Pre-registration entrance exams

Registration by the 3rd of September

 

Notice

On the 3rd of September 2020, the pre-registration procedures for the entrance exams for First Level and Second Level courses at the Accademia di Brera expire.

Starting from the 14th of September 2020, the entrance exams will start consisting of an aptitude and motivational interview according to the school, online.

For the School of Restoration the tests will take place in person starting from the 21st of September 2020, a detailed calendar will follow.

For all information, consult the dedicated section on how to register for the entrance exams, or by contacting the email address: iscrizioni3@accademiadibrera.milano.it

Registration for Entrance Exams

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Entrance exam Procedure

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Calendar of Entrance exams

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Enrollment for First year

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Enrollment for subsequent years

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Enrollment only for thesis / final exams

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Registration for Entrance Exams

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Entrance exam procedure

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Calendar of Entrance exams

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Enrollment for First year

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Enrollment for subsequent years

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Enrollment only for theses / Final exam

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Registration for the Entrance test

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Competition Announcement for admission to Five-Year Restoration Course

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Enrollment procedure for Non-EU students residing abroad

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Second Level Academic Diploma (Two year course) - Entrance exam procedure

EU students

A.Y. 20-21

The entrance exam is made up of an aptitude interview aimed at understanding the motivations and verifying the aptitudes to undertake the chosen course of study, as required by the school for which registration is requested.

The candidate can present a portfolio including: panels (paintings, drawings, sculptures,  design projects or other) IT assignments- photographs- research papers/theses on subjects related to visual arts or artistic design- works submitted to competitions- other documentation according to the chosen school.

In the event of a negative outcome, admission may be considered with additional specific training commitments to be fulfilled within the first year of the course.

The interview is the only form of admission test to two year courses with the following exceptions:

For the Two year course of SCULPTURE:

The exam will take place through an online interview, aimed at verifying the degree of preparation and aptitudes of the candidate. The candidate must also submit a portfolio of up to 30 folders in PDF format (sharing the screen).

For the Two year course of SET DESIGN:

The educational offer of the Brera Set Design School includes the following four courses for the Second Level of the Set Design School:

- Set Design - Specialization Theatre

- Set Design - Specialization Cinema and TV

- Set Design - Specialization Costumes for show business and performance

- Set Design - Specialization Puppet Theatre 

Admission consists of a general and motivational interview, functional to the evaluation of the candidate's aptitude and skills.
During the interview, the candidate will be invited to:

  • Presenting his project which, due to its completeness and representativeness, is chosen from among the best in its portfolio. The presentation can be in ppt or pdf.
  • Interpreting the concept, arguing the features and composition of an image of your choice for admission and referring to the area of interest (opera house, an installation, a theater or dance show, a film, a television program , a cinema frame, a performance, etc.).
  • A week before the interviews, the admitted candidates will receive an invitation to upload the personal curriculum and the essential portfolio with the work from the previous training course and possible professional activity within a specific drive of the Brera platform. The project that the candidate will present during the interview will be contained in the portfolio.

In particular, for admission to the Cinema and TV Specialization and for the Theater Specialization it will be essential that the skills in the use of design, representation and digital processing software are evident through the work.

Good skills in drawing must be evident for admission to the Puppet Theater and Costume Show Specialization. The ability to present and support a project idea will count for all addresses.
In the case of foreign students, good knowledge of the Italian language is a prerequisite for admission.

For admission to each two year course interviews will be held by 2 teachers. Candidates will be summoned to 4 at a time every hour starting from 9.00 on the first day.

The results will be published at the end of the session on your online profile.

The candidate who does not meet the minimum requirements highlighted by the commission itself will not pass the test.

For the Two year course of PHOTOGRAPHY:
  • Present a portfolio containing a short biographical profile and no more than two personal projects each consisting of a minimum of 7 to a maximum of 14 photographs linked together by a logical thread.
  • The project must be loaded onto a drive, the details of which will be communicated later.
  • We recommend having studied the following texts before the entrance exam (translated into all languages):

- Roland Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia, Einaudi, Torino 2003.
- Susan Sontag, Sulla fotografia. Realtà e immagine nella nostra società, Einaudi, Torino 2004.
- David Bate, Il primo libro di fotografia, Einaudi, 2011

For the Two year course of CINEMA AND VIDEO:
  • Present a portfolio containing a short biographical profile and no more than two personal projects relating to the chosen address.
  • The project must be loaded onto a drive, the details of which will be communicated later.
  • It is recommended to have studied the following texts before the entrance exam:

- Francesco Casetti, L’occhio del Novecento, Bompiani, Milano 2005.
- Gene Youngblood, Expanded Cinema, edizione italiana a cura di Pier Luigi Capucci e Simonetta Fadda, Mediaversi/CLUEB, 2013 (originale in inglese: E.P. Dutton, 1970)
- Alessandro Amaducci, Videoarte: storia, autori e liguaggi, Kaplan, 2014

For the Two year course of NET ART:
  • Present a portfolio containing a short biographical profile and no more than two personal projects relating to the chosen address.
  • The project will be loaded onto a drive, the details of which will be communicated later.
  • We recommend having studied the following texts before the entrance exam:

 - Domenico Quaranta, Media, New Media, Postmedia, Postmedia Books, Milano 2018.
 - James Bridle, Nuova Era Oscura, Not, Rima 2019.
 - Lev Manovich, Il linguaggio dei Nuovi Media, Edizioni Olivares, Milano 2002.

  • Candidates will be contacted through a link in Google Meet in groups of 5 starting from 9.00.
  • The results will be published at the end of the session on your online profile.
  • The candidate who does not meet the minimum requirements highlighted by the commission will not pass the test

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Two year course Photography Admission Form

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  • La presente informativa è resa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). maggiori dettagli nel documento allegato al piè di pagina.

    Regolamento per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari in attuazione del D.lgs. 196/2003

    GDPR 

    General Data Protection Regulation
    regolamento generale sulla protezione dei dati

    Gentili dipendenti, studenti, fornitori e partecipanti alle attività dell’Accademia di Brera

    Regolamento EU 2016/679

    secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali che la riguardano sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti.

    Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati sopra menzionati:

    1. tutti i dati personali da Lei forniti, in relazione al Suo rapporto con la scrivente Accademia, verranno trattati dal personale dell’Accademia esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Accademia medesima, che sono quelle previste nello Statuto e nei Regolamenti (pubblicati sul sito istituzionale);

    2. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice e i dati previsti dagli art.9 e 10 del Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale dell’Accademia, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento;

    3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l'impossibilità di perfezionare, mantenere e gestire il rapporto con l’Accademia e, relativamente al personale dipendente, lo stesso rapporto di lavoro;

    4. i dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Accademia, anche se raccolti non presso l'Accademia ma presso altri soggetti con i quali l’Accademia collabora/coopera nell’ambito delle sue attività;  

    5. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice e dal Regolamento; i dati verranno conservati secondo le Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite dall’AGID ed altre autorità pubbliche competenti;

    6. La determinazione del periodo di conservazione dei suoi dati personali risponde al principio di necessità del trattamento. I suoi dati personali verranno conservati per tutto il periodo necessario per adempiere alle finalità del trattamento in oggetto

    7. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro, sanitaria o giudiziaria;

    8. i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1. Potranno, altresì, essere comunicati a soggetti terzi che forniscono servizi a questa Accademia; eventuali ditte fornitrici di altri servizi, nonché a soggetti associativi con i quali l’Accademia stabilisce rapporti di adesione e/collaborazione. In caso di trattamenti continuativi, i citati soggetti sono nominati responsabili o incaricati del trattamento, limitatamente ai servizi/collaborazioni resi; 

    9. il Titolare del trattamento è: Dott. Diego Maria Visconti Presidente dell’Accademia (c/o Accademia di Belle Arti – Via Brera, n. 28 – 20121 MI );

    10. il Responsabile del trattamento a cui è possibile rivolgersi anche per conoscere i riferimenti dell’eventuale amministratore del sistema informatico dell’Accademia;

    11. il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) Bruno Aliprandi (c/o Accademia di Belle Arti – Via Brera, n. 28 – 20121 MI. Telefono: 02.86.955.353/357 – PEC: dpo@pec.accademiadibrera.milano.it); 

    12. al Titolare del trattamento o al Responsabile Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del Regolamento;

    Lì, 24 Maggio 2018

    Regolamento per l'attivazione e la gestione della Carriera Alias per soggetti in transizione di genere

    Delibera del Consiglio Accademico n. 3 del 14 gennaio 2016, Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 3 febbraio 2016 

    Prot. n. 736/C10 


    ART. 1 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO 

    Nel perseguimento dei medesimi obiettivi che hanno ispirato il Codice Etico della Comunità Universitaria e il Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Brera, è emanato il Regolamento per l’attivazione e la gestione della Carriera Alias, volto a garantire agli studenti e alle studentesse in transizione di genere di poter vivere in un ambiente di studio sereno, in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza, al reciproco rispetto delle libertà e dell’inviolabilità della persona. 

    ART. 2 – DESTINATARI/IE 

    Coloro che intendono richiedere l’attivazione di una carriera alias dovranno rivolgersi presso la Segreteria Didattica dell' Accademia di Belle Arti di Brera all’attenzione della Sig.ra Serafina Notararigo, presentando la documentazione attestante la presa in carico del/della richiedente da parte di una struttura sanitaria che si occupi di Disforia di genere, per l’attivazione di un percorso psicoterapeutico e medico al fine di consentire l’eventuale riassegnazione del sesso, ai sensi della legge 164/1982. 

    ART. 3 – ATTIVAZIONE CARRIERA ALIAS 

    L’attivazione della carriera alias avviene mediante la sottoscrizione congiunta, da parte del/della richiedente e della Sig.ra Serafina Notararigo di un Accordo confidenziale (nel quale vengono tra l’altro individuate specifiche figure di riferimento per la gestione del procedimento e al fine di garantire la necessaria riservatezza), cui fa seguito un Decreto Direttoriale che consente la modifica nella procedura informatica che gestisce la carriera degli/delle studenti, dei dati del/della richiedente. Successivamente l’Accademia di Belle Arti di Brera si impegna ad attivare la carriera alias, mediante l’assegnazione di un’identità provvisoria, transitoria e non consolidabile e a rilasciare al/alla richiedente un nuovo libretto universitario indicante il cognome e il nome scelto dallo/dalla stesso/a e la matricola universitaria. 

    La carriera alias nasce dalla modifica della carriera reale; tale modifica costituisce anticipazione dei provvedimenti che si renderanno necessari al termine del procedimento di transizione di genere, quando il/la richiedente sarà in possesso di nuovi documenti di identità personale a seguito di sentenza del Tribunale che ne rettifica l’attribuzione di sesso e – di conseguenza – il nome attribuito alla nascita. ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA Via Brera, 28 - 20121 Milano www.accademiadibrera.milano.it 

    La carriera alias sarà inscindibilmente associata a quella già attiva e riferita al/alla richiedente, e resterà attiva fintantoché proseguirà la carriera effettiva, fatte salve le richieste di interruzione avanzate dal/dalla richiedente o le cause di interruzione di cui al seguente art. 6. 

    Il libretto universitario connesso alla carriera alias potrà essere esibito esclusivamente all’interno dell’Accademia di Belle Arti di Brera e non potrà essere utilizzato per alcuno scopo, né esibito, all’esterno dell’Ateneo. 

    ART. 4 – RILASCIO CERTIFICAZIONI 

    L’Accademia di Belle Arti di Brera si impegna a fornire al/alla richiedente, nel rispetto della normativa di riferimento, qualora necessario, idonea certificazione per uso esterno relativa alla carriera universitaria riferita all’identità legalmente riconosciuta del/della medesimo/a. L’Accademia di Belle Arti di Brera non produrrà alcuna attestazione o certificazione concernente la carriera alias. 

    Il/la richiedente potrà rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazione o di fatto notorio, relativamente a stati e qualità personali legate alla carriera universitaria, ai sensi del DPR 445/2000 da utilizzarsi all’esterno dell’Accademia di Belle Arti di Brera esclusivamente con riferimento alla propria identità legalmente riconosciuta. Qualora lo faccia, deve aver cura di informarne i soggetti universitari individuati dall’accordo confidenziale di cui all’art. 3. 

    ART. 5 – OBBLIGHI DEL/DELLA RICHIEDENTE 

    Il/la richiedente si impegna a segnalare preventivamente e tempestivamente ai/alle referenti di cui all’art. 3 l’intenzione di compiere atti all’interno dell’Accademia Di Belle Arti di Brera che abbiano rilevanza esterna (a titolo esemplificativo partecipazione a tirocini, adesione a progetti di mobilità internazionale, richiesta di borse di studio), impegnandosi a verificare e concordare con gli/le stessi/e se e come sia possibile dare seguito alle proprie intenzioni continuando a utilizzare la propria identità elettiva. Il/la richiedente si impegna ad informare l’Ateneo di qualunque situazione che possa influire sui contenuti e sulla validità dell’Accordo confidenziale. In particolare, si impegna a comunicare tempestivamente ai/alle referenti l’emissione della sentenza di rettifica di attribuzione di sesso e di nome da parte del Tribunale, ovvero la decisione di interrompere il percorso intrapreso finalizzato a tale rettifica. 

    ART. 6 – VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO 

    Qualora si abbiano fondati motivi per ritenere che il/la richiedente violi quanto disposto dal presente Regolamento e dall’Accordo confidenziale, la carriera alias – con disposizione della Sig.ra Serafina Notararigo – sarà immediatamente bloccata in via cautelare. Qualora risulti accertata l’effettiva violazione dell’Accordo confidenziale, il/la richiedente sarà deferito/a all’organo di disciplina degli/delle studenti, la carriera alias sarà disattivata e ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA Via Brera, 28 - 20121 Milano www.accademiadibrera.milano.it 

    il/la richiedente dovrà restituire il libretto universitario, fatte salve le ulteriori sanzioni che l’organo di disciplina intenderà applicare a valere sulla carriera effettiva. 

    ART. 7 – RINNOVO DELL’ACCORDO CONFIDENZIALE 

    L’Accordo confidenziale ha efficacia a far data dalla sottoscrizione e dovrà essere rinnovato all’inizio di ogni anno accademico su indicazione della Sig.ra Serafina Notararigo, al fine di verificare l’attualità delle condizioni che ne giustifichino la prosecuzione. L’efficacia dell’accordo cessa immediatamente al momento della produzione della sentenza definitiva di rettificazione di attribuzione di sesso emessa dal Tribunale competente ovvero dalla comunicazione della decisione di interrompere il percorso intrapreso finalizzato a tale rettifica. Nel caso in cui il/la richiedente consegua il titolo finale senza che sia intervenuta sentenza del Tribunale, tutti gli atti di carriera si intenderanno riferiti ai dati anagrafici effettivi del/della richiedente e conseguentemente saranno emesse le certificazioni e redatta la pergamena di laurea. 

    ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

    Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’Accademia di Belle Arti di Brera tratterà i dati indicati nell’Accordo confidenziale esclusivamente per le finalità connesse alle procedure ivi specificate ai sensi del “Regolamento per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari" (D.lgs. 196/2003). 

    ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ 

    Il presente Regolamento è adottato dai competenti organi accademici, è emanato con Decreto del Direttore ed entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione. 

    Sarà cura dell’Accademia di Belle Arti di Brera, una volta adottato il Regolamento, dare ad esso, con atto di rilevanza esterna, la massima diffusione, secondo le regole ordinarie di pubblicità legale e nelle forme di comunicazione ritenute più idonee ed efficaci. 

     Milano, 26 gennaio 2016

    IL DIRETTORE;
    Prof. Franco Marrocco 

     

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    Modulo Attivazione Carriera Alias

    soggetti in transizione di genere

    Regolamento accesso documenti amministrativi

    Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi

    In attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184

     

    CAPO I 
    Finalità e oggetto, definizioni, ambito di applicazione e responsabile del procedimento

    Art.1 Finalità e oggetto 

    1. Il presente Regolamento è adottato dall'Accademia di Belle Arti di Brera (di seguito denominata Accademia o Ente}, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalle norme vigenti in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di diritto alla tutela dei dati personali ed in particolare della L.241/1190 e s.m.i., e del D.P.R. 184/2006.
    2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione e di differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti dall'Ente.

    Art.2 Definizioni

    1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
      • per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
      • per "interessati": tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; le amministrazioni e gli enti pubblici, limitatamente a gli interessi da essi rappresentati; gli enti a struttura associativa al fine di perseguire i fini statutari dell'associazione medesima e ogni altra istituzione o comitato portatore di interessi pubblici o diffusi, che esercitino il diritto di accesso per la tutela degli interessi di cui sono portatori;
      • per "contro interessati": tutti i soggetti che vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza, individuati o facilmente individuabili sia in base alla natura del documento richiesto, sia dall'esercizio dell'accesso;
      • per "documento amministrativo": ogni rappresentazione (testuale, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie) del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
      • per "unità organizzativa" dell'Accademia: la struttura amministrativa, ovvero la struttura didattica, scientifica o di servizio che ha formato il documento amministrativo e lo detiene stabilmente;
      • per "dati sensibili": i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di una persona.

    Art.3 Ambito di applicazioni

    1. l diritto di accesso è riconosciuto a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.
    2. Costituiscono oggetto del diritto di accesso tutti i documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dalle unità organizzative dell'Accademia, in originale o in copia, fermi restando i casi di esclusione e di differimento di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.
    3. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando l'Accademia ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
    4. Il diritto di accesso non può essere consentito al fine di esercitare un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione. Non sono ammesse richieste generiche relative a categorie di documenti che comportino lo svolgimento di attività di indagine ed elaborazione da parte degli uffici amministrativi.
    5. Fatta eccezione per le ipotesi, espressamente previste, in cui l'istanza di accesso è soddisfatta con la pubblicazione, il deposito o altra idonea forma di pubblicità, il diritto di accesso si realizza attraverso l'esame e/o l'estrazione di copia del documento.
    6. La richiesta di accesso ai documenti, da presentare all'Ufficio Protocollo dell'Accademia, è indirizzata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). Quest'ultimo la trasmette all'unità organizzativa competente (individuata ai sensi dell'art. 4, comma 1 e comma 2) e provvede a comunicare agli interessati l'avvenuta ricezione dell'istanza da parte dell'unità organizzativa competente e del responsabile del procedimento amministrativo individuato, garantendo a tutti i soggetti interessati l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

    Art.4 Responsabile del procedimento

    1. La funzione di responsabile del procedimento di accesso ai documenti detenuti dall'amministrazione centrale dell'Ente è svolta dal responsabile preposto all'unità organizzativa competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.
    2. La funzione di responsabile del procedimento di accesso di documenti detenuti da Dipartimenti, o da altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Accademia è svolta dal Direttore e dal Direttore Amministrativo nell'ambito delle rispettive competenze o, se presente, dal responsabile preposto a ciascuna struttura.

