pubblici o
privati, in possesso di requisiti di alta qualificazione culturale
ed artistica per una co-progettazione e co-gestione dello specifico
percorso formativo in modo da assicurare ai dottorandi periodi di
formazione nell’ambito di gruppi di ricerca specializzati.
TITOLO VII
MASTER ACCADEMICI
Art. 12 Caratteristiche dei Corsi
1. Il Corso di Master Accademico è un Corso di Perfezionamento
artistico e di alta formazione permanente previsto dal comma 7
dell’art 3 del DPR 212, la cui durata può essere semestrale,
annuale, biennale a seconda del progetto didattico-professionale.
2. L’Accademia può attivare Master di I livello (MA1), destinati a
studenti in possesso di Diploma accademico di I livello, e Master di
II livello (MA2), destinati a studenti in possesso di Diploma di II
livello.
Art. 12/1 Attivazione del Master Accademico
1. Un Corso di Master Accademico di I o di II livello viene
istituito su proposta del Consiglio di Scuola competente. La
proposta, comprensiva dell’ordinamento didattico, viene approvata
dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione
per quanto di sua competenza, unitamente alla relazione del Nucleo
di Valutazione.
3. Un Corso di Master viene proposto sulla base di un progetto ove
siano definiti:
a. la denominazione e gli obiettivi formativi specifici;
b. il profilo professionale alla cui formazione il Master è
finalizzato;
c. le dimensioni della domanda studentesca potenziale;
d. le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
e. le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche
necessarie e quelle
disponibili;
f. il piano di fattibilità del Master.
4. L’attivazione del Master e il relativo decreto direttoriale
devono indicare:
a. l’ordinamento didattico del Corso in termini di insegnamenti,
attività formative e laboratoriali con relativi CFA;
b. la durata e il periodo di svolgimento del Master;
c. il numero massimo di partecipanti;
d. le modalità di accesso dei partecipanti;
e. l’ammontare delle quote di iscrizione;
f. la sede di svolgimento del Master che può essere anche diversa da
quella dell’Accademia;
g. il nome del docente Responsabile e la composizione del Consiglio
di Corso.
La ripetizione del Master in periodi successivi è subordinata ad una
sua valutazione ed alla conseguente approvazione da parte del
Consiglio di Corso, del Consiglio Accademico e del Consiglio di
Amministrazione, sulla base della relazione del Nucleo di
Valutazione.
Art. 12/2 Conseguimento del Diploma di Master Accademico
1. Per conseguire il Diploma di Master Accademico lo studente deve
aver acquisito non meno di 60 o 120 CFA relativamente alla durata
annuale o biennale del Master, in aggiunta a quelli già acquisiti
dallo studente e riconosciuti validi per il relativo Master
Accademico, fatte salve diverse disposizioni ministeriali.
2. La prova finale, di cui al successivo art. 17 del presente
Regolamento, consiste nella realizzazione di un progetto
artistico-culturale finalizzato agli obiettivi formativi del Master
approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di
produzione e saggio grafico-scrittografico, sotto la cura di due
diversi relatori, che dimostri l’acquisita preparazione
artistico-professionale inerente alle finalità del corso. La
discussione avrà luogo pubblicamente davanti ad una commissione di
almeno cinque docenti designati dalla struttura dipartimentale
competente e nominata dal Direttore dell’Accademia.
3. I contenuti ed i requisiti della prova sono definiti
nell’ordinamento didattico del corso deliberato dal Consiglio di
Scuola competente, approvato dal Consiglio Accademico.
Art. 12/3 Strutture didattiche di produzione e di ricerca
1. Il Corso è organizzato e seguito dai seguenti organismi:
a. il Direttore del Master che vigila sul corretto funzionamento del
corso, assume la responsabilità della sua gestione e presenta al
Consiglio Accademico la relazione finale sui risultati conseguiti.
b. Il Consiglio del Master, composto dai docenti interessati i
quali, oltre alla funzione didattica, esercitano, nell’ambito del
corso, una funzione di coordinamento organizzativo delle attività
formative e laboratoriali.
Art. 12/4 Finanziamento
1. Al finanziamento delle spese connesse alla gestione ed al
funzionamento del Master si provvede con introiti derivanti
dall’imposizione di quote d’iscrizione e contributi a carico degli
iscritti, nonché con risorse, e sovvenzioni, provenienti da Enti ed
Istituzioni esterne, anche sotto forma di attività di
sponsorizzazione.
Titolo VIII
CORSI DI PERFEZIONAMENTO, AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE E
RICORRENTE
Art. 13 Corsi di Perfezionamento
1. Il Corso di Perfezionamento ha l’obiettivo di fornire una
specifica preparazione in particolari ambiti artistici e
professionali.
2. Il Corso di Perfezionamento si caratterizza per una durata
massima di due anni, per un numero massimo di 120 CFA e per la
flessibilità del suo ordinamento.
3. Per l’ammissione al Corso di Perfezionamento è previsto il
possesso del Diploma di I o II livello, a secondo delle peculiarità
enunciate dal bando di ammissione.
4. L’ordinamento degli studi può prevedere il possesso di
un’adeguata preparazione iniziale da verificarsi tramite opportune
prove di ammissione o di verifica.
Art. 13/1 Progettazione del corso
1. Un Corso di Perfezionamento viene proposto dalla struttura
dipartimentale interessata sulla base di un progetto ove siano
definiti:
a. denominazione e obiettivi formativi specifici del corso;
b. il profilo professionale alla cui formazione il corso è
finalizzato e le prospettive di sbocco professionale;
c. le dimensioni della potenziale domanda studentesca;
d. le competenze di docenze necessarie e quelle disponibili;
e. le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche
necessarie e quelle disponibili;
f. il piano di fattibilità.
Art. 13/2 Attivazione del corso
1. Il Corso di Perfezionamento viene proposto dalla struttura
didattica dipartimentale, approvato dal Consiglio Accademico nonché
dal Consiglio di Amministrazione, per quanto di sua competenza, ed
emanato con decreto direttoriale.
2. Il decreto di attivazione deve indicare:
a. l’ordinamento didattico del corso in termini di obiettivi
formativi, di insegnamenti e di attività didattiche con relativi
CFA;
b. durata del corso e numero massimo di partecipanti;
c. modalità di selezione dei partecipanti;
d. ammontare delle quote d’iscrizione;
e. sede e periodo di svolgimento del corso;
f. nominativo del docente responsabile e composizione del Consiglio
di Corso;
g. prove per il rilascio dell’attestato.
Art. 13/3 Organi del corso
1. Il Corso di Perfezionamento è organizzato nei seguenti organi:
a. il Responsabile, indicato tra i docenti di ruolo di prima e
seconda fascia, nominato con decreto direttoriale, che vigila sul
corretto ed efficiente funzionamento del corso, assume la
responsabilità di gestione e presenta al Consiglio Accademico la
relazione conclusiva sui risultati conseguiti;
b. il Consiglio di Corso, composto dai docenti che svolgono attività
didattica sul Perfezionamento, esercitando altresì funzione di
coordinamento organizzativo delle attività formative, stagistiche e
laboratoriali.
2. Svolgono insegnamento nel Corso di Perfezionamento i professori
di prima e seconda fascia, i docenti a contratto ed esperti di
comprovata qualificazione artistico-culturale nell’ambito delle
discipline del corso.
Art. 13/4 Finanziamento
1. Al finanziamento delle spese connesse alla gestione ed al
funzionamento del Corso di Perfezionamento si provvede con introiti
derivati dall’imposizione di quote d’iscrizione e contributi a
carico degli iscritti, nonché con risorse e sovvenzioni provenienti
da Enti e Istituzioni esterne, anche sotto forma di attività di
sponsorizzazione.
Art. 13/5 Attestato di frequenza
1. A conclusione dei corso, agli iscritti che, a giudizio del
Consiglio di Corso, abbiano svolto le attività previste dal
programma didattico-formativo ed abbiano adempiuto agli obblighi
stabiliti nel Decreto istitutivo del Corso, è rilasciato un
attestato finale di frequenza a firma del Direttore dell’Accademia e
del Professore Responsabile del Corso.
2. La carriera accademica degli iscritti ai Corsi di Perfezionamento
è disciplinata dalle regole fissate nel presente articolo, nel
decreto istitutivo e nel Manifesto degli Studi e, per quanto
applicabili, nel titolo del presente Regolamento relativo agli
studenti dei corsi di Diploma di I e di II livello.
Art. 13/6 Ulteriori strutture didattiche
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 7 della Legge 508/99 e dell’art. 12,
punto 5. dello Statuto, l’Accademia può attivare, in regime di
convenzione con altre Istituzioni dell’AFAM e con Istituzioni
universitarie, secondo le forme del consorzio previste dal DM sulla
programmazione e sviluppo del sistema dell’AFAM, apposite strutture
didattiche per la costituzione di un Politecnico delle Arti.
3. La regolamentazione di tale struttura, che costituirà parte
integrante del presente regolamento, è deliberata dal Consiglio di
Amministrazione, su parere conforme del Consiglio Accademico,
sentiti il Collegio dei Professori e la consulta degli Studenti.
4. Nella regolamentazione vengono dettati:
a. i soggetti istituzionali che partecipano all’attivazione del
Politecnico delle Arti;
b. la denominazione dei percorsi formativi che costituiscono il
Politecnico;
c. gli obiettivi formativi specifici;
d. i profili professionali alla cui formazione il Politecnico delle
Arti è finalizzato ed i relativi sbocchi professionali;
e. le dimensioni della potenziale domanda studentesca;
f. le competenze della docenza necessarie e quelle disponibili;
g. le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie
necessarie e quelle disponibili;
h. l’analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi
attesi.
5. Per addivenire alla regolamentazione del Politecnico delle Arti
viene costituita una “Commissione di Studio” mista formata da
rappresentanti delle istituzioni partecipanti, in numero paritetico,
avente l’obiettivo di formulare il progetto culturale,
didattico-formativo, normativo e giuridico del Politecnico delle
Arti. I rappresentanti dell’Accademia vengono designati dal
Consiglio Accademico.
