Regolamento
SCHEMA DI D.P.R. RECANTE
"REGOLAMENTO IN MATERIA DI AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE DELLE ISTITUZIONI |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; VISTO, in particolare l'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 508 del 1999, il quale demanda ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina dell'organizzazione amministrativa e didattica delle istituzioni di cui trattasi; VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; CONSIDERATA la preliminare esigenza di determinare i criteri generali per consentire alle predette istituzioni di esercitare l'autonomia statutaria e regolamentare, ai sensi del citato articolo 2, comma 7, lett. f), della legge n. 508 del 1999; ACQUISITI i pareri dell'organismo consultivo provvisorio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 508 del 1999, resi nelle adunanze del 7 novembre 2001, dell'8 febbraio 2002 e dell'8 aprile 2002; VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 marzo 2002; UDITI i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 7 maggio 2001e del 6 maggio 2002; ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari resi nelle sedute del 2 e del 3 agosto 2001, dell'11 giugno 2002 e del 3 luglio 2002; CONSIDERATO che i pareri predetti sono tra loro discordanti; RITENUTO di conformarsi alle indicazioni del Consiglio di Stato, conservando al vertice delle istituzioni di alta formazione l'assetto binario previsto dalla legge; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003; SULLA PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; EMANA il seguente regolamento: CAPO I
Art. 1 1. Il presente regolamento determina i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia, nonché per l'esercizio dell'autonomia regolamentare, da parte delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché da parte dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati e dell'Accademia nazionale di danza.
Art. 2 1. Le istituzioni di cui all'articolo 1, attraverso i propri statuti di autonomia e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, disciplinano:
Art. 3 1. Le istituzioni dettano, con propri regolamenti, in conformità alla vigente normativa e allo statuto, disposizioni di carattere organizzativo e funzionale, ed in particolare: CAPO II Organizzazione
Art. 4 1. Sono organi necessari delle istituzioni:
Art. 5 1. Il presidente è rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
Art. 6 1. Il direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il consiglio accademico.
Art. 7 1. Il consiglio di amministrazione è composto cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Art. 8 (Consiglio accademico) 1. Il consiglio accademico è composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di tredici, in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente. Art. 9 (Collegio dei revisori) 1. Il collegio dei revisori, costituito con provvedimento del presidente, è composto da 3 membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo preside, e due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; i componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; il collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili. Art. 10 (Nucleo di valutazione) 1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da 3 componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione. Art. 11 (Collegio dei professori) 1. Il collegio dei professori è composto dal direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione, nonché dagli assistenti, dai pianisti accompagnatori e dagli accompagnatori al pianoforte. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del consiglio accademico, secondo modalità definite dallo statuto dell'istituzione. Art. 12 (La Consulta degli studenti) 1. La consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli istituti fino a mille, di sette per gli istituti fino a millecinquecento, di nove per gli istituti fino a duemila, di undici per gli istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della consulta gli studenti eletti nel consiglio accademico; oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti. Art. 13 (Uffici e organizzazione amministrativa) 1. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione.
CAPO III
Procedure e norme finali
Art. 14 1. Per l'elaborazione dello statuto, del regolamento didattico e del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, le istituzioni possono costituire, con deliberazione degli attuali organi di gestione, sentito il collegio dei professori e la rappresentanza degli studenti appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa istituzione e da esperti esterni. Art. 15 (Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano) 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. Art. 16 (Norme transitorie) 1. I direttori dell'Accademia di arte drammatica e dell'Accademia di danza in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, mantengono le funzioni fino alla cessazione del rapporto per effetto del verificarsi di cause previste dalla normativa vigente. Art. 17 (Abrogazione di norme) 1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni incompatibili ed in particolare le seguenti norme: articolo 212, comma 1, comma 2, comma 4 e comma 5, articoli 213, 216, 220, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, e comma 6, articoli 221, 222, 228, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 e comma 6, articoli 229, 230, 231, 241 comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, e comma 6, articoli 242, 243, 254, 255, 256, 257, 367 comma 1 e comma 2, articoli 368, 369, 370, 371 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Relazione illustrativa La legge 21 dicembre 1999, n. 508, in ossequio al dettato dell'articolo 33 della Costituzione, prevede la trasformazione delle Accademie e dei Conservatori in Istituti di alta formazione artistica e musicale. Il legislatore ha inteso, in sostanza, elevare la dignità di tali istituzioni prevedendo il rilascio, all'esito degli studi, di diplomi accademici di primo e secondo livello. L'articolo 2, comma 7, della legge 508/99 rimette l'attuazione della riforma ad uno o più regolamenti, da adottarsi da parte dell'attuale Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nella predisposizione del generale quadro di attuazione della citata legge 508 del 1999 si è dovuto, però, tenere