    CAPO Il

    Modalità di esercizio del diritto di accesso e relativo procedimento

    Art. 5 Accesso formale

    1. La richiesta di accesso, redatta per iscritto e motivata, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo ed indirizzata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), oppure può essere inviata tramite servizi postali, telefax o mediante posta elettronica certificata. Deve essere allegata copia di un valido documento d'identificazione e, ove necessario, il documento attestante i poteri rappresentativi.
    2. L'Ufficio Protocollo è tenuto a rilasciare, ove richiesta, l'attestazione di ricevimento dell'istanza di accesso formalmente presentata, anche mediante copia dell'istanza medesima recante numero e data di registrazione di protocollo.
    3. Il procedimento di accesso - ai sensi dell'art. 25, comma 4 della L.241/1990 e dell'art.7 comma 2 della L.69/2009 - si conclude entro trenta (30) giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta all'Ufficio Protocollo.
    4. Nel caso di presentazione di richiesta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro dieci (10) giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tal caso il termine del procedimento decorre dalla data di presentazione della richiesta formalmente completa e corretta.

    Art. 6 Notifica ai contro interessati 

    1. Il responsabile del procedimento, se individua soggetti contro interessati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del presente. regolamento, è tenuto a dare comunicazione agli stessi in ordine alla richiesta di accesso, mediante invio di copia dell'istanza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a documentarne il ricevimento, oppure per via telematica per coloro che abbiano consentito a tale forma di comunicazione (D.P.R. 184/2006 art.3 comma 1).
    2. Entro dieci (10) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i contro interessati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine senza l'invio di comunicazioni da parte dei contro interessati, l'Accademia provvede alla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

    Art. 7 Contenuto della richiesta di accesso 

    1. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 5 del presente Regolamento.
    2. Nella richiesta di rilascio di copie dei documenti, ne è indicata la modalità prescelta dall'istante: copia semplice o copia con attestazione di conformità all'originale.
    3. Per la compilazione della richiesta il richiedente utilizza preferibilmente un modello prestampato fornito dall'Accademia, disponibile anche via internet, sul sito web dell'Ente.

    Art.8 Accoglimento della richiesta di accesso 

    1. Verificata la legittimazione dell'istante, la sua identità, la sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, il responsabile del procedimento comunica al richiedente, mediante raccomandata A. R. o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione, l'avvenuto accoglimento della richiesta di accesso. L'atto di accoglimento dell'istanza di accesso contiene: l'indicazione dell'unità organizzativa presso cui prendere visione del documento ed estrarne copia; i recapiti utili al fine dell'esercizio del diritto di accesso; un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici (15) giorni a decorrere dal ricevimento della comunicazione, entro il quale esercitare il diritto di accesso (D.P.R. 184/2006 art. 7 comma 1 ).
    2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge
    3. L'esame dei documenti è effettuato dal  richiedente o , da persona da lui incaricata, con l'eventuale presenza di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere nota del contenuto dei documenti presi in visione o trascriverlo in tutto o in parte (D.P.R. 184/2006 art. 7 comma 5).
    4. L'esame dei documenti amministrativi è gratuito. Il richiedente, o altra persona dallo stesso delegata, può richiedere il rilascio di copie, anche non autenticate, dei documenti presi in visione, previo rimborso delle spese di riproduzione nella misura indicata in un apposito tariffario stabilito dall'Accademia.
    5. In caso di accesso a documenti raccolti o conservati mediante strumenti informatici, qualora sia tecnicamente possibile, copia dei dati potrà essere rilasciata sugli appositi supporti informatizzati.
    6. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, del personale addetto (D.P.R. 184/2006 art. 7 comma 3).

    CAPO III 

    Casi di esclusione e di differimento

    Art. 9 Documenti sottratti al diritto di accesso 

    1. In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, e fatte salve le specifiche tipologie di documenti per le quali l'accesso sia escluso da specifica disciplina normativa, sono sottratti all'accesso, con provvedimento motivato, i seguenti documenti:
      • documenti recanti dati sensibili e giudiziari: l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile per curare o difendere i propri interessi giudici;
      • documenti relativi alla salute, alla situazione finanziaria e patrimoniale e alla vita privata degli studenti, dei dipendenti, dei collaboratori professionali anche esterni, aventi a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro con l'Accademia, nonché di ogni altra persona fisica estranea all'Amministrazione, che svolga la funzione di membro di qualsiasi organo collegiale presso l'Ente. L'accesso è consentito esclusivamente ai documenti contenenti informazioni circa la qualifica, il trattamento economico tabellare e la struttura di appartenenza del personale dipendente o collaboratore;
      • i documenti di cui all'art. 13, comma 5, del D.lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE");
      • note interne d'ufficio e documenti relativi a rapporti di consulenza, patrocinio leg·aIe o pareri ad uso interno sempre che ad essi non si faccia riferimento nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti;
      • atti oggetto di vertenza giudiziaria o comunque di contenzioso e connessi al diritto di difesa la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o del reclamo o dalla cui diffusione potrebbe concretizzarsi violazione del segreto istruttorio.
    1. Nei casi in cui l'accesso sia negato, il responsabile del procedimento emana, entro il termine previsto, un provvedimento motivato in cui si dispone il mancato accoglimento della richiesta di accesso. Tale provvedimento è comunicato al destinatario dal responsabile del procedimento. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento di cui al successivo art. 10
    2. Le categorie di documenti coperte da riservatezza si intendono sottratte all'accesso nei limiti in cui riguardino soggetti diversi dal richiedente. È comunque garantito il diritto di accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici del soggetto richiedente, nei limiti previsti dall'art: 124, comma 7, della L.241/1990.
    3. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione. 

    Art. 10 Casi di differimento del diritto di accesso 

    1. In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese o qualora l'accoglimento dell'istanza di accesso sia di impedimento o di grave ostacolo all'azione amministrativa, con provvedimento motivato può essere differito l'accesso alle tipologie di documenti amministrativi di seguito elencate:
      • documenti attinenti a procedure disciplinari nei confronti del personale dipendente: fino alla conclusione del procedimento relativo;
      • documenti relativi ai procedimenti di inquadramento, di avanzamento di carriera o di passaggio alle qualifiche superiori: fino alla data di adozione dei relativi provvedimenti;
      • documenti attinenti a inchieste ispettive: fino alla conclusione dei relativi procedimenti; 
      • documenti di cui all'art. 13, comma 2 del D.lgs. 163/2006 fino ai termini indicati nella medesima norma;
      • elaborati concorsuali: fino al termine del relativo procedimento.
    1. Entro i termini previsti, il responsabile del procedimento emana un provvedimento motivato con il quale differisce l'accesso per la durata fissata e provvede a darne comunicazione all'interessato. Salvo quanto diversamente previsto da leggi o regolamenti, in ogni caso l'accesso ai documenti non può essere differito per un termine superiore a sessanta giorni.

    Art. 11 Ricorso 

    In caso di diniego dell'accesso o di differimento dello stesso ai sensi dell'art. 25 comma 4 della L. 241/1990, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale secondo le modalità disciplinate dal codice del processo amministrativo. 

    Art. 12 Potere sostitutivo 

    In caso di inerzia del responsabile del procedimento amministrativo, decorsi inutilmente trenta (30) giorni dall'acquisizione dell'istanza di accesso, l'organo individuato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis della legge 241/1990 interviene con poteri sostitutivi. 

    CAPO IV 

    Norme finali 

    Art.13 Tariffario dei costi di riproduzione 

    Il tariffario relativo ai costi di riproduzione dei documenti e le eventuali successive modificazioni o integrazioni, è allegato al presente regolamento. 

    Art. 14 Modifiche del presente Regolamento

    A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, periodicamente, l'Accademia verifica lo stato di attuazione e se necessario vi apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modifiche opportune. 

    Art.15 Entrata in vigore 

    Il presente regolamento entra in vigore dalla presente data, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2014. 

    Milano, 15 aprile 2014 

     

    Il Direttore Amministrativo
    D.ssa Anna Virno

    Il Presidente
    Ing. Marco Galateri di Genola

    Regolamento Didattico

    Accademia di Belle Arti di Brera

    D.D.G. del 30 settembre 2013, n. 1766

    TITOLO I. Principi generali

    Art. 1. Finalità

    Art. 2. Titoli e corsi di studio

    Art. 3. Crediti formativi accademici

    Art. 4. Regolamenti didattici dei corsi di studio

    Art. 5. Strutture didattiche

    TITOLO II. Strutture didattiche, di produzione e di ricerca 

    Art. 6. I Dipartimenti

    Art. 7. Le Scuole

    Art. 7/1. Corsi di Studio

    TITOLO III. Corsi di diploma accademico di I livello

    Art.8. Corsi di diploma accademico di I livello

    Art.8/1. Ammissione

    Art. 8/2. Conseguimento del diploma

    Art. 8/3. Istituzione e attivazione dei corsi

    Art. 8/4. Valutazione

    Art. 8/5. Organi del corso

    TITOLO IV. Corsi di diploma accademico di II livello

    Art. 9. Corsi di diploma accademico di II livello

    Art. 9/1. Ammissione

    Art. 9/2. Conseguimento del diploma

    Art. 9/3. Istituzione e attivazione

    Art. 9/4. Valutazione

    Art. 9/5. Organi dei corsi

    TITOLO V. Corsi di specializzazione

    Art. 10. Corsi di specializzazione

    Art. 10/1. Ammissione

    Art. 10/2. Conseguimento del diploma di specializzazione

    Art. 10/3. Istituzione e attivazione

    Art. 10/4. Valutazione

    Art. 10/5. Specializzandi

    Art. 10/6. Organi dei corsi

    TITOLO VI. Corsi di formazione alla ricerca (Dottorati)

    Art. 11. Caratteristiche dei corsi

    Art. 11/1. Istituzione dei corsi

    Art.11/2. Organi dei corsi

    Art.11/3. Ammissione

    Art.11/4. Conseguimento del diploma

    Art. 11/5. Valutazione

    TITOLO VII. Master accademici

    Art. 12. Corsi di Master accademico

    Art. 12/1. Attivazione

    Art. 12/2. Conseguimento del diploma

    Art. 12/3. Organi del master

    Art. 12/4. Finanziamento

    TITOLO VIII. Corsi di Perfezionamento, aggiornamento e formazione permanente e ricorrente

    Art. 13. Corsi di perfezionamento

    Art. 13/1. Progettazione del corso

    Art. 13/2. Attivazione del corso

    Art. 13/3. Organi del corso

    Art. 13/4. Finanziamento

    Art. 13/5. Attestato di frequenza

    Art. 13/6. Ulteriori strutture didattiche

    TITOLO IX. Servizi didattici integrativi

    Art. 14. Attività integrative

    Art. 14/1. Corsi serali e propedeutici

    Art. 14/2. Corsi di formazione, stage e seminari

    Art. 14/3. Attività di tirocinio post-diploma

    Art. 14/4. Corsi e attività di perfezionamento all’estero

    Art. 14/5. Attività culturali e integrative

    TITOLO X. Organizzazione didattica

    Capo I. Programmazione, coordinamento e verifica

    Art. 15. Programmazione didattica

    Art. 15/1. Incompatibilità

    Art. 15/2. Piano degli studi annuali

    Art. 15/3. Piano di copertura degli insegnamenti

    Art. 15/4. Piano di utilizzo degli spazi e degli orari

    Art. 15/5. Manifesto annuale degli studi

    Art. 15/6. Coordinamento delle attività didattiche

    Art. 15/7. Verifica dei risultati delle attività formative

    Capo II. Attribuzione dei compiti didattici

    Art. 16. Forme didattiche

    Art. 16/1. Corsi ufficiali d’insegnamento

    Art. 16/2. Esercitazioni e laboratori didattici

    Art. 16/3. Seminari didattici

    Art. 16/4. Tirocini

    Art. 16/5. Compiti didattici dei docenti

    Art. 16/6. Modalità di copertura degli insegnamenti

    Capo III. Accertamento della preparazione degli studenti

    Art. 17. Accertamento della preparazione degli studenti

    Art. 17/1. Ammissione agli esami di profitto

    Art. 17/2. Commissione degli esami di profitto

    Art. 17/3. Ammissioni ai corsi di studio

    Art. 17/4. Accertamento della preparazione iniziale

    Art. 17/5. Prova finale di diploma

    Capo IV. Qualità della didattica

    Art. 18. Attività di orientamento

    Capo V. Responsabilità didattiche

    Art.19. Individuazione delle responsabilità

    TITOLO XI. Studenti

    Capo I. Norme generali

    Art. 20. Rapporto formativo

    Art. 21. Immatricolazioni

    Art. 21/1. Iscrizioni e libretti accademici personali

    Art. 21/2. Immatricolazione in base a titolo di studio straniero

    Art. 21/3. Iscrizione di diplomati

    Art. 21/4. Iscrizione a corsi singoli

    Art. 21/5. Curricula e piani di studio individuali

    Capo II. Mobilità studentesca esterna e interna

    Art. 22. Trasferimento ad altre accademie

    Art. 22/1. Trasferimento da altre accademie

    Art. 22/2. Passaggi di corso

    Art. 23. Riconoscimento degli studi pregressi

    Art. 24. Sospensione e interruzione temporanea degli studi

    Art. 24/1. Rinuncia agli studi

    Art. 24/2. Decadenza della qualifica di studente

    Art. 24/3. Cessazione della qualifica di studente

    Capo III. Titoli accademici

    Art. 25. Rilascio dei diplomi accademici

    Art. 25/1. Riconoscimento di titoli accademici stranieri

    Art. 25/2. Rilascio di titoli congiunti

    Art. 25/3. Certificazioni dei titoli di studio

    Capo IV. Sanzioni disciplinari a carico degli studenti

    Art. 26. Sanzioni disciplinari

    Titolo XII. Diritto allo studio

    Art. 27. Diritto allo studio

    Art. 28. Studenti diversamente abili

    Titolo XIII. Comunicazione e pubblicità

    Art. 29. Comunicazione

    Titolo XIV Modifiche ed integrazioni

    Art. 30. Modifiche ed integrazioni

     

    TITOLO I. PRINCIPI GENERALI

    Art. 1. Finalità

    1. Il presente Regolamento Didattico - di seguito denominato “Regolamento” - previsto dall’art. 10 del DPR 212/2005 che disciplina la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica a norma dell’art. 2 delle Legge n. 508/1999, e contemplato dall’art. 12 dello Statuto di autonomia dell’Accademia di Belle Arti di Brera - di seguito denominata “Accademia” - :

    1. disciplina l’ordinamento dei corsi di studio svolti nell’Accademia per il conseguimento dei titoli accademici aventi valore legale di cui art.4 della Legge 508/1999;

    2. definisce l’ordinamento degli studi dei corsi di Diploma svolti dall’Accademia di cui all’art. 3 del DPR 212/2005;

    3. detta i principi generali e fornisce le direttive dei corsi di studio svolti dall’Accademia in attuazione dell’art. 3 del DPR 212/2005;

    4. disciplina la carriera accademica degli studenti.

    Art. 2. Titoli e corsi di studio

    1. L’Accademia organizza, ai sensi dell’art. 3 del DPR 212/2005, i seguenti corsi diretti al conseguimento di titolo di studio avente valore legale:

    1. Corsi di Diploma accademico di I livello (CDAPL);

    2. Corsi di Diploma accademico di II livello (CDASL);

    3. Corsi di Specializzazione (CSA);

    4. Corsi accademici di Perfezionamento o Master di I e II livello;

    5. Corsi accademici di Formazione alla Ricerca (Dottorato);

    6. Corsi di formazione iniziale degli insegnanti e Tirocini Formativi Attivi abilitanti (TFA).

    Pertanto l’istituzione rilascia i seguenti titoli:

    1. Diploma accademico di I livello;

    2. Diploma accademico di II livello;

    3. Diploma accademico di Specializzazione;

    4. Diploma accademico di Perfezionamento o Master;

    5. Diploma accademico di Formazione alla Ricerca (Dottorato);

    6. Diploma abilitante.

    2. L’Accademia può inoltre organizzare altri tipi di corsi non in contrasto con la normativa vigente, con particolare riferimento:

    1. ai corsi per studenti lavoratori serali (ad esempio, la Scuola degli Artefici) e con finalità propedeutiche finalizzate all’accesso dei corsi di studio ordinari;

    2. ai corsi di aggiornamento del personale tecnico-amministrativo per i docenti delle Scuole secondarie e primarie nelle discipline del settore artistico-visivo;

    3. stage, seminari, workshops anche in collaborazione e scambio con altre istituzioni accademiche, artistico-culturali e universitarie in ambito nazionale ed internazionale.

    3. Le iniziative didattiche di cui ai precedenti commi sono istituite, attivate e gestite secondo procedure previste dallo Statuto, dal presente Regolamento e, per quanto compatibili, dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

    4. Le iniziative didattiche sono deliberate dal Consiglio Accademico, su proposta delle strutture didattiche di riferimento, ed emanate dal Direttore con approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

    Art. 3. Crediti Formativi Accademici (CFA)

    1. Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche dell’Accademia sono organizzati sulla base dei Crediti Formativi Accademici, di seguito denominati CFA, quale misura dell’impegno di apprendimento dello studente, come normati dal DPR 212/2005.

    Il rapporto ore crediti è stabilito nella proporzione di 1/25 ( 1CFA= 25 ore di impegno per lo studente).

    Art. 4. Regolamenti didattici dei corsi di studio

    1. Gli ordinamenti didattici dell’Accademia di Belle Arti di Brera sono disciplinati dal presente Regolamento.

    2. I corsi di Diploma accademico di I e II livello, i Corsi di Specializzazione, i Corsi di Formazione alla Ricerca (Dottorati), i Master e i Corsi di Perfezionamento, e comunque ogni iniziativa didattico-formativa, sono disciplinati dai Regolamenti didattici dei corsi di studio che specificano gli aspetti organizzativi dei corsi medesimi.

    Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed  inserimento nel presente Regolamento.

    3. Il Regolamento Didattico del Corso di studio è proposto con delibera dell’organo collegiale della struttura didattica competente ed è approvato, sentita la Consulta degli Studenti, dal Consiglio Accademico e, per quanto di competenza, dal Consiglio di Amministrazione, secondo il comma 2 dell’art. 18, lett. c. dello Statuto di autonomia.

    4. Il Regolamento Didattico del Corso di studio determina, nel rispetto della libertà d’insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, l’elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con le seguenti specificazioni per ciascun insegnamento o attività formativa:

    • il settore disciplinare di appartenenza dell’insegnamento;

    • il numero dei crediti formativi assegnati;

    • gli obiettivi formativi specifici;

    • l’eventuale articolazione in moduli;

    • le precondizioni di accesso nonché le eventuali propedeuticità;

    • la tipologia delle forme didattiche;

    • la tipologia delle verifiche di profitto degli studenti;

    • la denominazione e la struttura dei “curricula” offerti agli studenti;

    • le regole sugli obblighi della frequenza.

    Art. 5. Strutture didattiche

    1. Le strutture didattiche di cui si avvale l’Accademia sono le seguenti:

    1. Dipartimenti;

    2. Scuole;

    3. Corsi di studio.

    2. Gli organi, le funzioni e le competenze di tali strutture sono definiti dal presente Regolamento nonché  dagli eventuali rispettivi regolamenti interni.