TITOLO IX
SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI
Art. 14 Attività integrative
1. Allo scopo di favorire l’assolvimento di debiti formativi, le
strutture didattiche possono programmare annualmente, sentito il
Consiglio Accademico, l’istituzione di attività formative
integrative e propedeutiche svolte dai docenti sulla base
dell’ampliamento dell’impegno didattico e tutoriale, nelle forme
previste dal Contratto Integrativo d’Istituto per le attività
aggiuntive d’insegnamento e funzionali all’insegnamento.
2. Dette attività, deliberate con decreto direttoriale, possono
essere svolte all’interno dei preesistenti corsi serali e
propedeutici.
Art. 14.1 Corsi serali e propedeutici
1. In attuazione del diritto degli studenti di svolgere attività
formative autogestite l’Accademia:
a. può autorizzare, previa presentazione da parte della Consulta
degli Studenti di dettagliati progetti, anche culturali, lo
svolgimento di attività di orientamento e/o recupero,
compatibilmente con le prioritarie esigenze legate al regolare
svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto delle norme
di sicurezza. Allo scopo, potranno essere altresì attribuiti
contributi e spazi.
Art. 14/2 Corsi di Formazione, stages e seminari
1. L’Accademia ha facoltà di organizzare stages e seminari in regime
di collaborazione, e di scambio, con altre istituzioni accademiche e
universitarie, con enti ed istituzioni artistico-culturali e di
servizio in ambito nazionale ed internazionale.
2. L’Accademia ha altresì la facoltà di organizzare, anche in regime
“conto terzi”, attività stagistiche, seminariali e corsi di
formazione per una durata non superiore a quaranta ore, su richiesta
di enti ed istituzioni negli ambiti di propria pertinenza.
a. Lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti viene
deliberato dal Consiglio Accademico ed attivato con decreto
direttoriale che prevede:
- durata del corso o dello stage;
- numero minimo e massimo di partecipanti;
- quote di iscrizione;
- sede e periodo di svolgimento;
- un coordinatore.
b. Dette attività debbono essere totalmente finanziate da soggetti
esterni.
Art. 14/3 Attività di tirocinio post-diploma
1. L’Accademia di Belle Arti di Brera può attivare attività
tirocinali post-diploma negli ambiti formativi di propria
competenza.
Per lo svolgimento di dette attività le strutture didattiche
dovranno definire:
a. criteri e modalità di iscrizione ai tirocini;
b. criteri di determinazione dei periodi e delle sedi di svolgimento
dei tirocini;
c. obblighi di partecipazione ed adempimenti posti a carico del
tirocinante nonché obblighi e adempimenti della struttura accademica
ai fini del regolare svolgimento del tirocinio;
d. rilascio dell’attestato di partecipazione;
e. eventuali cause di invalidità del tirocinio.
Art. 14/4 Corsi e attività di perfezionamento all’estero
1. I concorsi per il conferimento di borse di studio per la
frequenza di corsi e attività di perfezionamento presso istituzioni
accademiche e universitarie estere sono banditi dall’Accademia di
Belle Arti di Brera sulla base della disponibilità delle risorse e
secondo norme attuative ministeriali recepite da apposita normativa.
Art. 14/5 Attività culturali ed integrative
1. L’Accademia organizza attività culturali di produzione e di
ricerca nonché attività espositive ed editoriali finalizzate alla
valorizzazione dell’istituzione. Un’apposita commissione, nominata
dal Consiglio Accademico, predispone annualmente la programmazione
delle attività che saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio
Accademico e del Consiglio di Amministrazione; detta Commissione si
doterà di un proprio regolamento.
Titolo X
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Capo I - Programmazione, coordinamento e verifica
Art .15 Programmazione didattica
1. Ai sensi dell’art. 17, lett. b. dello Statuto, il Consiglio
Accademico è l’organo preposto al piano di sviluppo triennale
dell’attività didattico-culturale e scientifica, alla programmazione
didattica annuale ed all’approvazione del Manifesto degli Studi.
2. Per la programmazione didattica annuale e il Manifesto degli
Studi il Consiglio Accademico si avvale della collaborazione delle
strutture didattiche collegiali, dei Dipartimenti, delle Scuole e
dei Corsi, nonché del servizio di Tutorato e orientamento, che
avanzano, ciascuno per le proprie competenze, entro i termini
stabiliti dal Consiglio Accademico medesimo e, comunque, entro i
tempi necessari all’avvio delle attività, motivate proposte in
merito ai seguenti strumenti di programmazione:
a. integrazioni e modifiche al piano di studi annuale;
b. piano di copertura degli insegnamenti;
c. piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e
relativo orario;
d. piano delle dotazioni strumentali e dei materiali didattici
necessari allo svolgimento delle attività formative;
e. piano delle prove di accesso, delle verifiche d’esame e delle
prove finali.
3. Gli strumenti di programmazione didattica annuale possono essere
aggiornati dal Consiglio Accademico in corso d’anno in caso di
situazioni non prevedibili all’atto della loro approvazione.
Art. 15/1 Incompatibilità
1. L’incarico di responsabile di una struttura didattica è, in linea
di principio, incompatibile con altri incarichi di responsabile di
altre strutture didattiche. Eventuali cumuli di incarichi direttivi
saranno valutati dal Dipartimento ed autorizzati dal Consiglio
Accademico. È escluso dal principio di incompatibilità il personale
docente afferente ad un Dipartimento, Scuola o Corso formato da un
numero minimo di docenti di ruolo. Le eccezioni che si rendessero
necessarie per i Dipartimenti o le Scuole con esiguo numero di
docenti verranno disciplinate dai Regolamenti Didattici interni dei
Dipartimenti e delle Scuole e verranno sottoposte all’approvazione
del Consiglio Accademico.
Art .15/2 Piano degli studi annuale
1. Il piano degli studi annuale determina le modalità organizzative
di svolgimento dei corsi di studio, con particolare riguardo alla
distribuzione degli insegnamenti e delle attività formative per
ciascuno degli anni di durata ordinaria del corso stesso,
indicandone il peso in termini di CFA, di ore di lezione, di
laboratorio e di esercitazioni nonché i periodi didattici di
svolgimento.
2. Il piano di studi annuale è approvato dal Consiglio Accademico ai
sensi dell’art. 12 dello Statuto e definito, ogni anno, nel rispetto
dell’ordinamento didattico compreso nel presente Regolamento e nel
Regolamento Didattico del corso di studio.
Art .15/3 Piano di copertura degli insegnamenti
1. In attesa dell’approvazione integrale della legge 508/99 e
dell’ipotizzabile inserimento nel comparto universitario, il piano
di copertura degli insegnamenti fa riferimento al CCNL vigente.
2. Il Direttore, con delibera del Consiglio Accademico, sentiti i
Dipartimenti, le Scuole e i Corsi, definisce le modalità
d’individuazione dei docenti responsabili degli insegnamenti
previsti dal Piano annuale degli studi per l’A.A. di riferimento.
3. Sulla base del piano, il Direttore, sentiti i Dipartimenti, le
Scuole e i Corsi, definisce il bando per gli affidamenti delle
discipline che non risultano coperte, distinto fra affidamenti
interni e affidamenti esterni. Di norma il bando ha validità
triennale.
4. Il bando elenca gli insegnamenti per cui si cerca copertura con
l’indicazione del numero dei CFA, il numero delle ore di lezione
richieste, gli obiettivi formativi specifici degli insegnamenti da
ricoprire.
Art .15/4 Piano di utilizzo degli spazi e degli orari
1. Il piano di utilizzo degli spazi e degli orari definisce la
disponibilità degli spazi da destinarsi alle attività didattiche e
di studio nonché i rispettivi orari di utilizzo.
2. Il piano individua per ciascun insegnamento attivato la
denominazione esatta della disciplina, il nome del docente, l’orario
e l’aula, il giorno di inizio e di conclusione delle lezioni. Per
ogni docente sarà indicata la sede di ricevimento degli studenti e
l’indirizzo di posta elettronica.
Art .15/5 Manifesto annuale degli Studi
1. Entro il 30 luglio di ogni anno il Consiglio Accademico e, per
quanto di sua competenza, il Consiglio di Amministrazione, approvano
il Manifesto annuale degli Studi che comprende:
a. il piano annuale di ciascun Corso di studio;
b. le modalità di accesso degli studenti;
c. le modalità di immatricolazione e d’iscrizione;
d. i termini delle iscrizioni alle eventuali prova di ammissione;
e. i termini e le modalità dell’eventuale accertamento della
preparazione iniziale;
f. l’ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovute
dagli studenti.
2. I Regolamenti delle strutture didattiche stabiliscono tempi e
modalità di presentazione delle proposte circa le lettera a., b.,
d., e. del presente articolo da inoltrare al Consiglio Accademico
entro il 15 luglio di ogni A.A. per le opportune deliberazioni.
3. Il Manifesto annuale degli Studi viene pubblicato all’Albo
dell’Istituto e per via telematica, nonché distribuito alle
strutture didattiche e al servizio Tutorato e orientamento per gli
studenti che ne facciano richiesta entro il 10 settembre di ogni
A.A.
Art .15/6 Coordinamento delle attività didattiche
1. Ferma restando la libertà di docenza sancita dallo Statuto, le
attività didattiche vengono coordinate in termini di programmi
d’insegnamento, di organizzazione dei percorsi formativi, di
utilizzazione delle risorse, di calendarizzazione delle attività.
2. Il coordinamento delle attività all’interno del singolo corso di
studio viene curato dagli organi del corso medesimo. A tal fine,
l’organo collegiale del corso viene riunito entro il 15 luglio di
ogni A.A. per definire le proposte inerenti la programmazione
didattica e la definizione dei relativi piani. L’organo collegiale
si riunisce altresì prima dell’inizio dell’anno accademico per
verificare l’adeguatezza e la coerenza dei programmi d’insegnamento
proposti dai docenti con le finalità del corso di studio.
3. Il coordinamento delle attività tra i corsi di studio attivati
nell’ambito di una medesima struttura didattica compete all’organo
collegiale della struttura didattica medesima.
4. Il coordinamento delle attività dei corsi di studio attivati
dalle varie strutture didattiche compete al Consiglio Accademico.
5. A tal fine, nelle sedute dedicate alla definizione dei piani
triennali di sviluppo nonché alla programmazione annuale e al
Manifesto degli Studi, il Consiglio Accademico potrà essere esteso,
a titolo consultivo, e solo in alcuni casi, ai responsabili delle
diverse strutture didattiche.
