Riconoscimento dei titoli esteri

La Convenzione di Lisbona (2002) ha introdotto il concetto di “riconoscimento finalizzato” che prevede modalità diverse di valutazione in base allo scopo per cui si richiede il riconoscimento di un titolo estero nel sistema dei titoli italiano.

Storicamente tale procedura è identificata con il termine di “equipollenza”, anche se la Legge 148/2002 di ratifica della Convenzione di Lisbona non utilizza più tale termine.

Ogni informazione relativa al riconoscimento dei titoli di studio esteri in Italia viene fornita dal Centro Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA) istituito a seguito della ratifica della Convenzione di Lisbona https://www.cimea.it/pagina-procedure-riconoscimento-titoli

Altre fonti ufficiali:

https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022;15

Universitaly

Con l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 28-quinquies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, che ha modificato l’art 38 comma 3 con i commi 3, 3.1 e 3.2 del d.lgs 165 del 2001,  la competenza per il riconoscimento accademico (cd equipollenza) dei titoli accademici esteri conseguiti nel  settore artistico, musicale e coreutico (AFAM) è stata trasferita in capo alle istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002,  n.  148 (conservatori, accademie e simili). Tale passaggio di competenze vale anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997.

Gli aggiornamenti introdotti dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, consentono la richiesta di riconoscimento finalizzato del titolo di studio estero sia per le qualifiche rilasciate nei Paesi dell’Unione Europea (UE) che in quelli non-UE.

Per le procedure di valutazione dei titoli di studio esteri ai fini del riconoscimento accademico, presso l’Accademia di Belle Arti di Brera viene istituito un apposito organo accademico (Commissione di Valutazione) individuato in base alla Scuola di appartenenza del titolo di studio italiano corrispondente.

La Commissione valuta in modo analitico e secondo le linee guida del CIMEA i titoli accademici esteri per verificarne la corrispondenza per livello, anni di studi e contenuti formativi ai titoli italiani rilasciati dall’Accademia di Belle Arti di Brera. 

Tale procedura è richiesta solo ai fini del riconoscimento accademico (equipollenza).

La valutazione dei titoli esteri finalizzata esclusivamente all’accesso a percorsi di studio presenti nell’offerta formativa dell’Accademia di Belle Arti di Brera, avviene mediante riconoscimento automatico concesso secondo i principi della Convenzione di Lisbona ai possessori di un titolo di studio ufficiale estero se conforme ai criteri specifici di ammissione ai singoli programmi, e a seguito delle procedure di verifica di autenticità del titolo di studio, e nel caso di un titolo finale di scuola secondaria superiore, se dia effettivamente accesso alla formazione superiore nel sistema estero di riferimento, in linea con quanto stabilito dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 26 novembre 2018 

Presso l’Accademia di Belle Arti di Brera è possibile fare richiesta di riconoscimento accademico per i titoli finali esteri di primo, secondo e terzo ciclo (attualmente non attivato) al fine di ottenere un analogo titolo finale italiano con valore legale nel sistema nazionale.

La valutazione di un titolo estero ai fini del riconoscimento accademico può produrre tre esiti diversi:

1) Il “riconoscimento diretto” o “equipollenza diretta” qualora si rilevi una precisa corrispondenza tra i due percorsi formativi nella struttura e nelle impostazioni didattiche. A seguito di riconoscimento diretto viene rilasciato il corrispondente titolo italiano (casi rari).

2) Il “rifiuto del riconoscimento” nei casi in cui i due percorsi formativi presentino incolmabili “differenze sostanziali”.

3) Il riconoscimento parziale con conseguente iscrizione ai corsi attivi presso l’Accademia di Belle Arti di Brera mediante la procedura di “abbreviazione di corso” per colmare le carenze rilevate. A tal fine potrà essere richiesto: 

  • l'integrazione di anni/crediti ulteriori;
  • il superamento di esami;
  • la produzione di elaborati finali.