     

    Titolo II. STRUTTURE DIDATTICHE, DI PRODUZIONE E DI RICERCA

    Art. 6. I Dipartimenti

    1. Il Dipartimento è la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle Scuole ad esso afferenti.

    2. È possibile l’attivazione di istituti dipartimentali e interdipartimentali tra più istituzioni AFAM e Università presenti sul territorio.

    3. L’Accademia attiva i Dipartimenti previsti dal DPR 212/05: Arti Visive, Progettazione e Arti Applicate, Comunicazione e Didattica dell’Arte.

    4. Ferma restando l’autonomia didattica e di ricerca dei singoli professori, il Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:

    • promuove e coordina l’attività didattica e di ricerca nell’ambito che gli è proprio, elaborandone i relativi piani annuali e pluriennali sulla base della Relazione annuale del Direttore e delle linee programmatiche del Consiglio Accademico;

    • concorre allo svolgimento dell’attività didattica e ai piani dell’offerta formativa nei settori artistici e culturali di competenza, secondo le indicazioni del Consiglio Accademico e in base alle risorse disponibili;

    • coordina la programmazione didattica, di ricerca e produzione interdisciplinare e multidisciplinare dell’area di competenza;

    • propone l’istituzione di Corsi di Specializzazione e di Corsi di Formazione alla Ricerca e di Perfezionamento organizzandone le relative attività e strutture didattiche;

    • esprime parere e avanza proposte al Consiglio Accademico in merito alla richiesta e alla destinazione di posti di Professore di prima e seconda fascia e di professori a contratto ove non previsti in organico;

    • avanza agli organi di gestione dell’Accademia richieste di spazi, dotazioni materiali e finanziarie, personale TA per lo sviluppo e l’attuazione dei piani di ricerca;

    • programma tutte le attività di supporto aggiuntive e integrative all’ordinaria attività didattica e di ricerca, presentandone dettagliata relazione culturale, organizzativa e finanziaria al Consiglio Accademico.

    5. Ogni Dipartimento può dotarsi di un Regolamento interno di funzionamento o di specifici regolamenti per gli eventuali Corsi di Specializzazione, di Perfezionamento o altre attività didattiche che dovessero attivarsi.

    6.  Sono organi del Dipartimento:

    1. Preside di Dipartimento;

    2. Consiglio di Dipartimento;

    3. Collegio del Dipartimento.

    7. Il Direttore dell’Accademia partecipa di diritto agli organi collegiali dei Dipartimenti e delle Scuole (Consiglio di Dipartimento, Collegio di Dipartimento, Consiglio di Scuola).

    1. Il Preside di Dipartimento viene eletto fra i Professori di ruolo di I e II fascia afferenti alle Scuole comprese nel Dipartimento, in servizio dalla data delle elezioni per il tempo del mandato previsto. Hanno diritto alla elezione attiva i Professori di ruolo di I e II fascia afferenti alle Scuole comprese nel Dipartimento e i Professori con incarico annuale delle discipline incardinate nell’offerta formativa delle Scuole afferenti.

    Il Preside di Dipartimento è nominato con decreto del Direttore dell’Accademia, dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Nel caso di dimissioni o trasferimento del Preside prima del termine del mandato, gli succede il docente che lo segue nella graduatoria delle elezioni. Nel caso in cui la graduatoria sia esaurita, il Direttore dell’Accademia ha la facoltà di nominare un sostituto pro tempore fino alle nuove elezioni.

    Il Preside di Dipartimento:

    • ha il compito di riunire periodicamente il Consiglio di Dipartimento per deliberare in merito alle proposte di programmazione didattica e di ricerca, nonché di convocare il Collegio di Dipartimento per fornire informazioni di interesse generale per le Scuole e promuovere rapporti interdisciplinari tra le Scuole;

    • partecipa come uditore e senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Accademico relativamente ai temi di programmazione didattica e di ricerca;

    • riceve dal C.A. il prospetto delle risorse di cui le Scuole possono disporre per l’attività didattica e di ricerca in tempi congrui perché sia possibile la programmazione didattica dell’a.a. successivo;

    • raccoglie i progetti didattici e culturali delle Scuole e li sottopone per l’approvazione al C.A. e alla Direzione;

    • avanza al C.A. richieste di spazi, dotazioni materiali e finanziarie, personale tecnico di supporto alla didattica per lo sviluppo e l’attuazione dei piani di ricerca.

    • sottopone al C.A. l’istituzione di nuovi Corsi, centri di ricerca, corsi di Perfezionamento, corsi di Specializzazione, Corsi di formazione alla ricerca, master di I e II livello verificando la disponibilità delle risorse umane, strutturali e finanziarie, sentito anche il C.d.A. Ove necessario il C.A. provvede ad avviare le procedure di approvazione dei nuovi corsi da parte del MIUR;

    • verifica i risultati dei progetti delle Scuole afferenti e ne comunica l’avanzamento al C.A.

    1. Il Consiglio di Dipartimento è l’organo di coordinamento in materia di programmazione  dell’attività didattica e di ricerca delle Scuole. E’ formato dal Direttore dell’Accademia, dal Preside, dai Direttori delle Scuole, dai Coordinatori dei Corsi, nonché da una rappresentanza di due studenti designata dalla Consulta che partecipa con voto deliberante alle materie attinenti l’attività didattica e di funzionamento, ad esclusione delle materie inerenti le risorse di docenza e i soggetti non appartenenti alla comunità accademica.

    Il Consiglio di Dipartimento:

    • coordina l’attività didattica, di ricerca e di produzione formulata nelle Scuole in base alla Relazione annuale del Direttore dell’Accademia, alle linee di indirizzo del Consiglio Accademico e alle risorse disponibili;

    • promuove la programmazione didattica e di ricerca interdisciplinare e multidisciplinare dell’area di competenza;

    • valuta e discute i progetti didattici, di ricerca e di produzione presentati dalle Scuole, sulla base delle risorse umane, strutturali e finanziarie disponibili e degli obiettivi culturali;

    • definisce le necessità di spazi, dotazioni materiali e finanziarie, personale tecnico di supporto alla didattica per lo sviluppo e l’attuazione dei piani di ricerca, da sottoporre al C.A. ed al C.d.A.;

    • propone l’istituzione di nuovi Corsi, centri di ricerca, corsi di Perfezionamento, corsi di Specializzazione, Corsi di formazione alla ricerca, master di I e II livello e ne organizza l’attuazione da sottoporre al C.A.

    1. Il Collegio di Dipartimento è l’organo che comprende il Direttore dell’Accademia e tutte le componenti del Dipartimento, nelle figure di tutti i professori afferenti alle Scuole e della componente della rappresentanza studentesca delle Scuole. Viene convocato almeno due volte l’anno dal Preside di Dipartimento in fase di pubblicità della programmazione e rendicontazione dello stato dei progetti in corso. Ha valore consultivo in merito a tutte le proposte e le problematiche relative alla programmazione didattica, di ricerca e di produzione. Esprime pareri e votazioni assembleari in merito agli obiettivi della programmazione didattica, di ricerca e di produzione, con esclusione delle materie inerenti il reclutamento e le risorse di docenza.

    Art. 7. Le Scuole

    1. Le Scuole hanno la responsabilità di coordinamento e di funzionamento dei corsi di Diploma di I e II livello, nonché dei Master di I e II livello ad esse afferenti, sulla base di un coerente progetto didattico e degli obiettivi formativi del Corso di studi, come definito nel Manifesto degli studi.

    2. I piani di studio, ovvero i percorsi formativi e di ricerca, determinano le afferenze dei Docenti alle Scuole. Di conseguenza, ogni docente afferisce in prima istanza ad una scuola in conformità con il settore disciplinare del suo ruolo.

    I docenti che svolgono un altro modulo di insegnamento, non possono afferire ad una Scuola diversa dal settore disciplinare di appartenenza se tali ulteriori insegnamenti sono inseriti fra le materie “caratterizzanti” o “di base” nel relativo piano di studio.

    Per le discipline a carattere teorico l’afferenza è dettata dall’orientamento e dalle finalità del programma didattico svolto dal docente.

    Qualora il docente abbia sostituito la sua disciplina di ruolo con altra, può richiedere di afferire alla Scuola il cui piano di studi presenta questa disciplina.

    Le afferenze sono approvate all’inizio di ogni anno accademico dal Consiglio Accademico.

    Ogni tre anni il docente può chiedere al Consiglio Accademico di afferire ad altra Scuola qualora nel frattempo siano mutati i suoi programmi di ricerca o siano stati rimodulati piani di studio. L’afferenza ad una Scuola non comporta limiti alle attività di insegnamento e di ricerca del docente all’interno dell’Accademia.

    3. L’Accademia, in base al DPR 212/2005, attiva le Scuole indicate nella tabella allegata A, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

    Le Scuole coordinano i corsi di diploma di I e II livello, approvati dal Consiglio Accademico. Esse sono tenute ad assicurare:

    • lo svolgimento dell’attività didattica e dei piani dell’offerta formativa come disciplinati nei relativi Regolamenti didattici;

    • la copertura dei moduli didattici dei Corsi di Diploma di I e II livello, segnalando le necessità nell’ambito del fabbisogno di supplenze e contratti approvato dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione;

    • la promozione e il coordinamento dell’attività didattica, di ricerca e di produzione elaborandone i relativi piani annuali e pluriennali, nel rispetto delle linee guida del C.A. e delle risorse disponibili;

    • la proposta e la realizzazione dei progetti didattici e di ricerca anche interdisciplinari e interdipartimentali elaborati dai Consigli dei Corsi di Diploma di I e di II livello.

    4. Sono organi della Scuola:

    1. Direttore della Scuola;
    2. Consiglio di Scuola;
    3. Coordinatori dei Corsi;
    4. Consiglio di Corso.

     

    1. Il Direttore della Scuola, viene eletto fra i Professori di ruolo di I e II fascia ed i professori con incarico annuale con rapporto di lavoro subordinato afferenti alla Scuola, in servizio dalla data delle elezioni.

    Hanno diritto alla elezione attiva i professori di ruolo di I e II fascia e i professori con incarico annuale le cui discipline siano incardinate nell’offerta formativa della Scuola.

    Il Direttore della Scuola è nominato con decreto del Direttore dell’Accademia su delibera del CA, dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

    Il Consiglio Accademico può valutare a maggioranza, per comprovate e motivate specificità, la possibilità che il Direttore di Scuola uscente possa ricandidarsi per un terzo mandato.

    Nel caso di dimissioni o trasferimento, o nel caso in cui la graduatoria sia esaurita, si indicono nuovo elezioni.

    Il Direttore di Scuola presiede il Consiglio di Scuola, fa parte del Consiglio di Dipartimento e ha il compito di:

    • convocare il Consiglio di Scuola almeno una volta a  semestre e, comunque, ogni volta che se ne renda necessario;
    • coordinare l’attività didattica dei Corsi sulla base delle proposte del Consiglio di Scuola e di un progetto didattico coerente con gli obiettivi formativi del Corso di Studio e con il Manifesto degli studi;
    • raccogliere le richieste di spazi e orari della didattica da parte dei docenti, pianificandoli in base alla funzionalità dei Corsi della Scuola, compatibilmente con l’orario generale;
    • inoltrare richiesta al CA e al CdA  per la copertura di insegnamenti con posti a contratto per le discipline non previste in organico nell’ambito della programmazione didattica dei corsi;
    • consegnare in segreteria il piano organizzativo degli insegnamenti, indicando i corrispondenti nominativi dei docenti;
    • elaborare e aggiornare annualmente il Regolamento didattico dei Corsi e sottoporlo all’approvazione del Consiglio di Scuola e del Consiglio Accademico
    • provvedere alla loro pubblicazione dei Regolamenti didattici approvati sul sito dell’Accademia;
    • raccogliere  e presentare al Consiglio di Dipartimento entro il termine del secondo semestre il piano didattico, i progetti di ricerca e di produzione dei corsi, dei singoli docenti e degli studenti della Scuola previsti per l’anno accademico successivo, sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, comunicate in sede di Consiglio di Dipartimento;
    • valorizzare le iniziative culturali dei docenti e degli studenti della Scuola in armonia con gli obiettivi formativi del Corso di studio e della programmazione didattica, evitando la dispersione e la frammentazione delle risorse;
    • organizzare i tirocini e mantenere il contatto con le aziende pubbliche o private convenzionate;

     

    1. Il Consiglio di Scuola è composto dal Direttore dell’Accademia, dal Direttore della Scuola, dai Coordinatori dei Corsi, dai Professori di ruolo di I e II fascia afferenti alla Scuola, dai Professori con incarico annuale le cui discipline siano incardinate nell’offerta formativa della Scuola, dai docenti a contratto e da due rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di Diploma afferenti alla Scuola, designati dalla Consulta degli Studenti, che partecipano con voto deliberante alle materie attinenti l’attività didattica e di funzionamento, ad esclusione delle materie inerenti il reclutamento e le risorse di docenza.

    Il Consiglio di Scuola ha il compito di:

    • promuovere ed elaborare l’attività didattica, di ricerca e di produzione della Scuola sulla base di un coerente progetto didattico e degli obiettivi formativi del Corso di studi definito nel Manifesto degli studi e nel rispetto delle linee di indirizzo del C.A.;
    • promuovere  le attività interdisciplinari fra i vari Corsi;
    • discutere le criticità dei Corsi ed elaborare le modalità di intervento;
    • proporre e discutere progetti di ricerca e di produzione, nonché di promozione delle attività culturali della Scuola, valutandone priorità e fattibilità sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
    • propone l’attivazione di Master di I e II livello;

    elabora, anche sulla base del contenuto scientifico e culturale delle discipline offerte e delle aree tematiche di competenza, Corsi di formazione alla ricerca avviando, attraverso il Direttore di Scuola, le procedure istituzionali per la loro attivazione, fino alla nomina del Consiglio di Corso di Formazione alla ricerca, nel rispetto delle linee guida indicate dal MIUR.

    Art. 7/1. Corsi di studio

    1. I Corsi di Diploma di I livello perseguono l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali, nonché l’acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali, garantendo altresì i requisiti formativi per l’accesso a studi di II livello.

    Il loro funzionamento è regolato dai specifici regolamenti didattici dei Corsi di Studio.

    L’organizzazione del corso, stabilito in sede di scuola, è affidata ad un Coordinatore del corso e al Consiglio di Corso.

    2. Il Coordinatore del Corso è eletto tra i professori delle discipline incardinate nell’offerta formativa del corso e afferenti alla Scuola. Hanno diritto alla elezione attiva i professori di ruolo di I e II fascia e i professori con incarico annuale le cui discipline siano incardinate nell’offerta formativa della Scuola, nonché i docenti a contratto con incarico continuativo da almeno tre anni e una disciplina di insegnamento di almeno 45 ore.  E’ nominato con decreto del Direttore dell’Accademia su delibera del CA, dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Nel caso di dimissioni o trasferimento, o risoluzione del contratto, il Direttore dell’Accademia ha la facoltà di nominare un sostituto fra i professori di ruolo di I e II fascia afferenti alla Scuola, fino al termine del mandato.

    3. Il Coordinatore del Corso di I e II livello:

    • coordina tutte le attività riguardanti gli insegnamenti e l’orientamento degli studenti nella formulazione del piano di studi;

    • valuta i curricula degli studenti in ingresso, in particolare nei corsi di II livello, stabilendo gli eventuali debiti e crediti formativi sulla base del Regolamento didattico del Corso;

    • assiste gli studenti nella sostituzione degli insegnamenti, accertandosi che siano compatibili con il piano di studi;

    • coordina i docenti afferenti ai corsi;

    • segnala al Consiglio di Scuola le criticità dei corsi, comprese le necessità di specifici profili didattici e incarichi di insegnamento;

    • individua e coordina attività formative ulteriori, tirocini, e seminari.

    4. Il Consiglio di Corso è formato dal Coordinatore del corso che lo presiede, da tutti i docenti inseriti nell’offerta formativa del corso, da due rappresentati degli studenti iscritti al corso designati dalla Consulta degli studenti.

    Il Consiglio di Corso si riunisce ogni volta che il Coordinatore lo ritenga necessario e su proposta dei professori incardinati per valutare l’andamento degli insegnamenti, formulare proposte, segnalare problematicità.

     

    Titolo III. CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO

    Art.8. Corsi di Diploma accademico di I livello (CDAPL)

    Il percorso formativo previsto dai corsi di Diploma di I livello è di norma di durata triennale per un totale di 180 CFA.

    Art. 8/1. Ammissione

    1. Per essere ammessi ad un Corso di Diploma di I livello occorre essere in possesso di un diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all’estero riconosciuto idoneo dall’Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.

    2. Per i corsi di diploma per i quali l’Accademia preveda una limitazione degli accessi, l’ammissione è subordinata ad una prova definita dal Regolamento Didattico di Corso e recepita nel Manifesto degli Studi.

    3. Lo studente deve essere in possesso o provvedere all’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale riguardante conoscenze di base definite dal Regolamento Didattico del Corso di Diploma.

    4. Il Regolamento Didattico di Corso definisce altresì le modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale attraverso prove o altri strumenti di valutazione.

    5. Se la verifica non è positiva, la struttura didattica competente può indicare specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il primo anno di corso.

    6. Le strutture didattiche competenti possono proporre attività formative propedeutiche ai fini del conseguimento di un’adeguata preparazione iniziale, anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore.

    Art. 8/2. Conseguimento del Diploma

    1. Per conseguire il Diploma di I livello lo studente deve acquisire 180 CFA, comprensivi degli insegnamenti previsti dal piano di studio, delle altre attività formative e delle prova finale secondo quanto definito dal presente Regolamento. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver dimostrato le conoscenze di base della lingua inglese e di elementi di informatica, secondo modalità e per un numero di crediti definiti dagli ordinamenti didattici, e acquisiti attraverso il superamento di una prova.

    2. La prova finale, di cui al successivo art. 17/5 del presente Regolamento, finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Diploma, consiste nella presentazione, davanti ad una Commissione di almeno cinque docenti di:

    • una produzione di carattere laboratoriale coordinata nell’ambito di una delle discipline laboratoriali dello specifico corso di diploma della disciplina d’indirizzo dello specifico Corso di Diploma sotto la guida di un docente relatore di progetto;

    • un’elaborazione e conseguente esposizione di un saggio breve di carattere teorico in forma scritta o scrittografica sotto la guida di un relatore.

    Art. 8/3. Istituzione e attivazione dei corsi

    1. L’istituzione e l’attivazione di un nuovo corso di Diploma di I livello prevede che la proposta avanzata dal Dipartimento e dal Consiglio di Scuola competenti ottenga l’approvazione dell’ordinamento didattico da parte del  Consiglio Accademico, l’approvazione delle risorse finanziarie  da parte del Consiglio di Amministrazione, e  l’approvazione ministeriale. Il nuovo corso sarà inserito nel Regolamento didattico.

    2. Un Corso di Diploma viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:

    1. la denominazione;

    2. gli obiettivi formativi specifici;

    3. il profilo professionale alla cui formazione il Corso è finalizzato;

    4. le dimensioni della potenziale domanda studentesca;

    5. le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili

    6. le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili;

    7. l’analisi dei costi diretti e indiretti nonché della attuale copertura finanziaria.