Art .15/7 Verifica dei risultati delle attività formative
1. L’Accademia di Belle Arti di Brera si pone l’obiettivo di
garantire il conseguimento del titolo di studio entro la durata
ordinaria prevista dalla normativa vigente e dal presente
Regolamento, riducendo al minimo possibile il numero degli
abbandoni.
2. La verifica per il conseguimento di tale obiettivo avviene
attraverso il monitoraggio e il controllo dei percorsi di studio
degli studenti che consentano di evidenziare situazioni critiche sia
per quanto attiene i processi di apprendimento degli studenti
medesimi, sia in ordine a disfunzioni organizzative, a carichi di
studio non adeguatamente distribuiti nei vari periodi didattici, ad
una non soddisfacente corrispondenza fra CFA assegnati ai vari
insegnamenti e programmi effettivamente svolti, a differenze
qualitative nelle prestazioni didattiche dei docenti o a difformità
di impostazioni valutative dei docenti in merito al profitto degli
studenti.
3. I Consigli di Corso, attraverso i docenti responsabili delle
strutture didattiche, presentano al Consiglio Accademico una
relazione annuale diretta a valutare i risultati delle attività
formative.
Capo II - Attribuzione compiti didattici
Art. 16 Forme didattiche
1. Le attività didattiche svolte dall’Accademia di Belle Arti di
Brera possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa
vigente nonché le forme didattiche di tipo sperimentale ritenute
opportune dal singolo docente in attuazione della sperimentazione
didattica prevista.
2. In ogni caso, gli insegnamenti debbono essere impartiti sotto
forma di lezioni e/o di esercitazioni laboratoriali, di moduli e di
altre forme didattiche nel rispetto dei vincoli definiti dagli
ordinamenti didattici e dai Regolamenti didattici dei corsi di
studio.
Art. 16/1 Corsi d’insegnamento
1. I corsi ufficiali d’insegnamento, di base, caratterizzanti,
affini e integrativi, vengono organizzati dalle strutture didattiche
competenti nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti dal DPR
212/05 e dalla successiva decretazione in materia.
2. Le discipline che costituiscono i corsi d’insegnamento possono
essere di durata pluriennale o annuale. Le discipline di durata
pluriennale comportano programmi diversi per ogni annualità.
3. Le discipline possono articolarsi in moduli corrispondenti ad
argomenti chiaramente individuabili all’interno del programma
d’insegnamento. I moduli possono costituire corsi integrati.
Art. 16/2 Esercitazioni e laboratori didattici
1. Le esercitazioni consistono in attività con le quali si
sviluppino esemplificazioni ed applicazioni di principi e metodi
presentati con lo scopo di chiarire i contenuti delle lezioni.
2. Le attività di laboratorio sono attività formative strettamente
connesse ed integrate alla disciplina di riferimento. Esse vengono
svolte dallo studente dietro la diretta supervisione del docente o
del tutor didattico.
3. A motivo dell’alto livello di operatività degli insegnamenti
artistici, le esercitazioni e laboratori didattici possono assumere
valenza autonoma, rappresentando momenti ulteriori e necessari di
formazione dello studente a cura del docente.
Art. 16/3 Seminari didattici
1. Il seminario didattico è un’attività formativa consistente nella
partecipazione dello studente ad incontri in cui siano presentati,
discussi ed approfonditi temi oggetto degli insegnamenti, sotto la
supervisione di un docente.
Art. 16/4 Tirocini
1. Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo
dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o
professionale esterna alla struttura didattica dell’Accademia, con
il fine di apprendere le modalità di applicazione di principi e
contenuti oggetto d’insegnamento.
2. La durata del tirocinio è proporzionata alle esigenze di
apprendimento di un particolare argomento oggetto dell’insegnamento
o delle finalità formative del corso di studio.
3. Le attività di tirocinio presso strutture esterne richiedono la
previa stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati gli
obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità si svolgimento dello
stesso, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del
soggetto promotore.
4. La convenzione è approvata, su proposta della struttura didattica
competente, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio
Accademico.
Art. 16/5 Compiti didattici dei docenti
1. I compiti didattici dei docenti sono disciplinati dalla vigente
normativa sullo stato giuridico dei Professori di ruolo dell’AFAM e
dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e consistono in:
a. lezioni, esercitazioni, laboratori e altre attività integrative
delle lezioni;
b. assistenza individuale agli studenti;
c. accertamento del profitto degli studenti;
c. attività di tutorato e di orientamento;
e. assolvimento dei compiti organizzativi interni;
f. partecipazione agli organi collegiali delle strutture didattiche
e dei corsi di studio.
2. Alla luce del profilo professionale dei docenti dell’Accademia e
degli obblighi connessi alla funzione docente, definiti nel CCNL
vigente, tutti i professori sono tenuti a svolgere ogni insegnamento
loro attribuito sotto forma sia di lezioni frontali, sia di
esercitazioni seminariali, di laboratorio, di produzione e di
ricerca per il numero di ore previsto dal piano di studio. I docenti
sono tenuti a svolgere personalmente le lezioni loro affidate.
Potranno altresì invitare esperti su argomenti specifici da svolgere
alla loro presenza, previa comunicazione al responsabile della
struttura didattica di riferimento. Nel caso di inviti ad esperti
che comportino oneri è necessario chiedere preventiva autorizzazione
ai responsabili delle strutture didattiche di riferimento.
3. Ai fini :
- dell’inquadramento dei docenti nei settori disciplinari
d’appartenenza,
- dell’espletamento delle loro funzioni da parte dei docenti,
- dell’attribuzione dei compiti didattici, di ricerca e di
produzione ordinari e aggiuntivi nonché della piena utilizzazione
dei docenti,
- della determinazione dell’orario di servizio dei docenti,
- della libertà d’insegnamento e di coordinamento dei programmi con
le strutture didattiche,
il presente Regolamento rinvia a quanto previsto dal CCNL vigente
nella specifica sezione relativa al personale docente.
4. I docenti sono altresì tenuti ad assicurare un numero di ore di
ricevimento degli studenti secondo modalità stabilite dalle
strutture didattiche di riferimento approvate dal Consiglio
Accademico.
5. Ogni docente può impartire un solo insegnamento per ogni corso di
studio. È data tuttavia facoltà ai Dipartimenti ed alle Scuole di
concedere, su richiesta, deroghe motivate.
6. Per ogni insegnamento o modulo deve essere tenuto, a cura del
docente, un registro, vidimato dal Direttore, delle attività
didattiche svolte. In esso vengono annotati, volta per volta, gli
argomenti delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di
laboratorio e dei seminari con relativa firma del docente.
7. Il registro, che fa fede ai fini del computo del monte orario del
singolo docente, deve essere consegnato alla Direzione entro
quindici giorni successivi alla conclusione dei corsi. Ogni docente
è tenuto altresì ad esibire il registro, su richiesta del Direttore,
anche durante lo svolgimento dei corsi.
8. La concessione dell’anno sabbatico previsto dal CCNL, e richiesto
dai docenti -dietro specifica e pertinente motivazione formale di
carattere artistico, o scientifico-culturale, con allegato progetto
esplicativo- entro il mese di giugno di ogni A.A., è deliberata
annualmente dal Consiglio Accademico in misura non superiore al
cinque per cento dell’intero corpo docente. A conclusione del
periodo sabbatico il docente è tenuto a presentare dettagliata
relazione conclusiva. Per quanto non espressamente previsto, fa fede
quanto stabilito dall’articolo del CCNL in merito.
Art. 16/6 Modalità di copertura degli insegnamenti
1. Gli insegnamenti, con riferimento ad uno specifico corso di
studio, possono essere coperti per:
a. titolarità;
b. affidamento interno;
c. affidamento esterno;
d. supplenza interna;
e. supplenza esterna;
f. contratto.
2. Gli insegnamenti sono coperti annualmente sulla base della
programmazione didattico-formativa proposta dalle strutture
didattiche e approvata dal Consiglio Accademico.
3. Un insegnamento è coperto mediante titolarità quando esso è
impartito da un docente di ruolo che è incardinato in
quell’insegnamento o quando è tenuto da un docente incardinato nel
settore disciplinare di cui l’insegnamento fa parte.
4. Un docente incardinato in un settore disciplinare è tenuto a
coprire l’insegnamento o gli insegnamenti del settore di
riferimento.
5. Un docente incardinato in un settore disciplinare può essere
chiamato a ricoprire un insegnamento in altro settore previo suo
consenso e previa certificazione delle competenze.
6. L’affidamento viene attribuito a professori di ruolo che, con
loro espresso consenso, assumono la responsabilità di un ulteriore
insegnamento in aggiunta a quello di titolarità.
Le responsabilità didattiche conseguenti all’attribuzione
dell’affidamento comprendono lezioni frontali, esercitazioni,
attività di laboratorio e qualunque altra attività didattica
inerente l’insegnamento, cui si aggiungono gli impegni legati alle
verifiche di profitto, alle prove finali e al ricevimento degli
studenti.
7. L’affidamento esterno viene attribuito a professori di ruolo di
altra Accademia che ne abbiano presentato domanda. L’affido prevede
l’accordo dei rispettivi direttori e del relativo ufficio dell’Afam.
Le responsabilità didattiche conseguenti all’attribuzione
dell’affidamento comprendono lezioni frontali, esercitazioni e
attività di laboratorio e qualunque altra attività didattica
inerente l’insegnamento, cui si aggiungono gli impegni legati alle
verifiche di profitto, alle prove finali, ed al ricevimento degli
studenti.
8. Un insegnamento è coperto per supplenza interna quando viene
attribuito ad un docente in servizio a seguito di valutazione della
domanda presentata in conseguenza di un bando ufficiale.
Le responsabilità didattiche conseguenti all’attribuzione della
supplenza comprendono lezioni frontali, esercitazioni, attività di
laboratorio e qualunque altra attività didattica inerente
l’insegnamento cui si aggiungono gli impegni legati alle verifiche
di profitto, alle prove finali ed al ricevimento degli studenti. Il
supplente è tenuto a svolgere l’insegnamento secondo gli obiettivi
formativi specifici di esso definiti dal Regolamento Didattico di
Corso e secondo il programma didattico approvato dalla struttura
didattica competente.
9. Un insegnamento è coperto per supplenza esterna quando viene
attribuito un posto in organico mediante valutazione comparata per
soli titoli previa pubblicazione di un bando ufficiale almeno un
mese prima dell’inizio del corso.