È possibile presentare Domanda di riconoscimento di un titolo estero presso l’Accademia di Belle Arti di Brera compilando l’apposita modulistica, scaricabile in calce alla presente pagina, e inviandola via pec all’indirizzo accademia@pec.accademiadibrera.milano.it oppure consegnandola personalmente o inviandola per posta al seguente indirizzo:
Accademia di Belle Arti di Brera – Ufficio Protocollo
Via Fiori Oscuri 7, 20121 Milano

Per la presentazione della Domanda di riconoscimento di un titolo estero è richiesto il versamento di un contributo di € 150,00 da effettuarsi sulle coordinate bancarie riportate nel modulo di richiesta, con causale “Richiesta di riconoscimento titolo estero”.

Indipendentemente dall’esito del procedimento, il contributo non è rimborsabile.

Il procedimento per il riconoscimento del titolo estero inizia dal momento in cui l’Accademia di Belle Arti di Brera riceverà il contributo di € 150,00.

Alla Domanda di riconoscimento del titolo estero dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  1. la copia del passaporto o, solo per i cittadini UE, di un documento di identità;
  2. (solo per i cittadini non-UE equiparati) la copia del permesso di soggiorno che consente l’equiparazione;
  3. una foto formato tessera (da autenticare);
  4. per il riconoscimento di un titolo di primo ciclo o di ciclo unico: il titolo finale degli studi secondari e il titolo accademico estero, in originale e tradotti, con la conferma dell’autenticità e la dichiarazione di valore in loco o Diploma Supplement per i cittadini UE;
  5. per il riconoscimento di un titolo di secondo ciclo: i titoli accademici di primo e secondo ciclo, in originale e tradotti, con la conferma dell’autenticità e la dichiarazione di valore in loco o Diploma Supplement per i cittadini UE;
  6. il certificato con la lista degli esami superati in originale, tradotto e con conferma dell’autenticità, per ogni titolo accademico presentato;
  7. le informazioni relative al sistema di votazione adottato presso l’università/istituzione dove è stato conseguito il titolo estero. Queste informazioni potrebbero essere già contenute nei certificati degli esami o nel Diploma Supplement; se non lo sono, la documentazione può essere consegnata senza alcuna formalità (ad es. la stampa della rispettiva pagina web dell’università/istituzione dove è stato conseguito il titolo);
  8. la ricevuta del versamento di € 150,00.

La traduzione non è richiesta nel caso in cui la documentazione originale del titolo estero si presenti in lingua inglese, francese o spagnola.

Qualora la documentazione presentata risulti insufficiente per effettuare la valutazione del percorso formativo ai fini del riconoscimento, potranno essere richiesti i programmi di studio ufficiali di tutte le attività formative svolte e l'eventuale elaborato finale di tesi realizzato per conseguire il titolo accademico estero, con traduzione in italiano. I programmi dovranno essere accompagnati da una dichiarazione dell’istituzione di provenienza che confermi la loro autenticità e corrispondenza alle attività sostenute: questa dichiarazione dovrà essere unita al plico dei programmi, timbrata, firmata, con conferma dell’autenticità, e indicare il numero complessivo di pagine del plico; in alternativa, ogni pagina dovrà essere timbrata, firmata e con conferma dell’autenticità.

Per poter effettuare la Domanda di riconoscimento di un titolo estero dell’alta formazione artistica presso l’Accademia di Belle Arti di Brera è necessario che il titolo estero rispetti tutte le seguenti caratteristiche:

  • essere titolo ufficiale rispettivamente di primo, secondo o terzo ciclo del sistema estero di riferimento, rilasciato da istituzione ufficiale del sistema estero;
  • consentire nel sistema estero di riferimento l’ingresso a medesimi corsi di secondo o terzo ciclo e/o conferire i medesimi diritti accademici;
  • presentare i medesimi elementi di natura e disciplinari del titolo italiano corrispondente (numero di crediti, durata, natura accademica e/o elementi di ricerca, ecc.);
  • deve esistere un titolo italiano, tra quelli rilasciati nei corsi attivi presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, con cui si possa comparare il titolo estero, sia per tipologia che per ambito disciplinare.