    Art. 8/4. Valutazione

    1. L’Accademia provvede alla valutazione della qualità e dei risultati dell’attività didattica dei singoli corsi di Diploma attraverso il Nucleo di Valutazione, secondo l’art.21 dello Statuto, il quale opera mediante:

    1. la rilevazione in forma anonima dei giudizi degli studenti sui singoli insegnamenti e sulle prestazioni didattiche delle docenze;

    2. l’analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;

    3. l’esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d’esame superate e di titoli rilasciati;

    4. la valutazione di apprezzamento da parte delle strutture didattiche dei corsi di I livello.

    2. Ciascun Consiglio di Corso è tenuto a trasmettere al Nucleo di Valutazione una relazione annuale sulle attività didattiche svolte che comprenda:

    1. l’analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;

    2. l’esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d’esame superate e di titoli rilasciati;

    3. la valutazione di apprezzamento da parte delle strutture didattiche dei corsi di I livello.

    Art. 8/5. Organi del Corso

    1. L’organizzazione, il coordinamento e il controllo delle attività didattiche e formative del Corso di Diploma di I livello sono affidate al Consiglio del Corso di Diploma, come previsto dall’Art 7 del presente Regolamento.

     

    TITOLO IV. CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO

    Art. 9. Corsi di Diploma accademico di II livello (CDASL)

    1. I Corsi di Diploma di II livello perseguono l’obiettivo di assicurare allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali per l’acquisizione di competenze disciplinari specifiche e per l’esercizio di attività di elevata qualificazione professionale.

    2. Il percorso formativo di un Corso di Diploma di II livello è di norma di durata biennale per un totale di 120 CFA.

    Art. 9/1. Ammissione 

    1. Per essere ammessi ad un Corso di Diploma di II livello occorre essere in possesso del Diploma accademico di I livello o di laurea rispondente ai requisiti richiesti dal Corso di Diploma di II livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dall’Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.

    2. Per i corsi di Diploma di II livello per i quali l’Accademia preveda una limitazione degli accessi, le modalità di ammissione sono disciplinate da una prova di accesso definita dal Regolamento di Corso e recepita nel Manifesto degli Studi.

    3. Per i corsi di Diploma di II livello per i quali non sia previsto un numero programmato di accessi, occorre essere in possesso dei requisiti curriculari definiti dal regolamento del Corso di II livello.

    4. I regolamenti di ogni Corso Diploma di II livello disciplineranno i requisiti richiesti per l’accesso, compresi eventuali debiti formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.

    5. Per l’ammissione al Corso di Diploma di II livello, lo studente deve dimostrare il possesso di un’adeguata preparazione iniziale riguardante le conoscenze di base definite dalla struttura didattica competente, anche attraverso modalità di verifica da effettuarsi, ove necessario, attraverso prove o altri criteri di valutazione.

    6. Qualora lo studente abbia acquisito titolo di Diploma di I livello con riferimento ad un “curriculum” pienamente riconosciuto dalla struttura didattica competente ai fini dell’iscrizione al Corso di Diploma di II livello, non è richiesta alcuna verifica.

    7. La verifica è dovuta nel caso di studenti che abbiano acquisito il titolo di Diploma o di laurea con altri “curricula” e i cui crediti non siano completamente riconosciuti ai fini del Diploma Specialistico.

    8. La struttura didattica competente indica specifici obblighi formativi aggiuntivi se la verifica non è positiva, con l’indicazione di modalità e tempi compresi entro la I annualità. Tali obblighi formativi aggiuntivi vengono assegnati anche agli studenti che siano stati ammessi al Corso di Diploma di II livello con una votazione inferiore ad un prefissato valore minimo.

    9. Allo scopo di consentire nei tempi dovuti le iscrizioni al Corso di Diploma di II livello, lo studente può essere ammesso “con riserva” anche se consegue il titolo di I livello nell’ultima sessione dell’anno accademico precedente, purché al momento dell’iscrizione abbia terminato tutti gli esami e il conseguimento del titolo avvenga nell’ultima sessione dell’anno precedente. Ove ciò non accada l’iscrizione al Corso di studio decade.

    Art. 9/2. Conseguimento del Diploma 

    1. Per conseguire il Diploma di II livello lo studente deve aver acquisito 300 CFA, ivi compresi quelli acquisiti con il Diploma di I livello e riconosciuti ai fini del Diploma di II livello. Tali CFA sono comprensivi degli insegnamenti previsti dal piano di studio, delle altre eventuali attività formative, dalle prove finali come definiti dal regolamento del Corsi di Diploma di II livello e recepito nel Manifesto degli Studi.

    2. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver dimostrato la conoscenza della lingua inglese e di elementi di informatica per un numero di CFA previsti dai singoli ordinamenti di Corso, qualora non siano già stati acquisiti nei corsi di I livello. Lo studente deve altresì aver svolto le seguenti attività: stage, tirocini e/o seminari, anche esterni, previsti dallo specifico piano di studi del Corso di Diploma di II livello.

    3. La prova finale, di cui al successivo art. 17/5, comma 8, del presente Regolamento, consiste nella presentazione di una produzione artistica originale integrata sotto l’aspetto laboratoriale, storico-critico e metodologico svolta sotto la guida di due relatori, uno per la parte artistico-laboratoriale, uno per la parte storico-critico-metodologica discussa pubblicamente davanti ad una commissione di almeno cinque docenti. I contenuti e i requisiti da soddisfare sono definiti dalla struttura didattica competente.

    Art. 9/3. Istituzione e attivazione

    1. I corsi di II livello possono essere istituiti solo nel caso in cui siano già attivati corrispondenti corsi di I livello. L’istituzione e l’attivazione di un nuovo corso di Diploma di II livello prevede che la proposta avanzata dal Dipartimento e dal Consiglio di Scuola competenti ottenga l’approvazione dell’ordinamento didattico da parte del  Consiglio Accademico, l’approvazione delle risorse finanziarie  da parte del Consiglio di Amministrazione, e l’approvazione ministeriale. Il nuovo corso sarà inserito nel Regolamento didattico.

    2. Un Corso di Diploma di II livello viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:

    1. la denominazione;

    2. gli obiettivi formativi specifici;

    3. il profilo professionale alla cui formazione il Corso è finalizzato e gli sbocchi professionali;

    4. le dimensioni della potenziale domanda studentesca;

    5. le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;

    6. le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili;

    7. l’analisi dei costi diretti e indiretti nonché della eventuale copertura finanziaria.

    3. Ai sensi del comma 4 dell’art. 5 del DPR 212/05, i corsi di Diploma di II livello sono attivati in via sperimentale, su proposta del Consiglio Accademico, previa approvazione degli organi ministeriali.

    Art. 9/4. Valutazione

    1. L’Accademia provvede alla valutazione della qualità e dei risultati dell’attività didattica dei singoli corsi di Diploma di II livello attraverso il Nucleo di Valutazione mediante:

    1. la rilevazione in forma anonima dei giudizi degli studenti sui singoli insegnamenti e sulle prestazioni didattiche delle docenze;

    2. l’analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;

    3. l’esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d’esame superate e di titoli rilasciati.

    2. Ciascun Consiglio di Corso è tenuto a trasmettere al Nucleo di Valutazione una relazione annuale sulle attività didattiche svolte che comprenda:

    1. l’analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;

    2. l’esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d’esame superate e di titoli rilasciati;

    3. la valutazione di apprezzamento da parte delle strutture didattiche dei corsi di II livello.

    Art. 9/5. Organi del Corso 

    1. L’organizzazione, il coordinamento e il controllo delle attività didattiche e formative del Corso di Diploma di II livello sono affidate al Consiglio del Corso, come previsto dall’Art 7 del presente Regolamento.

     

    Titolo V. CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

    Art. 10. Corsi di Specializzazione 

    1. Il Corso di Specializzazione (CSA) ha l’obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici individuati con decreto del Ministro ai sensi dell’art. 6 del DPR 212/2005.

    2. La durata del Corso di Specializzazione e il numero dei CFA necessari per il conseguimento sono stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, sentito il Consiglio Accademico.

    3. L’ordinamento didattico di ciascun Corso di Specializzazione viene proposto dalle strutture dipartimentali e approvato dal Consiglio Accademico.

    Art. 10/1. Ammissione

    1. Per essere ammessi ad un Corso di Specializzazione occorre essere in possesso almeno del Diploma accademico di I livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dalla competente struttura dipartimentale nel rispetto degli accordi internazionali.

    2. Gli specifici requisiti di ammissione ad un Corso di Specializzazione, ivi compresi i crediti formativi aggiuntivi rispetto al titolo già conseguito, sono definiti dalla rispettiva struttura dipartimentale.

    3. Allo scopo di consentire nei tempi dovuti le iscrizioni al primo anno del Corso di Specializzazione, le strutture dipartimentali competenti possono prevedere l’ammissione di studenti non ancora in possesso del titolo di I o II livello, con il riconoscimento temporaneo di un debito formativo da parte dello studente, limitato ai CFA relativi agli esami dell’ultimo anno non ancora superati e alla prova finale. Tale debito dovrà comunque essere assolto prima delle verifiche relative alle attività formative del Corso di Specializzazione.

    4. L’ammissione al Corso di Specializzazione avviene per concorso, secondo modalità stabilite da apposito bando.

    5. La commissione per l’esame di ammissione è costituita da non meno di tre docenti designati dalla struttura dipartimentale competente e nominata con decreto del Direttore dell’Accademia.

    6. La preparazione iniziale richiesta per ciascun Corso di Specializzazione è definita da specifico regolamento del Dipartimento competente approvata dal Consiglio Accademico.

    Art. 10/2. Conseguimento del Diploma di Specializzazione

    1. Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente deve aver acquisito non meno di 60 CFA in aggiunta a quelli già acquisiti e riconosciuti validi per il relativo Corso di Specializzazione, fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

    2. La prova finale, di cui al successivo art. 17/5, comma 9, del presente Regolamento, consiste nella realizzazione di un progetto artistico-culturale, sotto forma di produzione e saggio grafico-scrittografico, che dimostri la preparazione artistica e le capacità operative connesse alla specifica professionalità discussa pubblicamente davanti ad una commissione di almeno cinque docenti designati dalla struttura dipartimentale competente e nominata dal Direttore dell’Accademia.

    3. I contenuti e i requisiti della prova sono definiti nell’ordinamento didattico del Corso deliberato dal consiglio dipartimentale competente e approvato dal Consiglio Accademico.

    Art. 10/3. Istituzione e attivazione del Corso di Specializzazione

    1. Un Corso di Specializzazione, comprensivo della struttura didattica, viene approvato, su proposta della struttura dipartimentale competente, dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza, unitamente alla relazione del Nucleo di Valutazione, e previa approvazione ministeriale viene istituito con delibera direttoriale.

    2. Un Corso di Specializzazione viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:

    1. la denominazione;

    2. gli obiettivi formativi specifici;

    3. il profilo professionale alla cui formazione il Corso è finalizzato e gli sbocchi professionali;

    4. le dimensioni della potenziale domanda studentesca;

    5. le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;

    6. le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili;

    7. l’analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi.

    Art. 10/4. Valutazione

    1. L’Accademia provvede alla valutazione della qualità e dei risultati dell’attività didattica dei singoli corsi di Diploma di Specializzazione attraverso il Nucleo di Valutazione mediante.

    1. la rilevazione in forma anonima dei giudizi degli studenti sui singoli insegnamenti e sulle prestazioni didattiche delle docenze:

    2. l’analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;

    3. l’esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d’esame superate e di titoli rilasciati.

    Art. 10/5. Specializzandi

    1. Lo specializzando è tenuto a frequentare le lezioni e a partecipare alle attività pratiche, alle esercitazioni, alle attività laboratoriali e di tirocinio, nonché ad ogni altra attività prevista dal piano di studi, approvato dal consiglio dipartimentale competente.

    2. Gli specializzandi, ove risultino titolari di borsa di studio, sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa.

    Art. 10/6. Organi del Corso di Specializzazione

    1. Sono organi del Corso di Specializzazione, presso il Dipartimento competente, il Coordinatore del Corso e il Consiglio di Corso.

    2. Il Coordinatore ha la responsabilità del funzionamento del Corso, è eletto dal Consiglio del Corso fra i docenti di prima fascia, e di seconda fascia, dura in carica tre anni ed è rinnovabile. Convoca il Consiglio di Corso e lo presiede; presenta annualmente al Consiglio di Corso e al Consiglio Accademico la relazione sul funzionamento del Corso, la sua strutturazione didattica, i risultati conseguiti, le attività svolte e la programmazione futura.

    3. Il Consiglio di Corso è composto da tutti i docenti cui sono affidati compiti e attività didattiche nel Corso e dalla rappresentanza di un specializzando designato per via elettiva dalla Consulta degli studenti.

    4. Il Consiglio di Corso di Specializzazione:

    1. programma e coordina le attività d’insegnamento e quelle necessarie per il conseguimento del Diploma finale;

    2. designa annualmente i tutori ai quali viene affidato il compito di guidare gli specializzandi nel percorso formativo;

    3. provvede, all’inizio di ogni anno, a ripartire attività e compiti dei docenti, d’intesa col Consiglio Accademico;

    4. elegge il Coordinatore del Corso;

    5. avanza proposte al Consiglio Accademico in merito all’attivazione di insegnamenti previsti nell’ordinamento didattico del corso;

    6. propone al Consiglio Accademico l’impiego di attrezzature, dotazioni, mezzi e personale al fine di organizzare nel modo più efficace le attività d’insegnamento e il loro coordinamento con le attività di ricerca del Dipartimento;

    7. approva i piani di studio e le attività professionalizzanti degli specializzandi dandone comunicazione al Consiglio Accademico;

    8. designa i componenti delle commissioni giudicatrici degli esami annuali e finali dandone comunicazione al Direttore dell’Accademia;

    9. riconosce, sulla base di idonea documentazione, le attività svolte dagli specializzandi presso strutture esterne anche straniere.

     

    Titolo VI. CORSI DI FORMAZIONE ALLA RICERCA ARTISTICA (DOTTORATI)

    Art. 11. Caratteristiche dei corsi 

    1. I Corsi di Formazione alla Ricerca (CFRA) sono finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca di alta qualificazione negli ambiti delle arti visive, delle arti applicate, della progettazione e delle nuove tecnologie, della conservazione e del restauro di beni culturali e artistici, delle teorie, metodologie, didattica e comunicazione delle arti. Le tematiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi a un settore artistico–disciplinare o a un’aggregazione di più settori.

    2. I Corsi di Formazione alla Ricerca (CFRA) possono essere istituiti in consorzio con altre istituzioni AFAM e Università, o in convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti di elevata qualificazione artistica, scientifica, culturale e tecnologica, nonché di strutture idonee.

    3. Il CFRA hanno durata triennale.

    4. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli ammessi ai CFRA possono godere di borsa di studio.

    Art. 11/1. Istituzione dei Corsi

    1. Le strutture dipartimentali di competenza, inclusi i centri di ricerca che venissero a costituirsi, propongono al Consiglio Accademico, l’istituzione di Corsi di Formazione alla Ricerca. Ogni proposta deve contenere:

    1. il tema della ricerca definito all’interno delle aree scientifico-disciplinari individuate dal MIUR;

    2. le finalità e le modalità di svolgimento del corso di formazione, corredato da programmi formativi, attività didattiche e relativi calendari;

    3. i requisiti di partecipazione al corso;

    4. le strutture utilizzabili;

    5. il piano di fattibilità finanziaria;

    6. le risorse economiche disponibili;

    7. le eventuali altre sedi accademiche o strutture universitarie con cui consorziarsi ed il loro apporto nel contesto didattico, organizzativo e finanziario;

    8. eventuali soggetti pubblici o privati con cui stipulare convenzioni per l’attivazione dei corsi;

    9. la composizione dei Consigli di Corso di Formazione alla Ricerca in cui siano presenti professori, di prima e seconda fascia, e di tutori, con documentata produzione artistica e scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso;

    10. l’indicazione del Coordinatore del Corso di Formazione individuato tra i docenti di prima fascia.

    2. Il Direttore dell’Accademia, ai sensi dell’art.5 del DPR 212/2005 previa approvazione con decreto del Ministro, istituisce i CFRA e provvede alla diffusione attraverso pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

    Art. 11/2. Organi dei Corsi 

    1. Sono organi del Corso di Formazione alla Ricerca artistica:

    1. Il Coordinatore del Corso di Formazione, scelto tra i docenti di ruolo di prima fascia e di seconda fascia fra i docenti delle Istituzioni che collaborano al Corso di Formazione alla ricerca, avente il compito di:

    • coordinare l’attività didattica dei dottorandi;

    • convocare il Consiglio di Corso e presiederlo;

    • comunicare al Direttore dell’Accademia, al Dipartimento ed alla Scuola, le deliberazioni assunte dal Consiglio di Corso;

    • autorizzare i dottorandi a recarsi presso le sedi accademiche consorziate o presso altre istituzioni o centri di ricerca, anche estere, per lo svolgimento delle attività di ricerca previste sulla base dell’attività programmata;

    • redigere la relazione finale sull’andamento del Corso di formazione a conclusione del Corso;

    • attestare la partecipazione alle attività previste dal Consiglio del Corso.

    1. Il Consiglio di Corso, formato da tutti i docenti che operano nel Corso medesimo, di cui almeno quattro di prima fascia, nonché da eventuali ricercatori afferenti, possiede il compito di:

    • definire articolatamente i curricula dei dottorandi tramite l’approvazione del piano di studi e di ricerca, stabilendo tempi e modalità delle verifiche intermedie;

    • organizzare i seminari di formazione di base e quelli di approfondimento su tematiche specifiche anche attraverso collaborazioni di docenti o esperti esterni;

    • designare i tutor che seguano la ricerca di ciascun dottorando anche esterni al Consiglio;

    • relazionare periodicamente sull’avanzamento delle attività di ricerca di ciascun dottorando verificandone l’avanzamento del progetto di ricerca e della tesi in ambito artistico, scientifico e metodologico;

    • proporre relazioni e convenzioni con Enti pubblici o privati per iniziative di sostegno ai Corsi di Formazione, ivi compresa l’assegnazione di borse di studio;

    • approvare la relazione annuale sulle attività di ricerca svolte dai dottorandi per l’ammissione agli anni successivi.

    Art. 11/3. Ammissione

    1. L’ammissione ai CFRA richiede il possesso del Diploma accademico di II livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e ritenuto idoneo.

    2. Il bando di concorso per l’ammissione è emanato dal Direttore dell’Accademia ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Direttore ne invia tempestivamente comunicazione al MIUR per la diffusione a livello nazionale tramite mezzi informatici. Il bando di concorso indica:

    1. il numero complessivo dei candidati da ammettere, non inferiore a tre;

    2. il numero e l’ammontare delle borse di studio nella misura consentita dalle risorse interne dell’istituzione o rese disponibili dai soggetti eventualmente consorziati o convenzionati;

    3. le modalità di svolgimento delle prove di ammissione.