Le responsabilità didattiche conseguenti all’attribuzione della
supplenza comprendono lezioni frontali, esercitazioni, attività di
laboratorio e qualunque altra attività didattica inerente
l’insegnamento cui si aggiungono gli impegni legati alle verifiche
di profitto, alle prove finali ed al ricevimento degli studenti. Il
supplente è tenuto a svolgere l’insegnamento secondo gli obiettivi
formativi specifici di esso definiti dal Regolamento Didattico di
Corso e secondo il programma didattico approvato dalla struttura
didattica competente.
10. Un insegnamento è coperto per contratto quando, essendo state
esperite infruttuosamente le procedure per la copertura di un
insegnamento per titolarità, affidamento, utilizzazione o supplenza,
si rende necessario ricorrere alla collaborazione di professionalità
esterne di comprovata qualificazione ed esperienza, selezionate
sulla base di un bando ufficiale. Con il docente viene stipulato un
contratto di diritto privato.
Le responsabilità didattiche conseguenti all’attribuzione di un
insegnamento a contratto comprendono lezioni frontali,
esercitazioni, attività di laboratorio e qualunque altra attività
didattica inerente l’insegnamento cui si aggiungono gli impegni
legati alle verifiche di profitto, alle prove finali ed al
ricevimento degli studenti. Il docente a contratto è tenuto a
svolgere l’insegnamento secondo gli obiettivi formativi specifici di
esso definiti dal Regolamento Didattico di Corso e secondo il
programma didattico approvato dalla struttura didattica competente.
11. Per la copertura degli insegnamenti di cui alle lettera b., c. e
d. si procede attraverso il meccanismo della valutazione comparativa
dei titoli.
12. Per la copertura degli insegnamenti di cui alle lettere e. e f.
si procede per bando di concorso con formazione di specifiche
graduatorie.
13. Per la valutazione comparativa dei titoli vengono costituite
apposite Commissioni di Valutazione, formate, complessivamente, da
cinque docenti di prima e seconda fascia, presiedute dal Direttore o
suo delegato. Le Commissioni di Valutazione, nominate dal Direttore,
su indicazione del Consiglio Accademico, dovranno essere formate da
almeno un docente del medesimo settore disciplinare
dell’insegnamento in oggetto e da docenti di settori disciplinari
affini, o corrispondenti, anche di altre Accademie.
Di ogni valutazione verrà redatta specifica verbalizzazione autonoma
per ciascun commissario relativa ai titoli presentati secondo:
a. contenuti artistico-culturali e scientifici dell’insegnamento;
b. impianto didattico-metodologico;
c. esperienze didattico-formative maturate in ambito accademico o
universitario a livello nazionale o internazionale;
d. ricerche ed attività di produzione specifiche anche di carattere
sperimentale, interdisciplinare e multidisciplinare di particolare
interesse.
14. I bandi di concorso di cui al precedente comma 12 dovranno
indicare, tra l’altro, il settore disciplinare di riferimento nonché
la declaratoria, gli specifici contenuti dell’insegnamento, le
indicazioni metodologiche ed i programmi didattici proposti, nonché
i criteri di valutazione e i punteggi assegnati per ciascuna
tipologia di valutazione. Potranno essere assunti i criteri previsti
dalle O.M. vigenti per incarichi a tempo determinato; in tal caso ne
verrà fatto specifico riferimento nei bandi.
Capo III - Accertamento della preparazione degli studenti
Art. 17 Accertamento della preparazione degli studenti
1. L’accertamento della preparazione di base degli studenti avviene
con i seguenti strumenti:
a. prove di ammissione ai corsi di studio;
b. prove di accertamento della preparazione iniziale;
c. prove di profitto, distinte in prove di valutazione intermedia
(revisioni) ed esami di profitto;
d. prove finali.
2. A ciascuna delle prove di cui al comma 1 corrispondono
altrettante procedure di accertamento.
3. In particolare, il numero, le caratteristiche, le modalità di
svolgimento delle prove di valutazione intermedia sono stabilite dai
docenti interessati nel rispetto delle disposizioni contenute nei
regolamenti delle strutture didattiche. Fermo restando che le prove
di valutazione intermedia (revisioni) non sono oggetto di
registrazione ufficiale nella carriera accademica dello studente ma
solo di verbalizzazione interna da parte del docente, all’inizio di
ogni corso, i docenti sono comunque tenuti a comunicare agli
studenti le prove di valutazione intermedia (revisioni)
eventualmente previste.
4. L’accertamento del profitto individuale dello studente viene
espresso, a seguito di opportune prove, mediante una votazione in
trentesimi. Gli esami finali di profitto di ogni corso sono ordinati
in modo da accertare la preparazione del candidato nella disciplina
su cui verte l’esame. L’accertamento viene effettuato valutando lo
svolgimento dell’esame conclusivo con gli esiti delle eventuali
prove di valutazione intermedia (revisioni) previste.
5. Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti
davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da tre
docenti, tra cui il docente responsabile delle disciplina in qualità
di presidente, designata dal Direttore dell’Accademia su proposta
del responsabile della struttura didattica di riferimento.
6. L’accertamento del profitto è attuato sulla base di un piano di
prove d’esame per i corsi di I e di II livello che deve prevedere
almeno tre sessioni distribuite nel corso dell’A.A. secondo le
indicazioni della struttura didattica competente approvate dal
Consiglio Accademico. Le sessioni debbono indicare la data d’inizio
e di conclusione degli appelli e vengono comunicate ufficialmente
almeno sessanta giorni prima del loro svolgimento. Di norma, le
sessioni d’esame sono: sessione estiva (giugno-luglio); sessione
autunnale (settembre-ottobre) sessione invernale (febbraio) e
debbono concludersi entro il 30 aprile dell’A.A. successivo.
Sessioni straordinarie possono essere autorizzate di volta in volta
dal Consiglio Accademico dietro motivata proposta delle strutture
didattiche. Per ciascuna sessione è previsto almeno un appello di
ogni disciplina. Nel caso di più appelli della medesima disciplina
in una stessa sessione, deve trascorrere un lasso di tempo di almeno
venti giorni tra un appello e l’altro.
7. La data di un appello di esame non può essere anticipata e può
essere posticipata solo per grave e giustificato motivo. In ogni
caso, deve esserne data comunicazione agli studenti mediante
affissione all’albo e per via informatica almeno quindici giorni
prima della data prevista nel calendario, salvo casi di forza
maggiore.
8. Nel caso di prova scritta, i candidati verranno informati della
data di svolgimento e della durata della prova almeno sette giorni
prima. Gli studenti hanno diritto d’accesso agli elaborati prodotti
della prova scritta ed alla discussione sui medesimi con il
presidente di commissione.
9. L’esame finale di profitto deve svolgersi all’interno di ogni
sessione e non può, in ogni caso, essere effettuato durante lo
svolgimento delle lezioni del relativo insegnamento.
10. La sessione degli esami finali di profitto ha inizio almeno
sette giorni dopo la conclusione o la sospensione dell’ordinaria
attività didattica.
11. Per insegnamenti ad elevato numero di iscritti il Consiglio
Accademico può autorizzare lo svolgimento di pre-appelli dietro
motivata richiesta del responsabile della struttura didattica di
riferimento. I pre-appelli devono comunque rientrare all’interno
della sessione degli esami di profitto che potrà, in tal caso,
essere anticipata.
12. Gli esami finali di profitto sono pubblici e pubblica è la
comunicazione del voto finale.
13. L’esame finale di profitto s’intende superato quando lo studente
consegue una votazione minima di almeno 18/30. Ove consegua il voto
massimo può essere concessa la lode.
Art. 17/1 Ammissione agli esami di profitto
1. Per essere ammesso agli esami finali di profitto lo studente
deve:
a. essere in regola con l’iscrizione al corso di studio tramite il
pagamento delle relative tasse e contributi;
b. essere in regola con gli obblighi di frequenza previsti per ogni
singolo corso.
2. Non è consentito ripetere un esame finale di profitto già
sostenuto con esito positivo.
3. Lo studente può sostenere, nel corso dell’A.A., tutti gli esami
finali di profitto relativi agli insegnamenti del proprio curriculum
e del piano di studi individuale, nel rispetto delle eventuali
propedeuticità e degli eventuali vincoli definiti dalla struttura
didattica competente.
4. Lo studente non può sostenere esami finali di profitto relativi a
corsi che non siano attivati nell’A.A. di svolgimento, salvo che si
tratti di esami rientranti nel proprio curriculum o nel piano di
studi individuale e di cui sia in difetto. In tal caso, lo studente
ha diritto alla nomina di apposita commissione d’esame.
5. Lo studente che in un esame finale di profitto non ottenga la
votazione minima di 18/30, o si ritiri, potrà ripetere l’esame
nell’appello immediatamente successivo.
Art. 17/2 Commissione degli esami di profitto
1. Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti
davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da tre
docenti, tra cui il docente responsabile delle disciplina in qualità
di presidente, designata dal Direttore dell’Accademia.
2. I lavori della Commissione si svolgono sotto la responsabilità
del Presidente. Il Presidente stabilisce altresì se i membri debbano
operare congiuntamente o possano operare anche singolarmente. In
ogni caso, la responsabilità della valutazione finale deve essere
collegiale.
3. La verbalizzazione dell’esito dell’esame finale di profitto è
effettuata dal Presidente della Commissione che la sottoscrive. Lo
studente ne prende atto sottoscrivendola a sua volta.
4. La valutazione conclusiva dell’esame di profitto viene trascritta
sia sul verbale che sul libretto personale dello studente
Art. 17/3 Ammissione ai corsi di studio
1. Per accedere ai corsi di studio dell’Accademia di Brera è
necessario aver conseguito un titolo di Scuola superiore
quinquennale; in via transitoria, e fino alla chiusura dei
contingenti, possono accedere ai corsi di studio dell’Accademia
studenti in possesso del Diploma di Maturità artistica quadriennale:
in tale caso l’Accademia potrà quantificare debiti formativi che lo
studente dovrà assolvere entro il primo anno di corso.
2. I corsi di studio presso l’Accademia di Belle Arti di Brera sono
ad accesso programmato e ad accesso libero subordinato, comunque, a
prerequisiti riconosciuti attraverso prove di accesso.
