Abilitazione all'insegnamento Percorso 24CFA

Formazione all'insegnamento

Percorso24CFA di accesso all'insegnamento. Riconoscimento 24CFA

NORMATIVA

Il Decreto Legge 36/2022 convertito con la Legge 79/2022 ha completato la riforma dei criteri di accesso all'insegnamento introdotta dal D.M. 59/2017 attraverso una serie di modifiche.

 

MODIFICHE

Due le modifiche essenziali: sono stati eliminati i 24 cfa come titolo di accesso ed è stato anticipato il percorso di formazione e tirocinio abilitante, precedentemente previsto a seguito del superamento del concorso di accesso ai ruoli. Il percorso di formazione e tirocinio abilitante richiederà l’acquisizione di 60 crediti, requisito d’accesso necessario per supplenze e ruoli.

 

PERIODO TRANSITORIO

Nei prossimi due anni saranno in vigore le misure transitorie secondo cui, in merito all’acquisizione dei 24 cfa, saranno considerati validi i crediti acquisiti entro il 31 ottobre 2022.

I 24 cfa saranno accettati come titolo di accesso all’insegnamento solo fino al 31 dicembre 2024 e, in ogni caso, dopo il superamento del concorso di accesso ai ruoli, dovranno essere integrati con ulteriore formazione e tirocinio fino al totale di 60 cfa, in base a modalità che saranno successivamente determinate.

Chi non ha maturato i 24 cfa entro il 31 ottobre 2022 per ottenere l’accesso all’insegnamento dovrà attendere la pubblicazione dei decreti di attivazione dei nuovi percorsi abilitanti. Fino al 31 dicembre 2024 sarà possibile accedere all'insegnamento avendo acquisito almeno 30 crediti dei 60 previsti di cui 20 di formazione e 10 di tirocinio

 

CERTIFICAZIONI FINALI

Queste le disposizioni da considerare per ottenere la certificazione dei 24 cfa:

  • ai fini dell’accesso all’insegnamento e della partecipazione ai concorsi di abilitazione verranno considerati validi gli esami sostenuti entro il 31 ottobre 2022;
  • le certificazioni dei 24cfa potranno essere richieste anche dopo il 31 ottobre 2022 ma solo per gli esami superati entro tale data;
  • i 24 cfa saranno considerati titolo di accesso al concorso solo fino al 31 dicembre 2024;
  • potranno richiedere le certificazioni dei 24cfa i diplomati e gli iscritti ai corsi di primo livello ai fini dell’accesso agli insegnamenti tecnico-pratici, i diplomati e gli iscritti ai corsi di secondo livello per gli insegnamenti ordinari.

È possibile richiedere la Certificazione Unica Finale se sono stati conseguiti tutti e 24 cfa e sono stati raggiunti tutti gli obiettivi formativi.

La Certificazione Unica Finale deve essere rilasciata dall’istituzione presso cui sono stati conseguiti per ultimo i crediti necessari al raggiungimento dei 24 cfa. Essa certifica il raggiungimento degli obbiettivi formativi, le votazioni riportate agli esami e i crediti formativi acquisiti, compresi i crediti ottenuti in attività pregresse a Brera o presso altre istituzioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 59/2017, art. 5 c. 1 lettera b) e c. 2 lettera b).

Per i crediti acquisiti presso altre istituzioni, seguire le procedure riportate nella sezione specifica.

Si ricorda che la normativa italiana nei rapporti con gli enti pubblici prescrive la modalità dell'autocertificazione utilizzabile anche per la partecipazione ai bandi di concorso per l’abilitazione all’insegnamento o per l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali.

MODULISTICA

In calce a questa pagina nella sezione “MODULI” è presente la modulistica specifica per effettuare le richieste.

È possibile scaricare l'ELENCO DISCIPLINE RICONOSCIUTE nella sezione "Documentazione" in fondo alla pagina.

Il riconoscimento dei crediti acquisiti presso altre istituzioni deve essere richiesto attestato dagli enti eroganti con apposita Attestazione di Riconoscimento Parziale. Si consiglia quindi di verificare le procedure di riconoscimento messe in atto dalla propria istituzione di provenienza.

L'Accademia di Belle Arti di Brera recepisce integralmente le Attestazioni di riconoscimento delle altre istituzioni.

ATTENZIONE

In assenza dell'Attestazione di riconoscimento parziale degli eventuali crediti acquisiti presso altre istituzioni non sarà possibile rilasciare la Certificazione Unica Finale.

NORMATIVA CONCORSO ABILITANTE

D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di  formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e  181,  lettera  b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00067) Come aggiornato dal DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36 (in G.U. 30/04/2022, n.100) convertito con modificazioni  dalla LEGGE 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n.150).

L. 30 dicembre 2018, n. 145 (commi dal 792 al 796) Riportante modifiche al D.Lgs. 59/2017

D.M. n. 616 del 10 agosto 2017, Modalità acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59

Allegati A-B-C del D.M. n. 616/2017

Circolare AFAM PROT. N. 32688 DEL 17-11-2017 - Chiarimenti in merito all'acquisizione dei "24 crediti formativi accademici" di cui all'art. 5 lettera b) del Decreto Legislativo n. 59/2017 e all'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 616/2017

 

NORMATIVA CLASSI DI CONCORSO

D.M. n. 259 del 9 maggio 2017, Decreto di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste
dal DPR n. 19/2016

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2016, n. 19  - Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Documentazione

ELENCO DEGLI ESAMI RICONOSCIUTI

Modulistica

RICHIESTA CERTIFICAZIONE FINALE 24CFA AI SENSI DEL D.M.616/2017

RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI RICONOSCIMENTO PARZIALE