    Art. 11/4. Conseguimento del Diploma 

    1. La prova finale, di cui al successivo art. 17/5 del presente Regolamento, consiste nella realizzazione di un progetto di ricerca approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e/o di una tesi di Dottorato originale, discussi pubblicamente davanti ad una commissione formata dai docenti del Corso e dagli eventuali membri esterni all’istituzione esperti dell’area disciplinare di riferimento, nominata dal Direttore dell’Accademia.

    2. I contenuti e i requisiti della prova sono definiti nell’ordinamento didattico del corso deliberato dal Consiglio di Corso di formazione alla ricerca.

    Art. 11/5. Valutazione dei Corsi di Formazione alla Ricerca Artistica

    1. I CFRA saranno valutati dal Nucleo di Valutazione sulla base dei seguenti criteri:

    1. sussistenza dei requisiti di idoneità per l’istituzione del CFRA;

    2. rispondenza del corso agli obiettivi del tema di ricerca proposto anche in relazione agli sbocchi professionali ed al livello di formazione dei dottorandi;

    3. programmi di “didattica strutturata” per la Formazione alla Ricerca con forte integrazione fra il campo delle conoscenze specialistiche e quello delle metodologie della ricerca artistica;

    4. aggregazione di competenze, strutture, risorse materiali e umane dell’Accademia attraverso la costituzione di specifici poli artistici che facciano emergere le potenzialità di eccellenza didattica e di ricerca dell’Accademia in relazione al comprensorio in cui opera;

    5. proiezione, in ambito internazionale, mediante previsione di percorsi congiunti con Accademie straniere e/o con periodi di studio-ricerca all’estero della durata di un anno o di due semestri;

    6. convenzionamento con altre istituzioni accademiche o universitarie, italiane o straniere, o con soggetti, pubblici o privati, in possesso di requisiti di alta qualificazione culturale ed artistica per una co-progettazione e co-gestione dello specifico percorso formativo in modo da assicurare ai dottorandi periodi di formazione nell’ambito di gruppi di ricerca specializzati.

     

    TITOLO VII. MASTER ACCADEMICI

    Art. 12. Caratteristiche dei Corsi

    1. Il Corso di Master Accademico è un Corso di Perfezionamento artistico e di alta formazione permanente previsto dal comma 7 dell’art 3 del DPR 212, la cui durata può essere semestrale, annuale, biennale a seconda del progetto didattico-professionale.

    2. L’Accademia può attivare Master di I livello (MA1), destinati a studenti in possesso di Diploma accademico di I livello, e Master di II livello (MA2), destinati a studenti in possesso di Diploma di II livello.

    Art. 12/1. Attivazione del Master Accademico

    1. Un Corso di Master Accademico di I o di II livello viene istituito su proposta del Consiglio di Scuola competente. La proposta, comprensiva dell’ordinamento didattico, viene approvata dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza, unitamente alla relazione del Nucleo di Valutazione, e trasmessa al Ministero per la verifica della congruità con le apposite linee guida predisposte dal CNAM.

    2. Un Corso di Master viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:

    1. la denominazione e gli obiettivi formativi specifici;

    2. il profilo professionale alla cui formazione il Master è finalizzato;

    3. le dimensioni della domanda studentesca potenziale;

    4. le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;

    5. le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie e quelle

    1. disponibili;

    1. il piano di fattibilità del Master.

    3. L’attivazione del Master e il relativo decreto direttoriale devono indicare:

    1. l’ordinamento didattico del Corso in termini di insegnamenti, attività formative e laboratoriali con relativi CFA;

    2. la durata e il periodo di svolgimento del Master;

    3. il numero massimo di partecipanti;

    4. le modalità di accesso dei partecipanti;

    5. l’ammontare delle quote di iscrizione;

    6. la sede di svolgimento del Master che può essere anche diversa da quella dell’Accademia;

    7. il nome del docente Responsabile e la composizione del Consiglio di Corso.

    4. La ripetizione del Master in periodi successivi è subordinata ad una sua valutazione ed alla conseguente approvazione da parte del Consiglio di Corso, del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sulla base della relazione del Nucleo di Valutazione.

    Art. 12/2. Conseguimento del Diploma di Master Accademico

    1. Per conseguire il Diploma di Master Accademico lo studente deve aver acquisito non meno di 60 o 120 CFA relativamente alla durata annuale o biennale del Master, in aggiunta a quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo Master Accademico, fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

    2. La prova finale, di cui al successivo art. 17 del presente Regolamento, consiste nella realizzazione di un progetto artistico-culturale finalizzato agli obiettivi formativi del Master approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e saggio grafico-scrittografico, sotto la cura di due diversi relatori, che dimostri l’acquisita preparazione artistico-professionale inerente alle finalità del corso. La discussione avrà luogo pubblicamente davanti ad una commissione di almeno cinque docenti designati dalla struttura dipartimentale competente e nominata dal Direttore dell’Accademia.

    3. I contenuti ed i requisiti della prova sono definiti nell’ordinamento didattico del corso deliberato dal Consiglio di Scuola competente, approvato dal Consiglio Accademico.

    Art. 12/3. Strutture didattiche di produzione e di ricerca

    1. Il Corso è organizzato e seguito dai seguenti organismi:

    1. il Direttore del Master che vigila sul corretto funzionamento del corso, assume la responsabilità della sua gestione e presenta al Consiglio Accademico la relazione finale sui risultati conseguiti.

    2. Il Consiglio del Master, composto dai docenti interessati i quali, oltre alla funzione didattica, esercitano, nell’ambito del corso, una funzione di coordinamento organizzativo delle attività formative e laboratoriali.

    Art. 12/4. Finanziamento 

    1. Al finanziamento delle spese connesse alla gestione ed al funzionamento del Master si provvede con introiti derivanti dall’imposizione di quote d’iscrizione e contributi a carico degli iscritti, nonché con risorse, e sovvenzioni, provenienti da Enti ed Istituzioni esterne, anche sotto forma di attività di sponsorizzazione.

     

    Titolo VIII. CORSI DI PERFEZIONAMENTO, AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE

    Art. 13. Corsi di Perfezionamento

    1. Il Corso di Perfezionamento ha l’obiettivo di fornire una specifica preparazione in particolari ambiti artistici e professionali.

    2. Il Corso di Perfezionamento si caratterizza per una durata massima di due anni, per un numero massimo di 120 CFA e per la flessibilità del suo ordinamento.

    3. Per l’ammissione al Corso di Perfezionamento è previsto il possesso del Diploma di I o II livello, a secondo delle peculiarità enunciate dal bando di ammissione.

    4. L’ordinamento degli studi può prevedere il possesso di un’adeguata preparazione iniziale da verificarsi tramite opportune prove di ammissione o di verifica.

     

    Art. 13/1. Progettazione del corso 

    1. Un Corso di Perfezionamento viene proposto dalla struttura dipartimentale interessata sulla base di un progetto ove siano definiti:

    1. denominazione e obiettivi formativi specifici del corso;

    2. il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato e le prospettive di sbocco professionale;

    3. le dimensioni della potenziale domanda studentesca;

    4. le competenze di docenze necessarie e quelle disponibili;

    5. le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie e quelle disponibili;

    6. il piano di fattibilità.

    Art. 13/2. Attivazione del corso 

    1. Il Corso di Perfezionamento viene proposto dalla struttura didattica dipartimentale, approvato dal Consiglio Accademico nonché dal Consiglio di Amministrazione, per quanto di sua competenza, ed emanato con decreto direttoriale.

    2. Il decreto di attivazione deve indicare:

    1. l’ordinamento didattico del corso in termini di obiettivi formativi, di insegnamenti e di attività didattiche con relativi CFA;

    2. durata del corso e numero massimo di partecipanti;

    3. modalità di selezione dei partecipanti;

    4. ammontare delle quote d’iscrizione;

    5. sede e periodo di svolgimento del corso;

    6. nominativo del docente responsabile e composizione del Consiglio di Corso;

    7. prove per il rilascio dell’attestato.

    Art. 13/3. Organi del corso 

    1. Il Corso di Perfezionamento è organizzato nei seguenti organi:

    1. il Responsabile, indicato tra i docenti di ruolo di prima e seconda fascia, nominato con decreto direttoriale, che vigila sul corretto ed efficiente funzionamento del corso, assume la responsabilità di gestione e presenta al Consiglio Accademico la relazione conclusiva sui risultati conseguiti;

    2. il Consiglio di Corso, composto dai docenti che svolgono attività didattica sul Perfezionamento, esercitando altresì funzione di coordinamento organizzativo delle attività formative, stage e laboratoriali.

    2. Svolgono insegnamento nel Corso di Perfezionamento i professori di prima e seconda fascia, i docenti a contratto ed esperti di comprovata qualificazione artistico-culturale nell’ambito delle discipline del corso.

    Art. 13/4. Finanziamento 

    1. Al finanziamento delle spese connesse alla gestione ed al funzionamento del Corso di Perfezionamento si provvede con introiti derivati dall’imposizione di quote d’iscrizione e contributi a carico degli iscritti, nonché con risorse e sovvenzioni provenienti da Enti e Istituzioni esterne, anche sotto forma di attività di sponsorizzazione.

    Art. 13/5. Attestato di frequenza

    1. A conclusione dei corso, agli iscritti che, a giudizio del Consiglio di Corso, abbiano svolto le attività previste dal programma didattico-formativo ed abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti nel Decreto istitutivo del Corso, è rilasciato un attestato finale di frequenza a firma del Direttore dell’Accademia e del Professore Responsabile del Corso.

    2. La carriera accademica degli iscritti ai Corsi di Perfezionamento è disciplinata dalle regole fissate nel presente articolo, nel decreto istitutivo e nel Manifesto degli Studi e, per quanto applicabili, nel titolo del presente Regolamento relativo agli studenti dei corsi di Diploma di I e di II livello.

    Art. 13/6. Ulteriori strutture didattiche 

    1. Ai sensi dell’art. 2, comma 7 della Legge 508/99 e dell’art. 12, punto 5. dello Statuto, l’Accademia può attivare, in regime di convenzione con altre Istituzioni dell’AFAM e con Istituzioni universitarie, specifici percorsi formativi.

     

    TITOLO IX. SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI

    Art. 14. Attività integrative

    1. Allo scopo di favorire l’assolvimento di debiti formativi, le strutture didattiche possono programmare annualmente, sentito il Consiglio Accademico, l’istituzione di attività formative integrative e propedeutiche svolte dai docenti sulla base dell’ampliamento dell’impegno didattico e tutoriale, nelle forme previste dal Contratto Integrativo d’Istituto per le attività aggiuntive d’insegnamento e funzionali all’insegnamento.

    2. Dette attività, deliberate con decreto direttoriale, possono essere svolte all’interno dei preesistenti corsi serali e propedeutici.

    Art. 14/1. Corsi di Formazione, stage e seminari

    1. L’Accademia ha facoltà di organizzare stage e seminari in regime di collaborazione, e di scambio, con altre istituzioni accademiche e universitarie, con enti ed istituzioni artistico-culturali e di servizio in ambito nazionale ed internazionale.

    2. L’Accademia ha altresì la facoltà di organizzare, anche in regime “conto terzi”, attività di stage, seminariali e corsi di formazione per una durata non superiore a quaranta ore, su richiesta di enti ed istituzioni negli ambiti di propria pertinenza.

    1. Lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti viene deliberato dal Consiglio Accademico ed attivato con decreto direttoriale che prevede:

    • durata del corso o dello stage;

    • numero minimo e massimo di partecipanti;

    • quote di iscrizione;

    • sede e periodo di svolgimento;

    • un coordinatore.

    1. Dette attività debbono essere totalmente finanziate da soggetti esterni.

    Art. 14/2. Attività di tirocinio post-diploma

    1. L’Accademia di Belle Arti di Brera può attivare attività di tirocinio post-diploma negli ambiti formativi di propria competenza. I Tirocini Formativi Attivi (TFA) abilitanti per l’insegnamento sono disciplinati dal DM 249/2010.

    Art. 14/3. Corsi e attività di perfezionamento all’estero

    1. I concorsi per il conferimento di borse di studio per la frequenza di corsi e attività di perfezionamento presso istituzioni accademiche e universitarie estere sono banditi dall’Accademia di Belle Arti di Brera sulla base della disponibilità delle risorse e secondo norme attuative ministeriali recepite da apposita normativa.

    Art. 14/4. Attività culturali ed integrative

    1. L’Accademia organizza attività culturali di produzione e di ricerca nonché attività espositive ed editoriali finalizzate alla valorizzazione dell’istituzione. Un’apposita commissione, nominata dal Consiglio Accademico, predispone annualmente la programmazione delle attività che saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione; detta Commissione si doterà di un proprio regolamento.

     

    Titolo X. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

    Capo I - Programmazione, coordinamento e verifica

    Art. 15. Programmazione didattica

    1. Ai sensi dell’art. 17, lett. b. dello Statuto, il Consiglio Accademico è l’organo preposto al piano di sviluppo triennale dell’attività didattico-culturale e scientifica, alla programmazione didattica annuale ed all’approvazione del Manifesto degli Studi.

    2. Per la programmazione didattica annuale e il Manifesto degli Studi il Consiglio Accademico si avvale della collaborazione delle strutture didattiche collegiali, dei Dipartimenti, delle Scuole e dei Corsi, nonché del servizio di Tutorato e orientamento, che avanzano, ciascuno per le proprie competenze, entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico medesimo e, comunque, entro i tempi necessari all’avvio delle attività, motivate proposte in merito ai seguenti strumenti di programmazione:

    1. integrazioni e modifiche al piano di studi annuale;

    2. piano di copertura degli insegnamenti;

    3. piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e relativo orario;

    4. piano delle dotazioni strumentali e dei materiali didattici necessari allo svolgimento delle attività formative;

    5. piano delle prove di accesso, delle verifiche d’esame e delle prove finali.

    3. Gli strumenti di programmazione didattica annuale possono essere aggiornati dal Consiglio Accademico in corso d’anno in caso di situazioni non prevedibili all’atto della loro approvazione.

    Art. 15/1. Incompatibilità

    1. L’incarico di responsabile di una struttura didattica è, in linea di principio, incompatibile con altri incarichi di responsabile di altre strutture didattiche. Eventuali cumuli di incarichi direttivi saranno valutati dal Dipartimento ed autorizzati dal Consiglio Accademico. È escluso dal principio di incompatibilità il personale docente afferente ad un Dipartimento, Scuola o Corso formato da un numero minimo di docenti di ruolo. Le eccezioni che si rendessero necessarie per i Dipartimenti o le Scuole con esiguo numero di docenti verranno disciplinate dai Regolamenti Didattici interni dei Dipartimenti e delle Scuole e verranno sottoposte all’approvazione del Consiglio Accademico.

    Art. 15/2. Piano degli studi annuale

    1. Il piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento dei corsi di studio, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti e delle attività formative per ciascuno degli anni di durata ordinaria del corso stesso, indicandone il peso in termini di CFA, di ore di lezione, di laboratorio e di esercitazioni nonché i periodi didattici di svolgimento.

    2. Il piano di studi annuale è approvato dal Consiglio Accademico ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e definito, ogni anno, nel rispetto dell’ordinamento didattico compreso nel presente Regolamento e nel Regolamento Didattico del corso di studio.

    Art. 15/3. Piano di copertura degli insegnamenti

    1. Il Direttore, con delibera del Consiglio Accademico, sentiti i Dipartimenti, le Scuole e i Corsi, definisce le modalità d’individuazione dei docenti responsabili degli insegnamenti previsti dal Piano annuale degli studi per l’A.A. di riferimento.

    2. Sulla base del piano, il Direttore, sentiti i Dipartimenti, le Scuole e i Corsi, definisce il bando per gli affidamenti delle discipline che non risultano coperte, distinto fra affidamenti interni e affidamenti esterni. Di norma il bando ha validità triennale.

    3. Il bando elenca gli insegnamenti per cui si cerca copertura con l’indicazione del numero dei CFA, il numero delle ore di lezione richieste, gli obiettivi formativi specifici degli insegnamenti da ricoprire.

    Art. 15/4. Piano di utilizzo degli spazi e degli orari

    1. Il piano di utilizzo degli spazi e degli orari definisce la disponibilità degli spazi da destinarsi alle attività didattiche e di studio nonché i rispettivi orari di utilizzo.

    2. Il piano individua per ciascun insegnamento attivato la denominazione esatta della disciplina, il nome del docente, l’orario e l’aula, il giorno di inizio e di conclusione delle lezioni. Per ogni docente sarà indicata la sede di ricevimento degli studenti e l’indirizzo di posta elettronica.

    Art. 15/5. Manifesto annuale degli Studi

    1. Entro il 30 luglio di ogni anno il Consiglio Accademico e, per quanto di sua competenza, il Consiglio di Amministrazione, approvano il Manifesto annuale degli Studi che comprende:

    1. il piano annuale di ciascun Corso di studio;

    2. le modalità di accesso degli studenti;

    3. le modalità di immatricolazione e d’iscrizione;

    4. i termini delle iscrizioni alle eventuali prova di ammissione;

    5. i termini e le modalità dell’eventuale accertamento della preparazione iniziale;

    6. l’ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovute dagli studenti.

    2. I Regolamenti delle strutture didattiche stabiliscono tempi e modalità di presentazione delle proposte circa le lettera a., b., d., e. del presente articolo da inoltrare al Consiglio Accademico entro il 15 luglio di ogni A.A. per le opportune deliberazioni.

    3. Il Manifesto annuale degli Studi viene pubblicato all’Albo dell’Istituto e per via telematica, nonché distribuito alle strutture didattiche e al servizio Tutorato e orientamento per gli studenti che ne facciano richiesta entro il 10 settembre di ogni A.A.

    Art .15/6. Coordinamento delle attività didattiche

    1. Ferma restando la libertà di docenza sancita dallo Statuto, le attività didattiche vengono coordinate in termini di programmi d’insegnamento, di organizzazione dei percorsi formativi, di utilizzazione delle risorse, di calendarizzazione delle attività.

    2. Il coordinamento delle attività all’interno del singolo corso di studio viene curato dagli organi del corso medesimo. A tal fine, l’organo collegiale del corso viene riunito entro il 15 luglio di ogni A.A. per definire le proposte inerenti la programmazione didattica e la definizione dei relativi piani. L’organo collegiale si riunisce altresì prima dell’inizio dell’anno accademico per verificare l’adeguatezza e la coerenza dei programmi d’insegnamento proposti dai docenti con le finalità del corso di studio.

    3. Il coordinamento delle attività tra i corsi di studio attivati nell’ambito di una medesima struttura didattica compete all’organo collegiale della struttura didattica medesima.

    4. Il coordinamento delle attività dei corsi di studio attivati dalle varie strutture didattiche compete al Consiglio Accademico.

    5. A tal fine, nelle sedute dedicate alla definizione dei piani triennali di sviluppo nonché alla programmazione annuale e al Manifesto degli Studi, il Consiglio Accademico potrà essere esteso, a titolo consultivo, e solo in alcuni casi, ai responsabili delle diverse strutture didattiche.

    Art. 15/7. Verifica dei risultati delle attività formative

    1. L’Accademia di Belle Arti di Brera si pone l’obiettivo di garantire il conseguimento del titolo di studio entro la durata ordinaria prevista dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, riducendo al minimo possibile il numero degli abbandoni.