3. I corsi ad accesso programmato prevedono una limitazione dei
posti disponibili per gli studenti. L’ammissione ai corsi di studio
programmato è disposta dall’Accademia previo superamento di apposite
prove di accesso per titoli e/o per esami o colloqui, con
pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della
loro effettuazione, garantendo altresì la pubblicazione dei
risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle
prove.
4. Ai fini del miglioramento dell’offerta formativa e della qualità
degli studi anche tramite la corrispondenza tra numero degli
studenti iscritti e numero dei posti disponibili in termini di
dotazione di spazi, di attrezzature e di personale docente e ATA, il
numero massimo di iscrizioni per corso viene deliberato annualmente
dal Consiglio Accademico, sulla base delle relazioni tecniche,
predisposte dalle strutture didattiche competenti, che
evidenzieranno i seguenti elementi:
a. disponibilità di Professori di prima e seconda fascia;
b. disponibilità di aule e laboratori;
c. monitoraggio delle immatricolazioni negli ultimi cinque anni;
d. monitoraggio dei diplomi rilasciati negli ultimi cinque anni;
e. possibilità di copertura di insegnamenti e corsi non in organico
mediante affidamenti, utilizzazioni e contratti.
5. Le procedure delle prove di accesso ai corsi di studio che
prevedono un numero massimo di posti disponibili sono disciplinate
dalle strutture didattiche competenti. Tali procedure sono
pubblicate nel Manifesto degli Studi.
Le strutture didattiche competenti possono stabilire contingenti di
candidati esentati dall’eventuale prova di accesso in base al
possesso di determinati requisiti.
I risultati di ammissione sono pubblicati all’Albo dell’Istituto e
tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli
interessati dell’esito dell’ammissione.
6. I corsi di studio ad accesso libero sono tuttavia subordinati al
possesso di prerequisiti riconosciuti attraverso prove di
ammissione.
Le strutture didattiche competenti definiscono e disciplinano le
prove di ammissione ai singoli corsi di studio ad accesso libero e
possono stabilire contingenti di candidati esentati dall’eventuale
prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti: il
Diploma quinquennale ISA e la maturità artistica costituiscono
titolo di accesso diretto. Procedure di ammissione ed esenzioni sono
pubblicate sul Manifesto degli Studi.
7. La Commissione per le prove di ammissione di ogni singolo corso
di studio è proposta dal responsabile della struttura didattica
competente ed approvata dal Direttore dell’Accademia. Per ogni
seduta o sessione di lavoro della Commissione è redatto apposito
verbale da firmarsi dai componenti la Commissione. Le strutture
didattiche competenti forniscono informazioni sulla tipologia delle
prove di ammissione che vengono altresì pubblicate sul sito
dell’Istituto almeno trenta giorni prima del loro svolgimento.
8. I risultati di ammissione prevedono tre valutazioni possibili:
ammissione, non ammissione, ammissione con debito. Nel caso di
ammissione con debito la commissione preciserà le modalità di
assolvimento del debito attraverso un percorso propedeutico
obbligatorio entro il primo anno accademico.
9. I risultati di ammissione sono pubblicati sull’Albo dell’Istituto
e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli
interessati dell’esito dell’ammissione.
Art. 17/4 Accertamento della preparazione iniziale
1. I Regolamenti Didattici dei singoli corsi di studio definiscono i
requisiti per l’ammissione ai corsi, consistenti nelle conoscenze ed
abilità che gli studenti debbono possedere per garantire un normale
percorso di studi, ed individuano altresì i titoli di studio
rilasciati dal sistema scolastico per i quali siano necessarie
opportune prove per l’accertamento della preparazione iniziale e per
la determinazione di eventuali obblighi formativi.
Art. 17/5 – Prova finale di Diploma
1. I contenuti e le caratteristiche artistico-culturali delle prove
finali di Diploma di I e II livello, di Specializzazione, di
Perfezionamento, di Corsi di Formazione alla Ricerca artistica, di
Master Accademici, sono definiti dal regolamento delle strutture
didattiche di riferimento approvato dal Consiglio Accademico.
2. Le prove finali di Diploma debbono comunque presentare le
seguenti caratteristiche:
a. un aspetto di produzione e ricerca artistica specifica delle
discipline d’indirizzo;
b. un aspetto di ricerca storico-teorica o metodologica, ovvero
tecnico-artistica secondo connotazioni, contenuti e finalità delle
specifiche discipline e comunque coerenti con il sapere artistico.
3. Per tutte le prove finali di diploma sono previsti almeno tre
appelli, uno per ogni sessione di esame, e dovranno concludersi
entro il 30 aprile dell’A.A. successivo.
4. Per poter sostenere la prova finale di diploma lo studente deve:
a. aver frequentato il rispettivo corso di studio, avendo superato
tutti i prescritti esami conclusivi di profitto e maturato
conseguentemente il corrispondente numero di crediti;
b. aver adempiuto a tutte le attività formative previste
dall’Ordinamento didattico del Corso di Studio con il relativo
conseguimento dei CFA;
c. essere in regola con il pagamento delle tasse d’iscrizione e dei
contributi.
5. Per partecipare agli appelli degli esami di diploma nelle diverse
sessioni, lo studente deve presentare domanda al Direttore entro i
termini stabiliti dal Consiglio Accademico e provvedere al
versamento dell’indennità della prova finale di Diploma stabilita
dal Consiglio di Amministrazione. Per gravi e giustificati motivi il
Direttore può accogliere domande presentate oltre la scadenza dei
termini e comunque almeno venti giorni prima della data di
discussione delle tesi.
6. La prova finale si svolge di norma attraverso la discussione,
davanti ad apposita commissione giudicatrice formata da cinque
docenti, di una copia della tesi che deve essere consegnata presso
la Segreteria didattica dell’Accademia entro il termine stabilito
dal Direttore completa delle firme del docente della tesi e del
docente responsabile del progetto artistico.
7. La prova finale del Diploma di I livello consiste in:
a. una tesi di carattere artistico-progettuale consistente nella
produzione di elaborati su un tema specificamente assegnato dal
docente del corso della disciplina d’indirizzo cui lo studente
risulta iscritto;
b. una tesi di carattere storico-teorico o metodologico o
tecnico-artistico, sotto forma di saggio breve, in una delle
discipline comprese nel curriculum didattico o nel piano personale
di studi. L’eventuale materiale di produzione artistica allegato
alla tesi sarà funzionale allo specifico carattere della tesi.
8. La prova finale di Diploma di II livello consiste nella
discussione, davanti ad apposita commissione giudicatrice formata da
cinque docenti, di una tesi costituita da una produzione artistica
originale su specifico progetto integrato sotto l’aspetto
laboratoriale, storico-critico e metodologico svolta sotto la giuda
di due relatori, uno per la parte artistica, l’altro per la parte
teorico-storico-critico o metodologica.
9. La prova finale del Corso di Specializzazione consiste nella
realizzazione di un progetto artistico e teorico-critico sotto forma
di produzione e saggio grafico-scrittografico a cura di due
differenti relatori, che dimostri la preparazione artistica e le
capacità operative connesse alla specifica professionalità, discussa
davanti ad una commissione di almeno cinque docenti.
10. La prova finale del Corso di Formazione alla Ricerca Artistica
consiste nella realizzazione di un progetto di ricerca approvato
dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione
e/o di una tesi di Dottorato originale, discussi pubblicamente
davanti ad una commissione formata dai docenti del corso, dagli
eventuali membri esterni all’istituzioni esperti nell’area
disciplinare di riferimento, nominata dal Direttore dell’Accademia.
11. La prova finale del Master Accademico consiste nella
realizzazione di un progetto artistico e teorico-critico finalizzato
agli obiettivi formativi del Master, approvato dalle strutture
didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e saggio
grafico-scrittografico sotto la cura di due relatori, che dimostri
l’acquisita preparazione artistico-professionale inerente le
finalità dal corso, e discusso davanti ad una commissione di almeno
cinque docenti.
12. Il Relatore della prova finale deve essere, o essere stato al
momento dell’assegnazione della tesi, un docente dell’Accademia.
13. Il Docente relatore è tenuto a motivare e garantire il carattere
artistico e/o scientifico e/o storico-critico e/o metodologico della
ricerca svolta dallo studente, rendendone conto in sede di
discussione della tesi onde porre la commissione giudicatrice in
condizione di esprimere una valutazione oggettiva.
Al fine di garantire una compiuta preparazione dello studente, il
Relatore della tesi di carattere artistico-progettuale non può
essere il medesimo della tesi di carattere teorico o storico-critico
o metodologico.
14. Il regolamento delle strutture didattiche di riferimento
contemplerà la possibilità che, per sostenere la tesi in una
determinata disciplina, questa debba o possa essere biennalizzata.
15. Per la prova finale di Diploma di I e II livello, l’argomento di
tesi deve essere assegnato dal professore relatore almeno all’inizio
dell’ultimo anno accademico.
16. Per la prova finale di Diploma di I e II livello è data facoltà
al docente di presentare al candidato una rosa di argomenti sui
quali svolgere la tesi. Comunque, in nessun caso, un docente è
autorizzato ad accogliere argomenti di tesi non ritenuti pertinenti
alle finalità culturali della disciplina.
17. Nello svolgimento dell’argomento di tesi lo studente è tenuto a
seguire rigorosamente l’impianto metodologico-culturale definito
nonché il piano di lavoro impostato con i docenti relatori, comprese
le previste revisioni e aggiornamenti. La mancata ottemperanza di
ciò autorizza il docente, o i docenti relatori, a ritirare
l’argomento di tesi e a respingere il lavoro dello studente con
provvedimento formale al responsabile della struttura didattica di
riferimento.
18. La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi.
Alla prova finale viene assegnato, dalla commissione giudicatrice,
un punteggio complessivo da zero a dieci punti che va a sommarsi
alla votazione di ammissione data dalla media dei voti conseguiti
negli esami di profitto. Il punteggio a disposizione delle
commissioni giudicatrici viene assegnato per il cinquanta per cento
alla tesi di carattere artistico-espressivo e per il cinquanta per
cento alla tesi di carattere storico-teorico o metodologico. La
proposta di votazione finale viene avanzata alla commissione
giudicatrice dai professori relatori. Nel caso di raggiungimento del
punteggio di 110, su proposta del Presidente e su parere unanime
della Commissione giudicatrice, può essere assegnata la lode nonché
la eventuale segnalazione, in casi di assoluta e riconosciuta
unanime eccellenza, della menzione di “studente eccellente” che
viene riportata sul verbale di tesi e trasmessa al Consiglio
Accademico per i riconoscimenti di merito.