La metodologia di valutazione applicata dall’Accademia di Belle Arti di Brera si basa sui criteri della Convenzione di Lisbona e sulle pratiche condivise a livello internazionale dalle reti ENIC-NARIC.

Si evidenzia che, ai fini delle pari opportunità, dalla valutazione dei titoli esteri deve emergere la loro esatta corrispondenza coi titoli italiani di riferimento.

Tale metodologia prende in esame i sistemi esteri della formazione superiore comparandoli al sistema italiano e all’ordinamento dell’istituzione braidense per individuare le eventuali “differenze sostanziali” che possono pregiudicare il riconoscimento, seguendo i seguenti criteri:

  • Ogni titolo estero viene valutato singolarmente, caso per caso anche in considerazione del fatto che una qualifica può essere stata ottenuta seguendo percorsi differenti.
  • È possibile effettuare la valutazione di un titolo estero solo per i titoli ufficiali nel sistema di riferimento, ovvero rilasciati da istituzioni pienamente riconosciute/accreditate su tutto il territorio nazionale di riferimento. Sono esclusi i casi di accreditamento temporaneo e/o sotto condizione, o i casi di procedure di accreditamento in itinere, come prove dell’ufficialità dell’istituzione estera ai fini del riconoscimento dei titoli di studio da essa rilasciate.
  • Nel caso in cui sussistano una o più “differenze sostanziali” del sistema di formazione estero con il sistema di formazione italiano il riconoscimento potrà essere rifiutato.
  • Tali differenze possono essere riscontrate sia in riferimento agli elementi della qualifica estera valutata (numero e tipologia di esami sostenuti, modalità didattiche, numero di ore/crediti, …), sia in riferimento al sistema di formazione e all’ordinamento del titolo estero analizzato.
  • La differente afferenza di ciclo/livello di una qualifica estera in riferimento a quella richiesta in Italia per l’ingresso ad un determinato corso di studio costituisce sempre una “differenza sostanziale”.
  • L’assenza di un documento richiesto nella procedura, necessario per provare l’autenticità del titolo o il suo rilascio, o che contenga uno degli elementi fondamentali del titolo estero necessario per una sua corretta valutazione, rende nulla la richiesta di riconoscimento.

Il richiedente potrà integrare la documentazione mancante per consentire la valutazione del suo titolo estero.

  • Nel caso di rifiuto del riconoscimento per riscontrate “differenze sostanziali”, si verificherà la possibilità di un riconoscimento parziale del titolo estero. A seguito del riconoscimento parziale sarà consentito al richiedente: 
    • l’integrazione attraverso l’iscrizione al Corso di Diploma corrispondete al titolo estero in esame con abbreviazione di carriera;
    • l’integrazione attraverso esami indicati dalla Commissione;
    • l’integrazione attraverso un elaborato finale in forma di tesi.
  • La valutazione di una qualifica estera tiene conto dello status dell’istituzione che ha rilasciato il titolo finale (awarding institution), e di quella presso la quale si sono effettivamente svolti gli studi o che li ha organizzati (teaching institution).
  • È possibile valutare una qualifica estera laddove se ne trovi corrispondenza nel sistema italiano, sia in termini di tipologia, che di disciplina.
  • La valutazione si basa su documenti ufficiali in lingua originale rilasciati dal Paese o dall’istituzione estera di riferimento, riportanti le denominazioni delle istituzioni e dei nomi delle qualifiche del sistema di riferimento: ogni altro documento, come le traduzioni, le autocertificazioni, ed ogni altra comparazione e/o corrispondenza riferita alle qualifiche italiane ufficiali, sono da considerarsi di supporto alla valutazione, ma non sostituiscono la presentazione della documentazione ufficiale richiesta e non influenzano il relativo processo valutativo.
  • Le situazioni in cui un titolo estero sia stato rilasciato a seguito di procedure o percorsi “speciali”, che differiscano dalle modalità ordinarie di rilascio del titolo o che siano frutto di operazioni valutative svolte da istituzioni o centri esteri, sono generalmente da considerarsi come casi di “differenza sostanziale”.
  • Oltre agli elementi caratterizzanti il titolo estero, la valutazione tiene conto anche delle modalità con cui il titolo estero è stato ottenuto/rilasciato.