    2. La verifica per il conseguimento di tale obiettivo avviene attraverso il monitoraggio e il controllo dei percorsi di studio degli studenti che consentano di evidenziare situazioni critiche sia per quanto attiene i processi di apprendimento degli studenti medesimi, sia in ordine a disfunzioni organizzative, a carichi di studio non adeguatamente distribuiti nei vari periodi didattici, ad una non soddisfacente corrispondenza fra CFA assegnati ai vari insegnamenti e programmi effettivamente svolti, a differenze qualitative nelle prestazioni didattiche dei docenti o a difformità di impostazioni valutative dei docenti in merito al profitto degli studenti.

    3. I Consigli di Corso, attraverso i docenti responsabili delle strutture didattiche, presentano al Consiglio Accademico una relazione annuale diretta a valutare i risultati delle attività formative.

    Capo II - Attribuzione compiti didattici

    Art. 16. Forme didattiche

    1. Le attività didattiche svolte dall’Accademia di Belle Arti di Brera possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente nonché le forme didattiche di tipo sperimentale ritenute opportune dal singolo docente in attuazione della sperimentazione didattica prevista.

    2. In ogni caso, gli insegnamenti debbono essere impartiti sotto forma di lezioni e/o di esercitazioni laboratoriali, di moduli e di altre forme didattiche nel rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti didattici e dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.

    Art. 16/1. Corsi d’insegnamento

    1. I corsi ufficiali d’insegnamento, di base, caratterizzanti, affini e integrativi, vengono organizzati dalle strutture didattiche competenti nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti dal DPR 212/05 e dalla successiva decretazione in materia.

    2. Le discipline che costituiscono i corsi d’insegnamento possono essere di durata pluriennale o annuale. Le discipline di durata pluriennale comportano programmi diversi per ogni annualità.

    3. Le discipline possono articolarsi in moduli corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all’interno del programma d’insegnamento. I moduli possono costituire corsi integrati.

    Art. 16/2. Esercitazioni e laboratori didattici

    1. Le esercitazioni consistono in attività con le quali si sviluppino esemplificazioni ed applicazioni di principi e metodi presentati con lo scopo di chiarire i contenuti delle lezioni.

    2. Le attività di laboratorio sono attività formative strettamente connesse ed integrate alla disciplina di riferimento. Esse vengono svolte dallo studente dietro la diretta supervisione del docente o del tutor didattico.

    Art. 16/3. Seminari didattici

    1. Il seminario didattico è un’attività formativa consistente nella partecipazione dello studente ad incontri in cui siano presentati, discussi ed approfonditi temi oggetto degli insegnamenti, sotto la supervisione di un docente.

    Art. 16/4. Tirocini

    1. Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica dell’Accademia, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto d’insegnamento.

    2. La durata del tirocinio è proporzionata alle esigenze di apprendimento di un particolare argomento oggetto dell’insegnamento o delle finalità formative del corso di studio.

    3. Le attività di tirocinio presso strutture esterne richiedono la previa stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità si svolgimento dello stesso, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore.

    4. La convenzione è approvata, su proposta della struttura didattica competente, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

    Art. 16/5. Compiti didattici dei docenti

    1. Ai fini:

    • dell’inquadramento dei docenti nei settori disciplinari d’appartenenza,

    • dell’espletamento delle loro funzioni da parte dei docenti,

    • dell’attribuzione dei compiti didattici, di ricerca e di produzione ordinari e aggiuntivi nonché della piena utilizzazione dei docenti,

    • della determinazione dell’orario di servizio dei docenti,

    • della libertà d’insegnamento e di coordinamento dei programmi con le strutture didattiche,

    il presente Regolamento rinvia a quanto previsto dal CCNL vigente nella specifica sezione relativa al personale docente.

    2. I docenti sono tenuti ad assicurare un numero di ore di ricevimento degli studenti secondo modalità stabilite dalle strutture didattiche di riferimento approvate dal Consiglio Accademico.

    3. Ogni docente può impartire un solo insegnamento per ogni corso di studio. È data tuttavia facoltà ai Dipartimenti ed alle Scuole di concedere, su richiesta, deroghe motivate.

    4. Per ogni insegnamento o modulo deve essere tenuto, a cura del docente, un registro, vidimato dal Direttore, delle attività didattiche svolte. In esso vengono annotati, volta per volta, gli argomenti delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e dei seminari con relativa firma del docente.

    5. Il registro, che fa fede ai fini del computo del monte orario del singolo docente, deve essere consegnato alla Direzione entro quindici giorni successivi alla conclusione dei corsi. Ogni docente è tenuto altresì ad esibire il registro, su richiesta del Direttore, anche durante lo svolgimento dei corsi.

    Art. 16/6. Modalità di copertura degli insegnamenti

    1. Gli insegnamenti, con riferimento ad uno specifico corso di studio, possono essere coperti per:

    1. titolarità;

    2. supplenza;

    3. affidamento interno;

    4. contratto.

    2. Gli insegnamenti sono coperti annualmente sulla base della programmazione didattico-formativa proposta dalle strutture didattiche e approvata dal Consiglio Accademico.

    3. Un insegnamento è coperto mediante titolarità quando esso è impartito da un docente di ruolo che è incardinato in quell’insegnamento o quando è tenuto da un docente incardinato nel settore disciplinare di cui l’insegnamento fa parte.

    4. Un docente incardinato in un settore disciplinare è tenuto a coprire l’insegnamento o gli insegnamenti del settore di riferimento.

    5. Un docente incardinato in un settore disciplinare può essere chiamato a ricoprire un insegnamento in altro settore previo suo consenso e previa certificazione delle competenze.

    6. Un insegnamento è coperto per supplenza quando viene attribuito un posto in organico mediante valutazione per soli titoli previa pubblicazione di un bando ufficiale almeno un mese prima dell’inizio del corso.

    Le responsabilità didattiche conseguenti all’attribuzione della supplenza comprendono lezioni frontali, esercitazioni, attività di laboratorio e qualunque altra attività didattica inerente l’insegnamento cui si aggiungono gli impegni legati alle verifiche di profitto, alle prove finali ed al ricevimento degli studenti. Il supplente è tenuto a svolgere l’insegnamento secondo gli obiettivi formativi specifici di esso definiti dal Regolamento Didattico di Corso e secondo il programma didattico approvato dalla struttura didattica competente.

    7. L’affidamento viene attribuito a professori di ruolo che, con loro espresso consenso, assumono la responsabilità di un ulteriore insegnamento in aggiunta a quello di titolarità.

    Le responsabilità didattiche conseguenti all’attribuzione dell’affidamento comprendono lezioni frontali, esercitazioni, attività di laboratorio e qualunque altra attività didattica inerente l’insegnamento, cui si aggiungono gli impegni legati alle verifiche di profitto, alle prove finali e al ricevimento degli studenti.

    8. Un insegnamento è coperto per contratto quando, essendo state esperite infruttuosamente le procedure per la copertura di un insegnamento per titolarità, supplenza, affidamento o utilizzazione, si rende necessario ricorrere alla collaborazione di professionalità esterne di comprovata qualificazione ed esperienza, selezionate sulla base di un bando ufficiale. Con il docente viene stipulato un contratto di diritto privato.

    Le responsabilità didattiche conseguenti all’attribuzione di un insegnamento a contratto comprendono lezioni frontali, esercitazioni, attività di laboratorio e qualunque altra attività didattica inerente l’insegnamento cui si aggiungono gli impegni legati alle verifiche di profitto, alle prove finali ed al ricevimento degli studenti. Il docente a contratto è tenuto a svolgere l’insegnamento secondo gli obiettivi formativi specifici di esso definiti dal Regolamento Didattico di Corso e secondo il programma didattico approvato dalla struttura didattica competente.

    9. Per la copertura degli insegnamenti di cui alle lettera c., e d. si procede attraverso il meccanismo della valutazione dei titoli.

    10. Per la copertura degli insegnamenti di cui alla lettera b., si procede per bando di concorso con formazione di specifiche graduatorie.

    11. Per supplenze, la valutazione dei titoli vengono costituite apposite Commissioni di Valutazione, formate, complessivamente, da cinque docenti di prima e seconda fascia, presiedute dal Direttore o suo delegato. Le Commissioni di Valutazione, nominate dal Direttore, su indicazione del Consiglio Accademico, dovranno essere formate da almeno un docente del medesimo settore disciplinare dell’insegnamento in oggetto e da docenti di settori disciplinari affini, o corrispondenti, anche di altre Accademie.

    Di ogni valutazione verrà redatta specifica verbalizzazione autonoma per ciascun commissario relativa ai titoli presentati secondo:

    1. contenuti artistico-culturali e scientifici dell’insegnamento;

    2. impianto didattico-metodologico;

    3. esperienze didattico-formative maturate in ambito accademico o universitario a livello nazionale o internazionale;

    4. ricerche ed attività di produzione specifiche anche di carattere sperimentale, interdisciplinare e multidisciplinare di particolare interesse.

     

    12. I bandi di concorso di cui al precedente comma 11 dovranno indicare, tra l’altro, il settore disciplinare di riferimento nonché la declaratoria, gli specifici contenuti dell’insegnamento, le indicazioni metodologiche ed i programmi didattici proposti, nonché i criteri di valutazione e i punteggi assegnati per ciascuna tipologia di valutazione. Potranno essere assunti i criteri previsti dalle O.M. vigenti per incarichi a tempo determinato; in tal caso ne verrà fatto specifico riferimento nei bandi.

    Capo III - Accertamento della preparazione degli studenti

    Art. 17. Accertamento della preparazione degli studenti

    1. L’accertamento della preparazione di base degli studenti avviene con i seguenti strumenti:

    1. prove di ammissione ai corsi di studio;

    2. prove di accertamento della preparazione iniziale;

    3. prove di profitto, distinte in prove di valutazione intermedia (revisioni) ed esami di profitto;

    4. prove finali.

    2. A ciascuna delle prove di cui al comma 1 corrispondono altrettante procedure di accertamento.

    3. In particolare, il numero, le caratteristiche, le modalità di svolgimento delle prove di valutazione intermedia sono stabilite dai docenti interessati nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti delle strutture didattiche. Fermo restando che le prove di valutazione intermedia (revisioni) non sono oggetto di registrazione ufficiale nella carriera accademica dello studente ma solo di verbalizzazione interna da parte del docente, all’inizio di ogni corso, i docenti sono comunque tenuti a comunicare agli studenti le prove di valutazione intermedia (revisioni) eventualmente previste.

    4. L’accertamento del profitto individuale dello studente viene espresso, a seguito di opportune prove, mediante una votazione in trentesimi. Gli esami finali di profitto di ogni corso sono ordinati in modo da accertare la preparazione del candidato nella disciplina su cui verte l’esame. L’accertamento viene effettuato valutando lo svolgimento dell’esame conclusivo con gli esiti delle eventuali prove di valutazione intermedia (revisioni) previste.

    5. Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da tre docenti, tra cui il docente responsabile delle disciplina in qualità di presidente, designata dal Direttore dell’Accademia su proposta del responsabile della struttura didattica di riferimento.

    6. L’accertamento del profitto è attuato sulla base di un piano di prove d’esame per i corsi di I e di II livello che deve prevedere almeno tre sessioni distribuite nel corso dell’A.A. secondo le indicazioni della struttura didattica competente approvate dal Consiglio Accademico. Le sessioni debbono indicare la data d’inizio e di conclusione degli appelli e vengono comunicate ufficialmente almeno sessanta giorni prima del loro svolgimento. Di norma, le sessioni d’esame sono: sessione estiva (giugno-luglio); sessione autunnale (settembre-ottobre) sessione invernale (febbraio) e debbono concludersi entro il 30 aprile dell’A.A. successivo. Sessioni straordinarie possono essere autorizzate di volta in volta dal Consiglio Accademico dietro motivata proposta delle strutture didattiche. Per ciascuna sessione è previsto almeno un appello di ogni disciplina. Nel caso di più appelli della medesima disciplina in una stessa sessione, deve trascorrere un lasso di tempo di almeno venti giorni tra un appello e l’altro.

    7. La data di un appello di esame non può essere anticipata e può essere posticipata solo per grave e giustificato motivo. In ogni caso, deve esserne data comunicazione agli studenti mediante affissione all’albo e per via informatica almeno quindici giorni prima della data prevista nel calendario, salvo casi di forza maggiore.

    8. Nel caso di prova scritta, i candidati verranno informati della data di svolgimento e della durata della prova almeno sette giorni prima. Gli studenti hanno diritto d’accesso agli elaborati prodotti della prova scritta ed alla discussione sui medesimi con il presidente di commissione.

    9. L’esame finale di profitto deve svolgersi all’interno di ogni sessione e non può, in ogni caso, essere effettuato durante lo svolgimento delle lezioni del relativo insegnamento.

    10. La sessione degli esami finali di profitto ha inizio almeno sette giorni dopo la conclusione o la sospensione dell’ordinaria attività didattica.

    11. Per insegnamenti ad elevato numero di iscritti il Consiglio Accademico può autorizzare lo svolgimento di pre-appelli dietro motivata richiesta del responsabile della struttura didattica di riferimento. I pre-appelli devono comunque rientrare all’interno della sessione degli esami di profitto che potrà, in tal caso, essere anticipata.

    12. Gli esami finali di profitto sono pubblici e pubblica è la comunicazione del voto finale.

    13. L’esame finale di profitto s’intende superato quando lo studente consegue una votazione minima di almeno 18/30. Ove consegua il voto massimo può essere concessa la lode.

    Art. 17/1. Ammissione agli esami di profitto

    1. Per essere ammesso agli esami finali di profitto lo studente deve:

    1. essere in regola con l’iscrizione al corso di studio tramite il pagamento delle relative tasse e contributi;

    2. essere in regola con gli obblighi di frequenza previsti per ogni singolo corso.

    2. Non è consentito ripetere un esame finale di profitto già sostenuto con esito positivo.

    3. Lo studente può sostenere, nel corso dell’A.A., tutti gli esami finali di profitto relativi agli insegnamenti del proprio curriculum e del piano di studi individuale, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e degli eventuali vincoli definiti dalla struttura didattica competente.

    4. Lo studente non può sostenere esami finali di profitto relativi a corsi che non siano attivati nell’A.A. di svolgimento, salvo che si tratti di esami rientranti nel proprio curriculum o nel piano di studi individuale e di cui sia in difetto. In tal caso, lo studente ha diritto alla nomina di apposita commissione d’esame.

    5. Lo studente che in un esame finale di profitto non ottenga la votazione minima di 18/30, o si ritiri, potrà ripetere l’esame nell’appello immediatamente successivo.

    Art. 17/2. Commissione degli esami di profitto

    1. Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da tre docenti, tra cui il docente responsabile delle disciplina in qualità di presidente, designata dal Direttore dell’Accademia.

    2. I lavori della Commissione si svolgono sotto la responsabilità del Presidente. Il Presidente stabilisce altresì se i membri debbano operare congiuntamente o possano operare anche singolarmente. In ogni caso, la responsabilità della valutazione finale deve essere collegiale.

    3. La verbalizzazione dell’esito dell’esame finale di profitto è effettuata dal Presidente della Commissione che la sottoscrive. Lo studente ne prende atto sottoscrivendola a sua volta.

    4. La valutazione conclusiva dell’esame di profitto viene trascritta sia sul verbale che sul libretto personale dello studente

    Art. 17/3. Ammissione ai corsi di studio

    1. Per accedere ai corsi di studio dell’Accademia di Brera è necessario aver conseguito un titolo di Scuola superiore quinquennale.

    2. I corsi di studio presso l’Accademia di Belle Arti di Brera sono ad accesso programmato e ad accesso libero subordinato, comunque, a prerequisiti riconosciuti attraverso prove di accesso.

    3. - L’ammissione ai corsi di studio programmato è disposta dall’Accademia previo superamento di apposite prove di accesso per titoli e/o per esami o colloqui, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la pubblicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove.

    4. Ai fini del miglioramento dell’offerta formativa e della qualità degli studi anche tramite la corrispondenza tra numero degli studenti iscritti e numero dei posti disponibili in termini di dotazione di spazi, di attrezzature e di personale docente e ATA, il numero massimo di iscrizioni per corso viene deliberato annualmente dal Consiglio Accademico, sulla base delle relazioni tecniche, predisposte dalle strutture didattiche competenti, che evidenzieranno i seguenti elementi:

    1. disponibilità di Professori di prima e seconda fascia;

    2. disponibilità di aule e laboratori;

    3. monitoraggio delle immatricolazioni negli ultimi cinque anni;

    4. monitoraggio dei diplomi rilasciati negli ultimi cinque anni;

    5. possibilità di copertura di insegnamenti e corsi non in organico mediante affidamenti, utilizzazioni e contratti.

    5. Le procedure delle prove di accesso ai corsi di studio che prevedono un numero massimo di posti disponibili sono disciplinate dalle strutture didattiche competenti. Tali procedure sono pubblicate nel Manifesto degli Studi.

    Le strutture didattiche competenti possono stabilire contingenti di candidati esentati dall’eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti.

    I risultati di ammissione sono pubblicati all’Albo dell’Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell’esito dell’ammissione.

    6. I corsi di studio ad accesso libero sono tuttavia subordinati al possesso di prerequisiti riconosciuti attraverso prove di ammissione.

    Le strutture didattiche competenti definiscono e disciplinano le prove di ammissione ai singoli corsi di studio ad accesso libero e possono stabilire contingenti di candidati esentati dall’eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti. Procedure di ammissione ed esenzioni sono pubblicate sul Manifesto degli Studi.

    7. La Commissione per le prove di ammissione di ogni singolo corso di studio è proposta dal responsabile della struttura didattica competente ed approvata dal Direttore dell’Accademia. Per ogni seduta o sessione di lavoro della Commissione è redatto apposito verbale da firmarsi dai componenti la Commissione. Le strutture didattiche competenti forniscono informazioni sulla tipologia delle prove di ammissione che vengono altresì pubblicate sul sito dell’Istituto almeno trenta giorni prima del loro svolgimento.

    8. I risultati di ammissione prevedono tre valutazioni possibili: ammissione, non ammissione, ammissione con debito. Nel caso di ammissione con debito la commissione preciserà le modalità di assolvimento del debito attraverso un percorso propedeutico obbligatorio entro il primo anno accademico.

    9. I risultati di ammissione sono pubblicati sull’Albo dell’Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell’esito dell’ammissione.

    Art. 17/4. Accertamento della preparazione iniziale

    1. I Regolamenti Didattici dei singoli corsi di studio definiscono i requisiti per l’ammissione ai corsi, consistenti nelle conoscenze ed abilità che gli studenti debbono possedere per garantire un normale percorso di studi, ed individuano altresì i titoli di studio rilasciati dal sistema scolastico per i quali siano necessarie opportune prove per l’accertamento della preparazione iniziale e per la determinazione di eventuali obblighi formativi.