19. Le Commissioni giudicatrici sono composte - ad eccezione di
quelle relative alla prova finale del Corso di Formazione alla
Ricerca Artistica formate da tutti i docenti del corso - da cinque
docenti compresi i docenti relatori, di cui almeno tre in organico,
e vengono nominate dal Direttore dell’Accademia su indicazione dei
Dipartimenti e delle Scuole. Per ogni commissione vengono nominati
inoltre due docenti supplenti.
20. Il Presidente delle Commissioni giudicatrici della prova finale
è il Direttore o un suo delegato. Possono essere invitati a
partecipare ai lavori della commissione in qualità di correlatori,
senza diritto di voto, esperti e ricercatori esterni. Della
Commissione fanno sempre parte i professori relatori.
21. La prova finale è sempre individuale. Il docente relatore può
motivare lavori di tesi collettive (fino ad un massimo di due
studenti) sul medesimo tema o argomento chiedendone autorizzazione
ai responsabili delle strutture didattiche di riferimento. In ogni
caso, il singolo studente, che deve indicare chiaramente le parti
specificamente elaborate del lavoro di ricerca, otterrà comunque una
valutazione individuale.
22. Nella prova finale lo studente è approvato se consegue una
votazione minima di 70/110. Nel caso di esito negativo la
commissione giudicatrice stabilisce il periodo minimo che deve
intercorrere fra la data della prova fallita e il successivo appello
cui può presentarsi.
23. I verbali dell’esame finale di Diploma, nei quali vengono
riportate le valutazioni dei professori relatori e della
Commissione, sono sottoscritti da tutti i componenti la Commissione
giudicatrice partecipanti alla seduta.
24. Lo studente che abbia concluso il proprio ciclo di esami e debba
sostenere esclusivamente l’esame finale dovrà pagare una quota annua
fissata dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione,
comunque inferiore a quella ordinaria.
Capo IV - Qualità della didattica
Art. 18 Attività di orientamento
1. L’attività di orientamento si svolge in entrata, in modo da
garantire allo studente una scelta ragionata e consapevole del corso
di studio corrispondente all’interesse e alla vocazione dell’utente,
e in uscita, in modo da fornire ai Diplomati, per quanto possibile,
un utile inserimento nelle attività professionali sul territorio.
2. L’attività di orientamento viene svolta sulla base di un piano
annuale di orientamento predisposto da uno specifico servizio di
orientamento e tutorato attivato dall’Accademia ed approvato dal
Consiglio Accademico. Il servizio viene realizzato da un apposito
gruppo di lavoro coordinato da un docente responsabile designato dal
Consiglio Accademico. Il piano viene attuato in entrata con la
collaborazione degli istituti di istruzione secondaria di II grado
disciplinata da convenzioni e accordi e, in uscita, con attività di
tirocinio e stages presso Istituti e aziende attinenti gli ambiti
d’interesse dell’Accademia, previa stipula di convenzioni.
3. Lo svolgimento di attività didattiche integrative di orientamento
rientra nei compiti istituzionali dei docenti.
4. L’Accademia organizza altresì attività di tutorato dirette a:
a. contribuire all’orientamento degli studenti nel corso degli
studi;
b. migliorare la qualità delle condizioni di studio e di
apprendimento;
c. favorire la riduzione degli abbandoni, della durata media degli
studi e il numero dei fuori corso, migliorando, nell’insieme, le
caratteristiche qualitative della didattica;
d. rimuovere gli ostacoli ad una proficua attività di studio e ad
un’attiva partecipazione ai processi formativi accademici.
5. L’attività di tutorato viene svolta sinergicamente all’attività
di orientamento sulla base di un piano annuale predisposto da uno
specifico servizio di orientamento e di tutorato attivato
dall’Accademia ed approvato dal Consiglio Accademico. Il servizio
viene realizzato da un apposito gruppo di lavoro e secondo le
modalità di cui al precedente comma 2.
6. Annualmente il Consiglio Accademico approva il piano individuale
di attività didattiche integrative di tutorato e orientamento avendo
cura che gli impegni siano equamente distribuiti tra i docenti.
7. Le attività aggiuntive per attività di orientamento previste dal
Contratto Integrativo Nazionale possono essere attribuite solo ai
docenti che accettino gli impegni aggiuntivi rispetto a quelli
attribuiti alla generalità dei docenti, secondo quanto stabilito dal
CIN e dal Contratto Integrativo d’Istituto.
7. Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto dell’Accademia, le attività
di orientamento e tutorato sono disciplinate da apposito regolamento
e possono essere supportate da collaboratori amministrativi.
Capo V - Responsabilità didattiche
Art. 19 Individuazione delle responsabilità
1. Le attività didattiche, formative ed integrative sono
programmate, organizzate e gestite da strutture, organi e soggetti
su cui ricade la responsabilità di una efficace attuazione dei fini
istituzionali dell’Accademia.
2. Le responsabilità sono attribuite:
a. al Consiglio Accademico, per la programmazione ed il
coordinamento delle iniziative didattiche;
b. ai Dipartimenti, Scuole e Corsi di studio;
c. ai docenti per lo svolgimento delle attività d’insegnamento nei
limiti delle disposizioni e dei programmi definiti dagli organi
collegiali delle strutture didattiche.
Titolo XI
STUDENTI
Capo I - Norme generali
Art. 20 Rapporto formativo
1. Con l’iscrizione lo studente s’impegna a versare tasse,
contributi ed indennità previste dal Manifesto degli Studi per
l’intero anno accademico, a seguire lezioni ed insegnamenti, a
partecipare alle attività formative e laboratoriali previste, ad
assolvere eventuali debiti formativi dipendenti da una non adeguata
preparazione d’accesso, a superare le prove di accertamento del
profitto per il numero di crediti previsti dal piano annuale degli
insegnamenti. Assume altresì l’impegno ad osservare i regolamenti e
le disposizioni interne dell’Accademia.
2. L’iscrizione ai corsi di Diploma di I e II livello e di
specializzazione si può ottenere solo in qualità di studente.
3. Sono altresì equiparati agli studenti iscritti gli studenti
ospiti nell’ambito di programmi di scambi internazionali, gli
iscritti ai Corsi di Formazione alla Ricerca Artistica, ai Master
accademici e ai corsi di Perfezionamento.
4. Gli studenti equiparati di cui al precedente comma 4 sono esclusi
dall’elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti negli
organi accademici.
5. Non è ammessa la contemporanea iscrizione a più corsi di Diploma,
Diploma Specialistico e Corso di Formazione alla Ricerca artistica,
né è ammessa la contemporanea iscrizione a corsi di Diploma di
diverso livello.
6. Lo studente può essere iscritto ad un determinato Corso di
Diploma di I o II livello, di Diploma Specialistico o di Master in
qualità di studente regolare ovvero di studente fuori corso. Lo
studente è iscritto in qualità di regolare ad un determinato anno di
corso quando gli anni di carriera accademica non superano gli anni
della durata ordinaria del corso. Lo studente si considera fuori
corso quando non abbia ultimato la frequenza e gli esami di profitto
né non abbia acquisito i crediti necessari al conseguimento del
titolo entro la durata ordinaria del corso di studi.
Art. 21 Immatricolazioni
1. Le domande di immatricolazione ai corsi di Diploma di I e II
livello, di Specializzazione, di Master e Perfezionamento sono
indirizzate al Direttore dell’Accademia e debbono contenere le
generalità complete secondo quanto previsto dal Manifesto annuale
degli Studi.
2. La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro i
termini stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico e pubblicati
sul Manifesto annuale degli Studi. Il Direttore può accogliere, per
gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate
in ritardo.
Art. 21/1 - Iscrizioni e libretti accademici personali
1. Negli anni accademici successivi a quelli di immatricolazione, lo
studente rinnova l’iscrizione al corso di studio mediante
presentazione di specifica modulistica ed il versamento entro il
termine stabilito pubblicato sul Manifesto annuale degli Studi.
2. Il rinnovo dell’iscrizione effettuato oltre il termine di
scadenza di cui al precedente comma deve essere autorizzato dal
Direttore dell’Accademia.
3. Lo studente che ha ottenuto l’immatricolazione, o l’iscrizione,
ad anni accademici successivi a quelli d’immatricolazione non ha
diritto in nessun caso alla restituzione di tasse, contributi ed
indennità versate, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.
4. Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico
personale valido per tutta la durata della sua permanenza in
Accademia in qualità di studente ed efficace come:
a. documento di riconoscimento all’interno dell’Accademia e nei
rapporti con le strutture e gli uffici del diritto allo studio;
b. documento contenente il percorso didattico dello studente;
c. documento comprovante l’iscrizione all’Accademia.
5. Il libretto accademico personale non è invece valido come
documento comprovante gli esami sostenuti.
6. Ai soli fini di riconoscimento o di accesso ai servizi accademici
può essere rilasciato un tesserino o una carta magnetica.
7. Lo studente che non abbia ottenuto l’immatricolazione, o
l’iscrizione ad anni accademici successivi, non può compiere alcun
atto di carriera accademica.
8. Gli atti di carriera accademica compiuti in difetto di
immatricolazione, o iscrizione, sono nulli.
Art. 21/2 Immatricolazione in base a titolo di studio straniero
1. L’Accademia di Brera applica le disposizioni generali
sull’ammissione ai corsi accademici dei cittadini stranieri e dei
cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito
all’estero, contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, nonché
le disposizioni applicative periodicamente emanate dal MIUR.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente, il
Consiglio Accademico:
a. determina il numero massimo di studenti stranieri ammissibili al
primo anno di corso per ogni anno accademico e per ogni corso di
studio, su proposta delle strutture didattiche e dei servizi
competenti per gli scambi internazionali;
b. approva, dietro proposta delle strutture didattiche, le modalità
di svolgimento delle prove di accesso;
c. emana ogni altra disposizione diretta ad attuare disposizioni
europee e nazionali in materia, nonché a favorire l’inserimento e
l’integrazione degli studenti stranieri nella struttura accademica.