Precedenti valutazioni che abbiano avuto ad oggetto medesimi titoli esteri, non hanno efficacia vincolante per future valutazioni, essendo il percorso formativo da considerarsi come caso singolo ed unico.

ELEMENTI DELLA QUALIFICA ESTERA

  • Nome ufficiale del titolo (in lingua originale)
  • Nome ufficiale e status dell’istituzione che ha rilasciato il titolo (awarding institution)
  • Nome ufficiale e status dell’istituzione presso cui si è svolto il corso - se diversa dalla precedente (teaching institution)
  • Accreditamento/riconoscimento del corso
  • Natura del titolo
  • Livello del titolo
  • Durata del corso
  • Numero di crediti
  • Diritti accademici e professionali
  • Elementi specifici (ad es. la presenza di una tesi finale)
  • Curriculum degli studi

Tali elementi devono essere riscontrabili direttamente sulla documentazione ufficiale fornita dal possessore del titolo, oppure tramite fonti ufficiali fornite dal Paese di afferenza del titolo.

ELEMENTI DEL SISTEMA ESTERO

Istruzione scolastica e titolo finale

  • Anni di scolarità richiesti per l’accesso alla formazione superiore
  • Sussistenza di differenti tipologie di istituzioni scolastiche e di differenti qualifiche finali di scuola secondaria superiore (sistema diversificato/non diversificato)
  • Denominazione del diploma rilasciato al termine della scuola secondaria e istituzioni di formazione superiore alle quali dà accesso
  • Esistenza di un esame nazionale obbligatorio per l’accesso alla formazione superiore
  • Sussistenza di elementi specifici richiesti dalle istituzioni per l’accesso alla formazione superiore
  • Istituzione o ente che conferisce il titolo finale

Formazione superiore

  • Sistema binario (primo e secondo livello) o unitario (ciclo unico) di formazione superiore
  • Denominazione dei titoli accademici e loro elementi specifici
  • Sistema di valutazione del profitto e prassi utilizzate dalle istituzioni per le votazioni
  • Sistema di crediti o di misurazione del ‘peso’ di ogni corso
  • Istituzione o ente che conferisce il titolo finale
  • Qualifiche che consentono l’accesso a corsi successivi
  • Sistema di formazione superiore consequenziale o non consequenziale
  • Natura dei corsi di formazione superiore in considerazione dello status dell’istituzione e della tipologia della qualifica finale
  • Obbligatorietà di una prova finale e tipologia della medesima
  • Esistenza di una qualifica accademica conferita insieme al titolo di studio
  • Esistenza di una qualifica professionale conferita insieme al titolo di studio

Ulteriori elementi

  • Legislazione e regole nazionali: leggi e norme principali in tema di istruzione secondaria e di formazione superiore
  • Accordi internazionali, bilaterali o multilaterali in tema di riconoscimento delle qualifiche e/o di standardizzazione dei sistemi
  • Regole di accreditamento/riconoscimento delle istituzioni della formazione superiore
  • Regole di accreditamento/riconoscimento dei singoli programmi di studio
  • Sussistenza di un sistema di controllo della qualità a livello centrale, locale o demandato ad altri organismi
  • Sussistenza di un sistema di controllo della qualità per istituzioni afferenti al sistema nazionale ma operanti all’estero

Email: riconoscimentotitoliesteri@accademiadibrera.milano.it

Modulistica

Richiesta riconoscimento titoli esteri