    Art. 17/5. Prova finale di Diploma

    1. I contenuti e le caratteristiche artistico-culturali delle prove finali di Diploma di I e II livello, di Specializzazione, di Perfezionamento, di Corsi di Formazione alla Ricerca artistica, di Master Accademici, sono definiti dal regolamento delle strutture didattiche di riferimento approvato dal Consiglio Accademico.

    2. Le prove finali di Diploma debbono comunque presentare le seguenti caratteristiche:

    1. un aspetto di produzione e ricerca artistica specifica delle discipline d’indirizzo;

    2. un aspetto di ricerca storico-teorica o metodologica, ovvero tecnico-artistica secondo connotazioni, contenuti e finalità delle specifiche discipline e comunque coerenti con il sapere artistico.

    3. Per tutte le prove finali di diploma sono previsti almeno tre appelli, uno per ogni sessione di esame, e dovranno concludersi entro il 30 aprile dell’A.A. successivo.

    4. Per poter sostenere la prova finale di diploma lo studente deve:

    1. aver frequentato il rispettivo corso di studio, avendo superato tutti i prescritti esami conclusivi di profitto e maturato conseguentemente il corrispondente numero di crediti;

    2. aver adempiuto a tutte le attività formative previste dall’Ordinamento didattico del Corso di Studio con il relativo conseguimento dei CFA;

    3. essere in regola con il pagamento delle tasse d’iscrizione e dei contributi.

    5. Per partecipare agli appelli degli esami di diploma nelle diverse sessioni, lo studente deve presentare domanda al Direttore entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico e provvedere al versamento dell’indennità della prova finale di Diploma stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Per gravi e giustificati motivi il Direttore può accogliere domande presentate oltre la scadenza dei termini e comunque almeno venti giorni prima della data di discussione delle tesi.

    6. La prova finale si svolge di norma attraverso la discussione, davanti ad apposita commissione giudicatrice formata da cinque docenti, di una copia della tesi che deve essere consegnata presso la Segreteria didattica dell’Accademia entro il termine stabilito dal Direttore completa delle firme del docente della tesi e del docente responsabile del progetto artistico.

    7. La prova finale del Diploma di I livello consiste in:

    a. una tesi di carattere artistico-progettuale consistente nella produzione di elaborati su un tema specificamente assegnato dal docente del corso della disciplina d’indirizzo cui lo studente risulta iscritto;

    b. una tesi di carattere storico-teorico o metodologico o tecnico-artistico, sotto forma di saggio breve, in una delle discipline comprese nel curriculum didattico o nel piano personale di studi. L’eventuale materiale di produzione artistica allegato alla tesi sarà funzionale allo specifico carattere della tesi.

    8. La prova finale di Diploma di II livello consiste nella discussione, davanti ad apposita commissione giudicatrice formata da cinque docenti, di una tesi costituita da una produzione artistica originale su specifico progetto integrato sotto l’aspetto laboratoriale, storico-critico e metodologico svolta sotto la giuda di due relatori, uno per la parte artistica, l’altro per la parte teorico-storico-critico o metodologica.

    9. La prova finale del Corso di Specializzazione consiste nella realizzazione di un progetto artistico e teorico-critico sotto forma di produzione e saggio grafico-scrittografico a cura di due differenti relatori, che dimostri la preparazione artistica e le capacità operative connesse alla specifica professionalità, discussa davanti ad una commissione di almeno cinque docenti.

    10. La prova finale del Corso di Formazione alla Ricerca Artistica consiste nella realizzazione di un progetto di ricerca approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e/o di una tesi di Dottorato originale, discussi pubblicamente davanti ad una commissione formata dai docenti del corso, dagli eventuali membri esterni all’istituzioni esperti nell’area disciplinare di riferimento, nominata dal Direttore dell’Accademia.

    11. La prova finale del Master Accademico consiste nella realizzazione di un progetto artistico e teorico-critico finalizzato agli obiettivi formativi del Master, approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e saggio grafico-scrittografico sotto la cura di due relatori, che dimostri l’acquisita preparazione artistico-professionale inerente le finalità dal corso, e discusso davanti ad una commissione di almeno cinque docenti.

    12. Il Relatore della prova finale deve essere, o essere stato al momento dell’assegnazione della tesi, un docente dell’Accademia.

    13. Il Docente relatore è tenuto a motivare e garantire il carattere artistico e/o scientifico e/o storico-critico e/o metodologico della ricerca svolta dallo studente, rendendone conto in sede di discussione della tesi onde porre la commissione giudicatrice in condizione di esprimere una valutazione oggettiva.

    Al fine di garantire una compiuta preparazione dello studente, il Relatore della tesi di carattere artistico-progettuale non può essere il medesimo della tesi di carattere teorico o storico-critico o metodologico.

    14. Il regolamento delle strutture didattiche di riferimento contemplerà la possibilità che, per sostenere la tesi in una determinata disciplina, questa debba o possa essere biennalizzata.

    15. Per la prova finale di Diploma di I e II livello, l’argomento di tesi deve essere assegnato dal professore relatore almeno all’inizio dell’ultimo anno accademico.

    16. Per la prova finale di Diploma di I e II livello è data facoltà al docente di presentare al candidato una rosa di argomenti sui quali svolgere la tesi. Comunque, in nessun caso, un docente è autorizzato ad accogliere argomenti di tesi non ritenuti pertinenti alle finalità culturali della disciplina.

    17. Nello svolgimento dell’argomento di tesi lo studente è tenuto a seguire rigorosamente l’impianto metodologico-culturale definito nonché il piano di lavoro impostato con i docenti relatori, comprese le previste revisioni e aggiornamenti. La mancata ottemperanza di ciò autorizza il docente, o i docenti relatori, a ritirare l’argomento di tesi e a respingere il lavoro dello studente con provvedimento formale al responsabile della struttura didattica di riferimento.

    18. La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi. Alla prova finale viene assegnato, dalla commissione giudicatrice, un punteggio complessivo da zero a dieci punti che va a sommarsi alla votazione di ammissione data dalla media dei voti conseguiti negli esami di profitto. Il punteggio a disposizione delle commissioni giudicatrici viene assegnato per il cinquanta per cento alla tesi di carattere artistico-espressivo e per il cinquanta per cento alla tesi di carattere storico-teorico o metodologico. La proposta di votazione finale viene avanzata alla commissione giudicatrice dai professori relatori. Nel caso di raggiungimento del punteggio di 110, su proposta del Presidente e su parere unanime della Commissione giudicatrice, può essere assegnata la lode nonché la eventuale segnalazione, in casi di assoluta e riconosciuta unanime eccellenza, della menzione di “studente eccellente” che viene riportata sul verbale di tesi e trasmessa al Consiglio Accademico per i riconoscimenti di merito.

    19. Le Commissioni giudicatrici sono composte - ad eccezione di quelle relative alla prova finale del Corso di Formazione alla Ricerca Artistica formate da tutti i docenti del corso - da cinque docenti compresi i docenti relatori, di cui almeno tre in organico, e vengono nominate dal Direttore dell’Accademia.

    20. Il Presidente delle Commissioni giudicatrici della prova finale è il Direttore o un suo delegato. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della commissione in qualità di correlatori, senza diritto di voto, esperti e ricercatori esterni. Della Commissione fanno sempre parte i professori relatori.

    21. La prova finale è sempre individuale. Il docente relatore può motivare lavori di tesi collettive (fino ad un massimo di due studenti) sul medesimo tema o argomento chiedendone autorizzazione ai responsabili delle strutture didattiche di riferimento. In ogni caso, il singolo studente, che deve indicare chiaramente le parti specificamente elaborate del lavoro di ricerca, otterrà comunque una valutazione individuale.

    22. Nella prova finale lo studente è approvato se consegue una votazione minima di 70/110. Nel caso di esito negativo la commissione giudicatrice stabilisce il periodo minimo che deve intercorrere fra la data della prova fallita e il successivo appello cui può presentarsi.

    23. I verbali dell’esame finale di Diploma, nei quali vengono riportate le valutazioni dei professori relatori e della Commissione, sono sottoscritti da tutti i componenti la Commissione giudicatrice partecipanti alla seduta.

    24. Lo studente che abbia concluso il proprio ciclo di esami e debba sostenere esclusivamente l’esame finale dovrà pagare una quota annua fissata dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, comunque inferiore a quella ordinaria.

    Capo IV - Qualità della didattica

    Art. 18. Attività di orientamento

    1. L’attività di orientamento si svolge in entrata, in modo da garantire allo studente una scelta ragionata e consapevole del corso di studio corrispondente all’interesse e alla vocazione dell’utente, e in uscita, in modo da fornire ai Diplomati, per quanto possibile, un utile inserimento nelle attività professionali sul territorio.

    2. L’attività di orientamento viene svolta sulla base di un piano annuale di orientamento predisposto da uno specifico servizio di orientamento e tutorato attivato dall’Accademia ed approvato dal Consiglio Accademico. Il servizio viene realizzato da un apposito gruppo di lavoro coordinato da un docente responsabile designato dal Consiglio Accademico. Il piano viene attuato in entrata con la collaborazione degli istituti di istruzione secondaria di II grado disciplinata da convenzioni e accordi e, in uscita, con attività di tirocinio e stage presso Istituti e aziende attinenti gli ambiti d’interesse dell’Accademia, previa stipula di convenzioni.

    3. Lo svolgimento di attività didattiche integrative di orientamento rientra nei compiti istituzionali dei docenti.

    4. L’Accademia organizza altresì attività di tutorato dirette a:

    1. contribuire all’orientamento degli studenti nel corso degli studi;

    2. migliorare la qualità delle condizioni di studio e di apprendimento;

    3. favorire la riduzione degli abbandoni, della durata media degli studi e il numero dei fuori corso, migliorando, nell’insieme, le caratteristiche qualitative della didattica;

    4. rimuovere gli ostacoli ad una proficua attività di studio e ad un’attiva partecipazione ai processi formativi accademici.

    5. L’attività di tutorato viene svolta sinergicamente all’attività di orientamento sulla base di un piano annuale predisposto da uno specifico servizio di orientamento e di tutorato attivato dall’Accademia ed approvato dal Consiglio Accademico. Il servizio viene realizzato da un apposito gruppo di lavoro e secondo le modalità di cui al precedente comma 2.

    6. Annualmente il Consiglio Accademico approva il piano individuale di attività didattiche integrative di tutorato e orientamento avendo cura che gli impegni siano equamente distribuiti tra i docenti.

    7. Le attività aggiuntive per attività di orientamento previste dal Contratto Integrativo Nazionale possono essere attribuite solo ai docenti che accettino gli impegni aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti alla generalità dei docenti, secondo quanto stabilito dal CIN e dal Contratto Integrativo d’Istituto.

    8. Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto dell’Accademia, le attività di orientamento e tutorato sono disciplinate da apposito regolamento e possono essere supportate da collaboratori amministrativi.

    Capo V - Responsabilità didattiche

    Art. 19. Individuazione delle responsabilità

    1. Le attività didattiche, formative ed integrative sono programmate, organizzate e gestite da strutture, organi e soggetti su cui ricade la responsabilità di una efficace attuazione dei fini istituzionali dell’Accademia.

    2. Le responsabilità sono attribuite:

    1. al Consiglio Accademico, per la programmazione ed il coordinamento delle iniziative didattiche;

    2. ai Dipartimenti, Scuole e Corsi di studio;

    3. ai docenti per lo svolgimento delle attività d’insegnamento nei limiti delle disposizioni e dei programmi definiti dagli organi collegiali delle strutture didattiche.

     

    Titolo XI. STUDENTI

    Capo I - Norme generali

    Art. 20. Rapporto formativo

    1. Con l’iscrizione lo studente s’impegna a versare tasse, contributi ed indennità previste dal Manifesto degli Studi per l’intero anno accademico, a seguire lezioni ed insegnamenti, a partecipare alle attività formative e laboratoriali previste, ad assolvere eventuali debiti formativi dipendenti da una non adeguata preparazione d’accesso, a superare le prove di accertamento del profitto per il numero di crediti previsti dal piano annuale degli insegnamenti. Assume altresì l’impegno ad osservare i regolamenti e le disposizioni interne dell’Accademia.

    2. L’iscrizione ai corsi di Diploma di I e II livello e di specializzazione si può ottenere solo in qualità di studente.

    3. Sono altresì equiparati agli studenti iscritti gli studenti ospiti nell’ambito di programmi di scambi internazionali, gli iscritti ai Corsi di Formazione alla Ricerca Artistica, ai Master accademici e ai corsi di Perfezionamento.

    4. Gli studenti equiparati di cui al precedente comma 4 sono esclusi dall’elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.

    5. Non è ammessa la contemporanea iscrizione a più corsi di Diploma, Diploma Specialistico e Corso di Formazione alla Ricerca artistica, né è ammessa la contemporanea iscrizione a corsi di Diploma di diverso livello.

    6. Lo studente può essere iscritto ad un determinato Corso di Diploma di I o II livello, di Diploma Specialistico o di Master in qualità di studente regolare ovvero di studente fuori corso. Lo studente è iscritto in qualità di regolare ad un determinato anno di corso quando gli anni di carriera accademica non superano gli anni della durata ordinaria del corso. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia ultimato la frequenza e gli esami di profitto né non abbia acquisito i crediti necessari al conseguimento del titolo entro la durata ordinaria del corso di studi.

    Art. 21. Immatricolazioni

    1. Le domande di immatricolazione ai corsi di Diploma di I e II livello, di Specializzazione, di Master e Perfezionamento sono indirizzate al Direttore dell’Accademia e debbono contenere le generalità complete secondo quanto previsto dal Manifesto annuale degli Studi.

    2. La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico e pubblicati sul Manifesto annuale degli Studi. Il Direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ritardo.

    Art. 21/1. Iscrizioni e libretti accademici personali

    1. Negli anni accademici successivi a quelli di immatricolazione, lo studente rinnova l’iscrizione al corso di studio mediante presentazione di specifica modulistica ed il versamento entro il termine stabilito pubblicato sul Manifesto annuale degli Studi.

    2. Il rinnovo dell’iscrizione effettuato oltre il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere autorizzato dal Direttore dell’Accademia.

    3. Lo studente che ha ottenuto l’immatricolazione, o l’iscrizione, ad anni accademici successivi a quelli d’immatricolazione non ha diritto in nessun caso alla restituzione di tasse, contributi ed indennità versate, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.

    4. Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico personale valido per tutta la durata della sua permanenza in Accademia in qualità di studente ed efficace come:

    1. documento di riconoscimento all’interno dell’Accademia e nei rapporti con le strutture e gli uffici del diritto allo studio;

    2. documento contenente il percorso didattico dello studente;

    3. documento comprovante l’iscrizione all’Accademia.

    5. Il libretto accademico personale non è invece valido come documento comprovante gli esami sostenuti.

    6. Ai soli fini di riconoscimento o di accesso ai servizi accademici può essere rilasciato un tesserino o una carta magnetica.

    7. Lo studente che non abbia ottenuto l’immatricolazione, o l’iscrizione ad anni accademici successivi, non può compiere alcun atto di carriera accademica.

    8. Gli atti di carriera accademica compiuti in difetto di immatricolazione, o iscrizione, sono nulli.

    Art. 21/2. Immatricolazione in base a titolo di studio straniero

    1. L’Accademia di Brera applica le disposizioni generali sull’ammissione ai corsi accademici dei cittadini stranieri e dei cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, nonché le disposizioni applicative periodicamente emanate dal MIUR.

    2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente, il Consiglio Accademico:

    1. determina il numero massimo di studenti stranieri ammissibili al primo anno di corso per ogni anno accademico e per ogni corso di studio, su proposta delle strutture didattiche e dei servizi competenti per gli scambi internazionali;

    2. approva, dietro proposta delle strutture didattiche, le modalità di svolgimento delle prove di accesso;

    3. emana ogni altra disposizione diretta ad attuare disposizioni europee e nazionali in materia, nonché a favorire l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri nella struttura accademica.

    3. La domanda di immatricolazione dello studente in possesso di titolo di studio straniero è accolta alle seguenti condizioni:

    1. che dalla documentazione pervenuta e dalla dichiarazione di valore del titolo di studio straniero resa dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per il territorio risulti che il titolo di studio conseguito consenta l’accesso, presso le Accademie del paese di provenienza, al corso di studi corrispondente a quello che lo studente ha scelto di frequentare in Accademia; ovvero, qualora tale corso non esista, ad un corso di studi affine o appartenente ad area disciplinare analoga a quella cui appartiene il corso accademico prescelto. In quest’ultimo caso, allo studente potranno essere assegnati debiti formativi propedeutici da assolvere entro il primo anno di iscrizione;

    2. che il titolo di studio straniero sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella minima prevista dalla disposizioni ministeriali in vigore ai fini dell’ammissione agli studi accademici.

    4. Apposita Commissione di valutazione, composta da docenti e designata dal Consiglio Accademico, provvederà annualmente alla verifica di congruità dei titoli di studio stranieri proponendo, di fronte a piani di studio diversificati, gli eventuali debiti formativi per l’ammissione ai corsi dell’Accademia. Le risultanze sono soggette all’approvazione del Consiglio Accademico.

    Art. 21/3. Iscrizione di Diplomati

    1. I Diplomati di I e II livello possono chiedere iscrizione ad altro Corso di Diploma di I e II livello. Il competente Consiglio della struttura didattica di riferimento procede al riconoscimento dei crediti e/o debiti pregressi.

    2. La domanda deve essere presentata secondo i tempi previsti nel Manifesto degli Studi per le iscrizioni ordinarie.

    3. Non è consentita l’iscrizione ad un corso per il conseguimento di un titolo identico per nome, durata e indirizzo a quello già posseduto, neppure nel caso in cui trattasi di curriculum di studi diverso da quello seguito per il conseguimento del titolo accademico posseduto.

    4. Salvo diversa disposizione della struttura didattica competente, i diplomati non sono soggetti alle prove di ammissione previste se non per le discipline d’indirizzo.

    Art. 21/4. Iscrizione a corsi d’insegnamento singoli

    1. Nel caso di particolari convenzioni con altre istituzioni accademiche e/o universitarie internazionali sono ammesse iscrizioni a corsi singoli fino ad un massimo di cinque per anno accademico. La domanda deve essere presentata dagli interessati entro i termini previsti per le iscrizioni ordinarie.

    2. Gli iscritti a corsi singoli possono ottenere un certificato degli studi compiuti con l’indicazione degli esami sostenuti e dei CFA acquisiti.

    3. L’iscrizione ai singoli corsi comporta il pagamento di tasse e contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

    4. È possibile l’iscrizione a singoli corsi come uditori. Una tassa, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, darà diritto alla frequenza di massimo cinque corsi, esclusivamente all’interno delle lezioni teoriche.

    Art. 21/5. Curricula e piani di studio individuali

    1. L’Ordinamento didattico di Corso di Studio può prevedere opportune articolazioni del percorso formativo costituenti i “curricula”.

    2. Lo studente, ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali specificamente descritti e motivati, nel primo anno di corso presenta alla struttura didattica competente domanda di approvazione di un piano di studi individuale che deve essere compatibile con l’Ordinamento didattico del corso di studi. Il piano di studi ha validità per l’intera durata del corso di studi cui si riferisce.