3. La domanda di immatricolazione dello studente in possesso di
titolo di studio straniero è accolta alle seguenti condizioni:
a. che dalla documentazione pervenuta e dalla dichiarazione di
valore del titolo di studio straniero resa dalla rappresentanza
diplomatica o consolare italiana competente per il territorio
risulti che il titolo di studio conseguito consenta l’accesso,
presso le Accademie del paese di provenienza, al corso di studi
corrispondente a quello che lo studente ha scelto di frequentare in
Accademia; ovvero, qualora tale corso non esista, ad un corso di
studi affine o appartenente ad area disciplinare analoga a quella
cui appartiene il corso accademico prescelto. In quest’ultimo caso,
allo studente potranno essere assegnati debiti formativi
propedeutici da assolvere entro il primo anno di iscrizione;
b. che il titolo di studio straniero sia stato conseguito al termine
di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella minima
prevista dalla disposizioni ministeriali in vigore ai fini
dell’ammissione agli studi accademici.
4. Apposita Commissione di valutazione, composta da docenti e
designata dal Consiglio Accademico, provvederà annualmente alla
verifica di congruità dei titoli di studio stranieri proponendo, di
fronte a piani di studio diversificati, gli eventuali debiti
formativi per l’ammissione ai corsi dell’Accademia. Le risultanze
sono soggette all’approvazione del Consiglio Accademico.
Art. 21/3 Iscrizione di Diplomati
1. I Diplomati di I e II livello possono chiedere iscrizione ad
altro Corso di Diploma di I e II livello. Il competente Consiglio
della struttura didattica di riferimento procede al riconoscimento
dei crediti e/o debiti pregressi.
2. La domanda deve essere presentata secondo i tempi previsti nel
Manifesto degli Studi per le iscrizioni ordinarie.
3. Non è consentita l’iscrizione ad un corso per il conseguimento di
un titolo identico per nome, durata e indirizzo a quello già
posseduto, neppure nel caso in cui trattasi di curriculum di studi
diverso da quello seguito per il conseguimento del titolo accademico
posseduto.
4. Salvo diversa disposizione della struttura didattica competente,
i diplomati non sono soggetti alle prove di ammissione previste se
non per le discipline d’indirizzo.
Art. 21/4 Iscrizione a corsi d’insegnamento singoli
1. Nel caso di particolari convenzioni con altre istituzioni
accademiche e/o universitarie internazionali sono ammesse iscrizioni
a corsi singoli fino ad un massimo di cinque per anno accademico. La
domanda deve essere presentata dagli interessati entro i termini
previsti per le iscrizioni ordinarie.
2. Gli iscritti a corsi singoli possono ottenere un certificato
degli studi compiuti con l’indicazione degli esami sostenuti e dei
CFA acquisiti.
3. L’iscrizione ai singoli corsi comporta il pagamento di tasse e
contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
4. È possibile l’iscrizione a singoli corsi come uditori. Una tassa,
stabilita dal Consiglio di Amministrazione, darà diritto alla
frequenza di massimo cinque corsi, esclusivamente all’interno delle
lezioni teoriche.
Art. 21/5 Curricula e piani di studio individuali
1. L’Ordinamento didattico di Corso di Studio può prevedere
opportune articolazioni del percorso formativo costituenti i
“curricula”.
2. Lo studente, ai fini del perseguimento di obiettivi formativi
personali specificamente descritti e motivati, nel primo anno di
corso presenta alla struttura didattica competente domanda di
approvazione di un piano di studi individuale che deve essere
compatibile con l’Ordinamento didattico del corso di studi. Il piano
di studi ha validità per l’intera durata del corso di studi cui si
riferisce.
3. Durante il percorso di studio lo studente può modificare il piano
di studi iniziale soltanto nel settore delle discipline affini o
integrative. Le modifiche non potranno superare i tre corsi per il I
livello e due per il II livello. L’approvazione del piano di studi
individuale viene effettuata dalla struttura didattica competente.
4. I termini per la presentazione della domanda e per la sua
approvazione sono stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico su
proposta delle strutture didattiche competenti e sono pubblicati nel
Manifesto degli Studi.
Capo II - Mobilità studentesca esterna e interna
Art. 22 Trasferimento ad altre Accademie
1. Lo studente può trasferirsi ad altra Accademia presentando
domanda al Direttore didattico all’inizio di ogni anno accademico
(entro il 30 settembre) purché l’istanza sia accompagnata, ove
richiesto dall’Accademia di destinazione, da documento comprovante
la disponibilità dell’Accademia ospitante ad accogliere la domanda.
2. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di
trasferimento di altra Accademia lo studente interrompe la carriera
scolastica presso l’Accademia di Brera, salvo che non abbia ritirato
l’istanza prima dell’inoltro del foglio di trasferimento.
3. L’accettazione del trasferimento ad altra Accademia non comporta
alcun rimborso di tasse, contributi ed indennità versate dallo
studente.
4. Lo studente trasferito ad altra Accademia porta con sé il
curriculum accademico svolto, con relativi esami di profitto
sostenuti e CFA acquisiti.
Art. 22/1 Trasferimenti da altre Accademie
1. La domanda di trasferimento da altra Accademia, anche da quelle
straniere, indirizzata al Direttore didattico, deve pervenire
all’Accademia di Brera entro il 30 settembre di ogni anno
accademico.
2. Alla domanda di trasferimento di altra Accademia deve essere
allegato il curriculum scolastico svolto, con relativi esami
sostenuti e CFA acquisiti. Per le domande provenienti da Accademie
non statali dovrà inoltre risultare allegato, a cura degli organismi
direttivi, dettagliato programma per ogni singola disciplina seguita
corredato dal monte orario di insegnamento.
3. Il Consiglio della competente struttura didattica delibera il
riconoscimento degli studi svolti presso l’Accademia di provenienza,
con l’indicazione:
a. di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o
propedeuticità allorquando si riscontrino elementi di non congruità
tra curricula pregressi e piani di studio attivi presso l’Accademia
di Brera;
b. di eventuali crediti formativi allorquando si riscontrino
eccedenze fra curricula pregressi e piani di studio attivati
dall’Accademia di Brera.
4. Gli studenti che richiedono il trasferimento da altre Accademie
debbono comunque essere in possesso del titolo di studi richiesto
per l’accesso ai diversi indirizzi.
5. I crediti formativi vengono conformati ai CFA dell’Accademia di
Belle Arti di Brera.
Art. 22/2 Passaggi di corso
1. È consentito allo studente il passaggio da un indirizzo di studio
ad un altro del medesimo livello, previa domanda inoltrata al
Direttore dell’Accademia entro i termini previsti dal Manifesto
degli Studi.
2. Il passaggio da un indirizzo all’altro è consentito solo
all’interno dello stesso Dipartimento e solo a conclusione dell’anno
accademico in senso orizzontale. I CFA acquisiti vengono
riconosciuti ai fini del nuovo indirizzo didattico scelto solo se in
esso previsti, fermo restando l’obbligo dello studente di assolvere
tutti gli insegnamenti, di base e caratterizzanti, per l’intera
durata del nuovo indirizzo. I Dipartimenti e le Scuole regoleranno
nello specifico eventuali modifiche al presente articolo.
3. Gli studenti in possesso di requisiti di accesso che danno
diritto all’ammissione diretta all’Accademia, possono chiedere il
passaggio a qualunque altro indirizzo di studio secondo le modalità
precisate al comma 2. Per gli studenti ammessi previo superamento di
prove di accesso, le strutture didattiche definiranno i meccanismi
di passaggio da un indirizzo ad un altro nonché le eventuali prove
di ammissione. Meccanismi di passaggio e prove di ammissione saranno
recepite nel Manifesto degli Studi.
Art. 23 Riconoscimento degli studi pregressi
1. È consentita la presentazione di apposita istanza di
riconoscimento degli studi pregressi allo studente che si trova in
una delle seguenti condizioni:
a. in possesso di titolo universitario;
b. in possesso di titoli accademici conseguiti all’estero;
c. in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o
accademici.
2. L’eventuale riconoscimento deve avvenire mediante:
a. presentazione della certificazione ufficiale del titolo
conseguito con l’indicazione degli esami di profitto sostenuti;
b. presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto
di esame di profitto;
c. presentazione della certificazione ufficiale dell’istituzione
equipollente di provenienza.
3. Il riconoscimento può avvenire mediante:
a. la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in
determinate discipline o attività didattico-formative eguali o
affini a quelle previste dai piani di studio dell’Accademia, con il
riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di
profitto;
b. la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate
discipline o attività didattico-formative, senza convalida
dell’esame di profitto conseguito, con l’obbligo di completare gli
insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di
profitto sostitutivi della votazione precedentemente conseguita.
4. Esami e crediti formativi conseguiti in attività Socrates/Erasmus
e in scambi internazionali oggetto di convenzione vengono
riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum
accademico dello studente.
5. Ogni riconoscimento deve essere confermato dal Direttore del
Dipartimento e/o dal Consiglio Accademico (o da una struttura da
questi delegata).
Art. 24 Sospensione e interruzione temporanea degli studi
1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o
più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso
Accademie straniere ovvero nel caso di ammissione ad altro corso di
Specializzazione o di Dottorato di ricerca.
2. Lo studente ha, inoltre, la facoltà di sospendere gli studi per
l’intero anno accademico nel caso di maternità, ricovero ospedaliero
superiore a quattro mesi continuativi o in caso di gravi cause
documentate e dimostrabili. Nel periodo di sospensione degli studi
lo studente non ha obbligo di versamento di tasse e contributi
accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto.
3. Oltre a quanto previsto dai commi 1. e 2., lo studente ha facoltà
di interrompere gli studi. Qualora intenda esercitare
successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente
deve presentare domanda al Direttore dell’Accademia allegando:
a. curriculum accademico svolto;
b. versamento di una quota di tasse e contributi, stabilita dal
Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per ogni
annualità di interruzione di studi;
c. versamento di tasse, contributi ed oneri dovuti per l’anno
accademico in cui viene presentata la domanda (qualora
l’interruzione degli studi superi i tre anni l’amministrazione
dell’Accademia potrà definire una somma di rientro forfetaria che
tenga conto della fascia di reddito dello studente).
Art. 24/1 Rinuncia agli studi
1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi
accademici intrapresi ed immatricolarsi ex novo al medesimo o ad
altro corso.