conto del fatto che questa nulla prevede riguardo alla formazione di base; è evidente, infatti, che il legislatore presupponeva che tale riforma venisse attuata contestualmente ed in modo coordinato, con la riforma dei cicli. Posto che la riforma dei cicli è ancora in itinere, appare opportuno che l'attuazione della stessa legge n.508 del 1999 avvenga gradualmente nell'ambito di un quadro più completo ed organico, per evitare che un'affrettata trasformazione delle Istituzioni in questione in centri di alta formazione vada a discapito della formazione di base. Tale problema si pone, in particolare, per i Conservatori e per l'Accademia nazionale di danza, che attualmente gestiscono anche la formazione musicale e coreutica di base. Nel dare attuazione alla legge n. 508 del 1999 si è ritenuto pertanto opportuno procedere, in via preliminare, alla predisposizione del regolamento avente ad oggetto i criteri generali per l'adozione degli Statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare (articolo 2, comma 7, lettera f), posto che costituisce premessa indispensabile, per avviare concretamente il processo di riforma voluto dal legislatore, dotare di autonomia le predette istituzioni, consentendo che esse provvedano a dotarsi di propri statuti nel rispetto dei principi definiti dal presente regolamento. Il presente regolamento si applica alle istituzioni statali. Non si applica, invece, alle istituzioni private ad esse equiparate, quali le Accademie legalmente riconosciute. Dal momento, infatti, che tali ultime istituzioni hanno prevalentemente natura privatistica, non risulterebbe conforme alle norme vigenti in materia l'imposizione per legge di vincoli alla organizzazione. E' evidente, peraltro, che le suddette istituzioni possono conformare la propria organizzazione ai principi del presente regolamento nell'ambito della propria autonomia. Il regolamento delinea, anzitutto, il contenuto minimo dei futuri statuti delle istituzioni di alta formazione (art.2). In particolare, è prevista per le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza la possibilità di articolarsi sul territorio, stabilendo intese con gli istituti di istruzione primaria e secondaria. L'art. 3 delinea la tipologia dei vari regolamenti che le predette istituzioni possono adottare, aventi ad oggetto disposizioni di carattere organizzativo e funzionale. Gli articoli da 4 a 12 disciplinano l'organizzazione delle istituzioni di alta formazione nel rispetto del principio della distinzione tra poteri di indirizzo e governo e attività di gestione (art. 4). In particolare, il presidente ha la generale rappresentanza legale dell'istituzione e presiede il consiglio di amministrazione (art. 5), mentre al direttore è affidata la responsabilità dell'andamento didattico, scientifico e artistico, nonchè la rappresentanza dell'istituzione in ordine alle collaborazioni e all'attività per conto terzi relativamente alla didattica, alla ricerca e alla produzione (art. 6). Sono poi organi necessari: il consiglio di amministrazione, che definisce obiettivi e programmi della gestione amministrativa ed ha il compito di verificare, in sede di approvazione del bilancio, la compatibilità dal punto di vista economico delle scelte operate dal Consiglio Accademico (art. 7); il consiglio accademico, che ha competenze decisionali in materia di didattica, ricerca, e produzione (art. 8); il collegio dei revisori cui è attribuita la funzione di controllo amministrativo e gestionale (art. 9); il nucleo di valutazione con il compito di valutare i risultati dell'attività didattica e scientifica nonché l'andamento complessivo dell'istituzione avuto riguardo agli obiettivi determinati (art. 10 ); il collegio dei professori che svolge funzioni di supporto alle attività del consiglio accademico (art. 11); la consulta degli studenti che nell'ambito delle proprie funzioni, prevalentemente consultive, può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico e al consiglio di amministrazione (art. 12). E' inoltre prevista un'apposita struttura amministrativa cui è attribuita la gestione contabile amministrativa e di spesa delle istituzioni (art. 13). Al vertice di tale struttura è preposto un direttore amministrativo responsabile della gestione stessa. Avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, tale incarico può essere conferito a personale di qualifica dirigenziale, nel rispetto della generale normativa sull'attribuzione degli incarichi dirigenziali. Una norma transitoria provvede a disciplinare la situazione degli attuali direttori dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica, che non avendo lo stato giuridico di docenti devono essere mantenuti nelle posizioni svolte (art. 15). Nel predisporre il presente schema di regolamento si è peraltro dovuto tenere conto del fatto che la legge n. 508 del '99 presenta numerose lacune che devono necessariamente essere colmate ad opera dell'interprete, facendo riferimento ai principi generali vigenti in materia di pubbliche amministrazioni. In tal senso, ed in conformità a quanto proposto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze, si è ritenuto opportuno prevedere, soprattutto nella prima fase di vita delle nuove istituzioni, che statuti e regolamenti siano sottoposti all'approvazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - e con il Ministero dell'economia e delle finanze; i regolamenti didattici, invece, in analogia a quanto previsto per le università, sono sottoposti al solo controllo del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca (art.14). Il presente regolamento considerato che per quanto riguarda la figura del presidente i pareri acquisiti sul testo sono tra loro discordanti, tiene conto delle indicazioni del Consiglio di Stato; in particolare tiene conto del parere reso nell'adunanza del 20 dicembre 2002 su specifica richiesta del DAGL sul punto. In relazione al predetto parere il testo è stato modificato prevedendo che il presidente sia un soggetto con qualificate competenze manageriali o professionali. Nel rivedere la composizione del consiglio di amministrazione si è altresì tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n,165, che non consente la presenza di rappresentanze del personale, anche elettivo nei consigli di amministrazione degli enti pubblici. Il presente regolamento non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato. |