2. La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere
manifestata per le vie formali in modo esplicito, senza condizioni o
clausole limitative.
3. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le
certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la
specificazione formale dell’inefficacia della carriera a seguito
della rinuncia.
Art. 24/2 Decadenza della qualifica di studente
1. Lo studente che non abbia rinnovato l’iscrizione al corso di
studi accademici per cinque anni decade dalla qualifica di studente.
2. Decade dalla qualifica di studente anche lo studente che, pur
avendo regolarmente rinnovato l’iscrizione al corso di studi in
qualità di studente fuori corso, non abbia tuttavia superato esami
di profitto per l’anno in corso.
3. Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di
certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica
compiuti. Tali certificazioni debbono contenere l’informazione sulla
decadenza nella quale è in corso lo studente.
4. Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi
accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove
previste, e senza l’obbligo di pagamento di tasse e contributi
arretrati.
5. La decadenza non si applica allo studente che abbia superato
tutti gi esami di profitto e sia in debito unicamente della prova
finale di Diploma; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare la
sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati.
Art. 24/3 Cessazione della qualifica di studente
1. La qualifica di studente iscritto all’Accademia cessa per:
a. conseguimento del titolo di studio;
b. trasferimento ad altra Accademia;
c. rinuncia agli studi;
d. decadenza.
Capo III - TITOLI ACCADEMICI
Art. 25 Rilascio dei Diplomi accademici
1. I titoli di studio aventi valore legale conferiti dall’Accademia
di Belle Arti di Brera vengono rilasciati dal Direttore.
2. Le pergamene rappresentative del titolo finale vengono
sottoscritte, oltre che dal Direttore, anche dal Direttore
amministrativo. Le autorità preposte alla firma dei diplomi sono
quelle in carica alla data del rilascio dei diplomi stessi.
Art. 25/1 Riconoscimento di titoli accademici stranieri
1. Quando il titolo straniero di cui si chiede il riconoscimento è
previsto da specifici accordi internazionali che contemplano
l’equiparazione dei titoli dei due paesi, l’Accademia procede al
riconoscimento mediante semplice istruttoria diretta ad accertare la
sussistenza delle condizioni previste dall’accordo ed all’emanazione
di decreto direttoriale di riconoscimento a condizione che il piano
di studi non sia difforme per un numero di discipline superiore ad
un terzo. In questo caso l’ammissione avverrà con l’identificazione
delle discipline e dei crediti suppletivi da acquisire.
2. La richiesta di equipollenza è limitata ai corsi di I Livello.
3. In tutti i casi in cui non ricorra la situazione di cui al comma
1, il riconoscimento viene effettuato dall’Accademia attraverso
procedimento di valutazione discrezionale dei programmi dettagliati
inerenti le singole attività didattiche e formative delle quali si
chiede il riconoscimento.
4. Le domande di riconoscimento possono essere presentate al
Direttore didattico in qualunque periodo dell’anno.
5. L’interessato al riconoscimento di titolo straniero è tenuto a
presentare, oltre al titolo straniero in originale e in traduzione
in lingua italiana, altri documenti di rito:
a. certificazione degli esami di profitto sostenuti con
l’indicazione della valutazione conseguita e gli eventuali crediti
formativi acquisiti;
b. programmi dettagliati degli insegnamenti svolti e di ogni altra
attività didattico-formativa seguita;
d. il titolo di Scuola superiore che ha consentito l’iscrizione
all’Accademia.
6. Apposita Commissione di valutazione, designata dal Consiglio
Accademico, provvede all’esame delle domande ed alla stesura della
relazione di riconoscimento o meno dell’equipollenza del titolo. Il
Consiglio Accademico delibera in via definiva il provvedimento; il
Direttore emana il decreto di riconoscimento dell’equipollenza.
7. Qualora il riconoscimento dell’equipollenza non abbia acquisito
parere favorevole, il Consiglio Accademico può pronunciarsi in
favore di un riconoscimento parziale del curriculum degli studi.
Art. 25/2 Rilascio di titoli congiunti
1. L’Accademia, previa autorizzazione ministeriale, può rilasciare
titoli congiunti con altre istituzioni accademiche, universitarie o
dell’Alta Formazione Artistica e Musicale italiane o straniere.
2. L’Accademia, sentito il MIUR, definisce le modalità
didattico-organizzative e le procedure amministrative per il mutuo
riconoscimento degli insegnamenti, delle attività formative e dei
relativi CFA con le altre istituzioni di cui al comma 1 ai fini del
conferimento di un titolo unico avente il medesimo valore per
l’Accademia e le altre istituzioni, mediante opportune convenzioni
approvate dal Consiglio di Amministrazione su parere favorevole del
Consiglio Accademico.
3. Il titolo viene conferito dalle Accademia convenzionate, dietro
autorizzazione ministeriale, e rilasciato, congiuntamente, dai
rispettivi Direttori o vertici accademici.
Art. 25/3 Certificazioni dei titoli di studio
1. Al conseguimento del titolo di studio viene rilasciato
all’interessato il Diploma accademico di I livello, di II livello,
di Specializzazione, di Corso di Formazione alla Ricerca artistica e
di Master accademico in originale. Quale supplemento al Diploma
l’Accademia rilascia certificazione che riporta, secondo modelli
conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali
indicazioni relative al “curriculum” specifico seguito dallo
studente per il conseguimento del titolo. Ogni certificazione sarà
accompagnata da un “Diploma Supplementare” contenente il curriculum
degli studi.
Capo IV- Sanzioni disciplinari a carico degli studenti
Art. 26 Sanzioni disciplinari
1. Spetta al Direttore ed al Consiglio Accademico la giurisdizione
disciplinare sugli studenti che viene esercitata anche per fatti
compiuti dagli studenti al di fuori della sede dell’Accademia quando
essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell’onore
dell’istituzione senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di
legge.
2. Le sanzioni che possono essere comminare al fine di mantenere la
disciplina, sono le seguenti:
a. ammonizione;
b. interdizione temporanea da uno o più corsi;
c. sospensione da uno o più esami di profitto per un determinato
periodo;
d. espulsione temporanea dall’Accademia, fino ad un massimo di tre
anni, con conseguente perdita degli appelli d’esame;
e. radiazione dell’Accademia.
3. Le sanzioni di cui alla lett. a. del precedente comma vengono
applicate dal Direttore, previa audizione dello studente. Le
sanzioni di cui alle lett. b.,c.,d.,e. spettano al Consiglio
Accademico a seguito relazione del Direttore.
4. Nei casi previsti di cui alle lett. b., c., d. ed e., lo studente
deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico
almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del
Consiglio Accademico, al quale può presentare memoria difensiva
scritta o chiedere audizione.
5. Le deliberazioni del Consiglio Accademico vengono rese esecutive
dal Direttore con proprio decreto.
6. Le sanzioni disciplinari vengono registrate nella carriera
accademica dello studente.
7. La radiazione dall’Accademia comporta la comunicazione
dell’addebito alle altre istituzioni accademiche statali.
Titolo XII
DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 27 Diritto allo studio
1. L’Accademia persegue l’obiettivo di agevolare l’acceso agli studi
accademici e di agevolare la fruizione dei servizi didattici da
parte degli studenti capaci e meritevoli mediante l’organizzazione
di servizi didattici integrativi e un insieme di interventi anche di
natura economica.
2. L’Accademia provvede all’attuazione delle norme sul diritto allo
studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con
l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli
enti a ciò preposti.
3. L’Accademia disciplina le modalità di concessione di borse di
studio di cui al comma 1 del presente articolo per le seguenti
categorie di borsisti:
a. aiuto tecnici di laboratorio e aiuto tecnici dei servizi;
b. studenti iscritti Corsi di Specializzazione;
c. studenti iscritti a Corsi di Formazione alla Ricerca artistica;
d. corsi di ricerca post-Dottorato.
4. La regolamentazione di cui al presedente comma viene approvata
dal Consiglio Accademico, sentiti i Consigli delle strutture
didattiche interessate ed inviata al Consiglio di Amministrazione
per quanto di sua competenza. Viene emanata con decreto
direttoriale.
Art. 28 Studenti diversamente abili
1. L’Accademia garantisce la partecipazione alle attività
didattico-formative agli studenti diversamente abili ponendo in
essere tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto
allo studio per tale categoria di studenti.
Titolo XIII
COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’
Art. 29 Comunicazione
1. L’Accademia, sentite le strutture didattiche interessate, adotta
opportune modalità d’informazione dei propri servizi didattici come
strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di
coinvolgimento degli utenti e di trasparenza degli atti e dei
procedimenti.
2. Il Consiglio Accademico, su proposta del Servizio di tutorato e
orientamento, adotta ogni anno accademico un piano della
comunicazione esterna ed interna in modo da rendere agevole il
reperimento delle informazioni da parte dell’utenza reale e
potenziale.
3. Le informazioni vengono fornite mediante:
a. comunicazioni scritte a cura degli uffici dell’Accademia;
b. comunicazioni a mezzo di pubblicazioni curate dal Servizio
tutorato e orientamento;
c. comunicazioni mediante mezzi d’informazione di massa a cura della
Direzione e della Presidenza dell’Accademia;
d. comunicazioni per via telematica a cura del Servizio tutorato e
orientamento.
Titolo XIV - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Art. 30 - Modifiche ed integrazioni
1. I Dipartimenti, le Scuole, i Corsi e la Consulta degli Studenti
possono proporre al Consiglio Accademico modifiche ed integrazioni
del presente Regolamento. La delibera sulle integrazioni richiede la
maggioranza semplice degli aventi diritto al voto. La delibera
tendente a modificare uno o più articoli richiede la maggioranza
qualificata di due terzi degli aventi diritto al voto.
2. Per qualsiasi argomento non contemplato dal presente Regolamento
si fa riferimento alla Statuto dell’Accademia.
All.1. Tabella A
DIPARTIMENTI e SCUOLE
Dipartimento di Arti Visive
Scuola di Pittura
Scuola di Scultura
Scuola di Decorazione
Scuola di Grafica
Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate
Scuola di Scenografia
Scuola di Progettazione Artistica per l’Impresa
Scuola di Restauro
Scuola di Nuove Tecnologie dell'Arte
Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’Arte
Scuola di Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico
Contemporaneo
Scuola di Didattica dell' Arte
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