    3. Durante il percorso di studio lo studente può modificare il piano di studi iniziale soltanto nel settore delle discipline affini o integrative. Le modifiche non potranno superare i tre corsi per il I livello e due per il II livello. L’approvazione del piano di studi individuale viene effettuata dalla struttura didattica competente.

    4. I termini per la presentazione della domanda e per la sua approvazione sono stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico su proposta delle strutture didattiche competenti e sono pubblicati nel Manifesto degli Studi.

    Capo II - Mobilità studentesca esterna e interna

    Art. 22. Trasferimento ad altre Accademie

    1. Lo studente può trasferirsi ad altra Accademia presentando domanda al Direttore didattico all’inizio di ogni anno accademico (entro il 30 settembre) purché l’istanza sia accompagnata, ove richiesto dall’Accademia di destinazione, da documento comprovante la disponibilità dell’Accademia ospitante ad accogliere la domanda.

    2. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento di altra Accademia lo studente interrompe la carriera scolastica presso l’Accademia di Brera, salvo che non abbia ritirato l’istanza prima dell’inoltro del foglio di trasferimento.

    3. L’accettazione del trasferimento ad altra Accademia non comporta alcun rimborso di tasse, contributi ed indennità versate dallo studente.

    4. Lo studente trasferito ad altra Accademia porta con sé il curriculum accademico svolto, con relativi esami di profitto sostenuti e CFA acquisiti.

    Art. 22/1. Trasferimenti da altre Accademie

    1. La domanda di trasferimento da altra Accademia, anche da quelle straniere, indirizzata al Direttore didattico, deve pervenire all’Accademia di Brera entro il 30 settembre di ogni anno accademico.

    2. Alla domanda di trasferimento di altra Accademia deve essere allegato il curriculum scolastico svolto, con relativi esami sostenuti e CFA acquisiti. Per le domande provenienti da Accademie non statali dovrà inoltre risultare allegato, a cura degli organismi direttivi, dettagliato programma per ogni singola disciplina seguita corredato dal monte orario di insegnamento.

    3. Il Consiglio della competente struttura didattica delibera il riconoscimento degli studi svolti presso l’Accademia di provenienza, con l’indicazione:

    1. di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeuticità allorquando si riscontrino elementi di non congruità tra curricula pregressi e piani di studio attivi presso l’Accademia di Brera;

    2. di eventuali crediti formativi allorquando si riscontrino eccedenze fra curricula pregressi e piani di studio attivati dall’Accademia di Brera.

    4. Gli studenti che richiedono il trasferimento da altre Accademie debbono comunque essere in possesso del titolo di studi richiesto per l’accesso ai diversi indirizzi.

    5. I crediti formativi vengono conformati ai CFA dell’Accademia di Belle Arti di Brera.

    Art. 22/2. Passaggi di corso

    1. È consentito allo studente il passaggio da un indirizzo di studio ad un altro del medesimo livello, previa domanda inoltrata al Direttore dell’Accademia entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi.

    2. Il passaggio da un indirizzo all’altro è consentito solo all’interno dello stesso Dipartimento e solo a conclusione dell’anno accademico in senso orizzontale. I CFA acquisiti vengono riconosciuti ai fini del nuovo indirizzo didattico scelto solo se in esso previsti, fermo restando l’obbligo dello studente di assolvere tutti gli insegnamenti, di base e caratterizzanti, per l’intera durata del nuovo indirizzo. I Dipartimenti e le Scuole regoleranno nello specifico eventuali modifiche al presente articolo.

    3. Gli studenti in possesso di requisiti di accesso che danno diritto all’ammissione diretta all’Accademia, possono chiedere il passaggio a qualunque altro indirizzo di studio secondo le modalità precisate al comma 2. Per gli studenti ammessi previo superamento di prove di accesso, le strutture didattiche definiranno i meccanismi di passaggio da un indirizzo ad un altro nonché le eventuali prove di ammissione. Meccanismi di passaggio e prove di ammissione saranno recepite nel Manifesto degli Studi.

    Art. 23. Riconoscimento degli studi pregressi

    1. È consentita la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente che si trova in una delle seguenti condizioni:

    1. in possesso di titolo universitario;

    2. in possesso di titoli accademici conseguiti all’estero;

    3. in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o accademici.

    2. L’eventuale riconoscimento deve avvenire mediante:

    1. presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con l’indicazione degli esami di profitto sostenuti;

    2. presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto;

    3. presentazione della certificazione ufficiale dell’istituzione equipollente di provenienza.

    3. Il riconoscimento può avvenire mediante:

    1. la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative eguali o affini a quelle previste dai piani di studio dell’Accademia, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto;

    2. la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative, senza convalida dell’esame di profitto conseguito, con l’obbligo di completare gli insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto sostitutivi della votazione precedentemente conseguita.

    4. Esami e crediti formativi conseguiti in attività Socrates/Erasmus e in scambi internazionali oggetto di convenzione vengono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum accademico dello studente.

    5. Ogni riconoscimento deve essere confermato dal Direttore del Dipartimento e/o dal Consiglio Accademico (o da una struttura da questi delegata).

    Art. 24. Sospensione e interruzione temporanea degli studi

    1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie straniere ovvero nel caso di ammissione ad altro corso di Specializzazione o di Dottorato di ricerca.

    2. Lo studente ha, inoltre, la facoltà di sospendere gli studi per l’intero anno accademico nel caso di maternità, ricovero ospedaliero superiore a quattro mesi continuativi o in caso di gravi cause documentate e dimostrabili. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto.

    3. Oltre a quanto previsto dai commi 1. e 2., lo studente ha facoltà di interrompere gli studi. Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente deve presentare domanda al Direttore dell’Accademia allegando:

    1. curriculum accademico svolto;

    2. versamento di una quota di tasse e contributi, stabilita dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per ogni annualità di interruzione di studi;

    3. versamento di tasse, contributi ed oneri dovuti per l’anno accademico in cui viene presentata la domanda (qualora l’interruzione degli studi superi i tre anni l’amministrazione dell’Accademia potrà definire una somma di rientro forfetaria che tenga conto della fascia di reddito dello studente).

    Art. 24/1. Rinuncia agli studi

    1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi ed immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso.

    2. La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito, senza condizioni o clausole limitative.

    3. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell’inefficacia della carriera a seguito della rinuncia.

    Art. 24/2. Decadenza della qualifica di studente 

    1. Lo studente che non abbia rinnovato l’iscrizione al corso di studi accademici per cinque anni decade dalla qualifica di studente.

    2. Decade dalla qualifica di studente anche lo studente che, pur avendo regolarmente rinnovato l’iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, non abbia tuttavia superato esami di profitto per l’anno in corso.

    3. Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica compiuti. Tali certificazioni debbono contenere l’informazione sulla decadenza nella quale è in corso lo studente.

    4. Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza l’obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati.

    5. La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gi esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale di Diploma; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati.

    Art. 24/3. Cessazione della qualifica di studente

    1. La qualifica di studente iscritto all’Accademia cessa per:

    1. conseguimento del titolo di studio;

    2. trasferimento ad altra Accademia;

    3. rinuncia agli studi;

    4. decadenza.

    Capo III - TITOLI ACCADEMICI

    Art. 25 Rilascio dei Diplomi accademici

    1. I titoli di studio aventi valore legale conferiti dall’Accademia di Belle Arti di Brera vengono rilasciati dal Direttore.

    2. Le pergamene rappresentative del titolo finale vengono sottoscritte, oltre che dal Direttore, anche dal Direttore amministrativo. Le autorità preposte alla firma dei diplomi sono quelle in carica alla data del rilascio dei diplomi stessi.

    Art. 25/1. Riconoscimento di titoli accademici stranieri

    1. Quando il titolo straniero di cui si chiede il riconoscimento è previsto da specifici accordi internazionali che contemplano l’equiparazione dei titoli dei due paesi, l’Accademia procede al riconoscimento mediante semplice istruttoria diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dall’accordo ed all’emanazione di decreto direttoriale di riconoscimento a condizione che il piano di studi non sia difforme per un numero di discipline superiore ad un terzo. In questo caso l’ammissione avverrà con l’identificazione delle discipline e dei crediti suppletivi da acquisire.

    2. In tutti i casi in cui non ricorra la situazione di cui al comma 1, il riconoscimento viene effettuato dall’Accademia attraverso procedimento di valutazione discrezionale dei programmi dettagliati inerenti le singole attività didattiche e formative delle quali si chiede il riconoscimento.

    3. Le domande di riconoscimento possono essere presentate al Direttore didattico in qualunque periodo dell’anno.

    4. L’interessato al riconoscimento di titolo straniero è tenuto a presentare, oltre al titolo straniero in originale e in traduzione in lingua italiana, altri documenti di rito:

    1. certificazione degli esami di profitto sostenuti con l’indicazione della valutazione conseguita e gli eventuali crediti formativi acquisiti;

    2. programmi dettagliati degli insegnamenti svolti e di ogni altra attività didattico-formativa seguita;

    3. il titolo di Scuola superiore che ha consentito l’iscrizione all’Accademia.

    5. Apposita Commissione di valutazione, designata dal Consiglio Accademico, provvede all’esame delle domande ed alla stesura della relazione di riconoscimento o meno dell’equipollenza del titolo. Il Consiglio Accademico delibera in via definiva il provvedimento; il Direttore emana il decreto di riconoscimento dell’equipollenza.

    6. Qualora il riconoscimento dell’equipollenza non abbia acquisito parere favorevole, il Consiglio Accademico può pronunciarsi in favore di un riconoscimento parziale del curriculum degli studi.

    Art. 25/2. Rilascio di titoli congiunti

    1. L’Accademia, previa autorizzazione ministeriale, può rilasciare titoli congiunti con altre istituzioni accademiche, universitarie o dell’Alta Formazione Artistica e Musicale italiane o straniere.

    2. L’Accademia definisce le modalità didattico-organizzative e le procedure amministrative per il mutuo riconoscimento degli insegnamenti, delle attività formative e dei relativi CFA con le altre istituzioni di cui al comma 1 ai fini del conferimento di un titolo unico avente il medesimo valore per l’Accademia e le altre istituzioni, mediante opportune convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione su parere favorevole del Consiglio Accademico.

    3. Il titolo viene conferito dalle Accademia convenzionate, dietro autorizzazione ministeriale, e rilasciato, congiuntamente, dai rispettivi Direttori o vertici accademici.

    Art. 25/3. Certificazioni dei titoli di studio

    1. Al conseguimento del titolo di studio viene rilasciato all’interessato il Diploma accademico di I livello, di II livello, di Specializzazione, di Corso di Formazione alla Ricerca artistica e di Master accademico in originale. Quale supplemento al Diploma l’Accademia rilascia certificazione che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al “curriculum” specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo. Ogni certificazione sarà accompagnata da un “Diploma Supplementare” contenente il curriculum degli studi.

    Capo IV- Sanzioni disciplinari a carico degli studenti

    Art. 26. Sanzioni disciplinari

    1. Spetta al Direttore ed al Consiglio Accademico la giurisdizione disciplinare sugli studenti che viene esercitata anche per fatti compiuti dagli studenti al di fuori della sede dell’Accademia quando essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell’onore dell’istituzione senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.

    2. Le sanzioni che possono essere comminare al fine di mantenere la disciplina, sono le seguenti:

    1. ammonizione;

    2. interdizione temporanea da uno o più corsi;

    3. sospensione da uno o più esami di profitto per un determinato periodo;

    4. espulsione temporanea dall’Accademia, fino ad un massimo di tre anni, con conseguente perdita degli appelli d’esame;

    5. radiazione dell’Accademia.

    3. Le sanzioni di cui alla lett. a. del precedente comma vengono applicate dal Direttore, previa audizione dello studente. Le sanzioni di cui alle lett. b.,c.,d.,e., spettano al Consiglio Accademico a seguito relazione del Direttore.

    4. Nei casi previsti di cui alle lett. b., c., d. ed e., lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio Accademico, al quale può presentare memoria difensiva scritta o chiedere audizione.

    5. Le deliberazioni del Consiglio Accademico vengono rese esecutive dal Direttore con proprio decreto.

    6. Le sanzioni disciplinari vengono registrate nella carriera accademica dello studente.

    7. La radiazione dall’Accademia comporta la comunicazione dell’addebito alle altre istituzioni accademiche statali.

    Titolo XII. DIRITTO ALLO STUDIO

    Art. 27. Diritto allo studio

    1. L’Accademia persegue l’obiettivo di agevolare l’acceso agli studi accademici e di agevolare la fruizione dei servizi didattici da parte degli studenti capaci e meritevoli mediante l’organizzazione di servizi didattici integrativi e un insieme di interventi anche di natura economica.

    2. L’Accademia provvede all’attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli enti a ciò preposti.

    3. L’Accademia disciplina le modalità di concessione di borse di studio di cui al comma 1 del presente articolo per le seguenti categorie di borsisti:

    1. aiuto tecnici di laboratorio e aiuto tecnici dei servizi;

    2. studenti iscritti Corsi di Specializzazione;

    3. studenti iscritti a Corsi di Formazione alla Ricerca artistica;

    4. corsi di ricerca post-Dottorato.

    4. La regolamentazione di cui al presedente comma viene approvata dal Consiglio Accademico, sentiti i Consigli delle strutture didattiche interessate ed inviata al Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza. Viene emanata con decreto direttoriale.

    Art. 28. Studenti diversamente abili 

    1. L’Accademia garantisce la partecipazione alle attività didattico-formative agli studenti diversamente abili ponendo in essere tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di studenti.

     

    Titolo XIII. COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’

    Art. 29. Comunicazione

    1. L’Accademia, sentite le strutture didattiche interessate, adotta opportune modalità d’informazione dei propri servizi didattici come strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di coinvolgimento degli utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti.

    2. Il Consiglio Accademico, su proposta del Servizio di tutorato e orientamento, adotta ogni anno accademico un piano della comunicazione esterna ed interna in modo da rendere agevole il reperimento delle informazioni da parte dell’utenza reale e potenziale.

    3. Le informazioni vengono fornite mediante:

    1. comunicazioni scritte a cura degli uffici dell’Accademia;

    2. comunicazioni a mezzo di pubblicazioni curate dal Servizio tutorato e orientamento;

    3. comunicazioni mediante mezzi d’informazione di massa a cura della Direzione e della Presidenza dell’Accademia;

    4. comunicazioni per via telematica a cura del Servizio tutorato e orientamento.

     

    Titolo XIV. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

    Art. 30. Modifiche ed integrazioni

    1. I Dipartimenti, le Scuole, i Corsi e la Consulta degli Studenti possono proporre al Consiglio Accademico modifiche ed integrazioni del presente Regolamento. La delibera sulle integrazioni richiede la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto. La delibera tendente a modificare uno o più articoli richiede la maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto al voto. Le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento hanno effetto previa approvazione da parte del Ministero.

    2. Per qualsiasi argomento non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alla Statuto dell’Accademia.

    3. Il presente Regolamento entra in vigore all’atto della pubblicazione all’Albo di Istituto.

     

    TABELLA A

    Dipartimento di Arti Visive

     

    Scuola di Pittura

     

    Corso di diploma accademico di primo livello in Pittura

     

     

    Corso di diploma accademico di secondo livello in Arti Visive indirizzo Pittura

     

    Scuola di Scultura

     

    Corso di diploma accademico di primo livello in Scultura

     

     

    Corso di diploma accademico di secondo livello in Arti Visive indirizzo Scultura

     

    Scuola di Decorazione

     

    Corso di diploma accademico di primo livello in Decorazione

     

     

    Corso di diploma accademico di secondo livello in Arti Visive indirizzo Decorazione

     

    Scuola di Grafica

     

    Corso di diploma accademico di primo livello in Grafica

     

     

    Corso di diploma accademico di secondo livello in Arti Visive indirizzo Grafica

     

     

     

    Corso di diploma accademico di secondo livello in Teoria e pratica della terapeutica artistica

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Scuola di Scenografia

     

    Corso di diploma accademico di primo livello in Scenografia

    Corso di diploma accademico di secondo livello in Scenografia indirizzo Teatro

    Corso di diploma accademico di secondo livello in Scenografia indirizzo Costume per lo spettacolo

    Corso di diploma accademico di secondo livello in Scenografia indirizzo Cinema e tv

    Corso di diploma accademico di secondo livello in Scenografia indirizzo Teatro di figura *

    Scuola di Progettazione Artistica per l’impresa

    Corso di diploma accademico di primo livello in Progettazione Artistica per l’impresa

    Corso di diploma accademico di secondo livello in Product design

    Corso di diploma accademico di secondo livello in Fashion design

    Scuola di Nuove Tecnologie dell’arte

     

    Corso di diploma accademico di primo livello in Nuove tecnologie dell’arte

    Corso di diploma accademico di secondo livello in Nuove tecnologie dell’arte indirizzo arti multimediali interattive e performative

    Corso di diploma accademico di secondo livello in Nuove tecnologie dell’arte indirizzo arti multimediali del cinema e del video

    Corso di diploma accademico di secondo livello in Nuove tecnologie dell’arte indirizzo arti multimediali delle reti net-art

     

    Corso di diploma accademico di secondo livello in Fotografia

    Scuola di Restauro

     

    Corso di diploma accademico di secondo livello a ciclo unico di durata quinquennale in “Restauro”, abilitante alla professione di “Restauratore dei beni culturali”

     

    PFP1 – Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell’architettura **

     

    PFP2 – Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti

     

    PFP5 – Materiale librario e archivistico; manufatti cartacei e pergamenacei; materiale fotografico, cinematografico e digitale.   

     

     

    Dipartimento di Comunicazione  e didattica dell’arte

    Scuola di Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo

    Corso di diploma accademico di primo livello in discipline della valorizzazione dei beni culturali

    Corso di diploma accademico di secondo livello in comunicazione creativa per i beni culturali indirizzo comunicazione espositiva

    Corso di diploma accademico di secondo livello in comunicazione creativa per i beni culturali indirizzo applicazioni digitali per i beni culturali

    Scuola di Didattica dell’arte

    Corso di diploma accademico di primo livello in Comunicazione e didattica dell’arte

    Corso di diploma accademico di primo livello in Didattica dell’arte indirizzo Visual cultures e pratiche curatoriali

    Corso di diploma accademico di primo livello in Didattica dell’arte indirizzo Didattica multimediale

     

    * corso non attivato nell’a.a. 2012/2013

    **corso in attesa di parere di conformità

    Regolamento Accademia di Brera

    regolamento in materia di autonomia statuaria e regolamentare delle Istituzioni di cui alla Legge 21 Dimebre 1999, n° 508

    Schema di D.P.R.

     

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


    VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

    VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

    VISTO, in particolare l'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 508 del 1999, il quale demanda ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina dell'organizzazione amministrativa e didattica delle istituzioni di cui trattasi;

    VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

    CONSIDERATA la preliminare esigenza di determinare i criteri generali per consentire alle predette istituzioni di esercitare l'autonomia statutaria e regolamentare, ai sensi del citato articolo 2, comma 7, lett. f), della legge n. 508 del 1999;

    ACQUISITI i pareri dell'organismo consultivo provvisorio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 508 del 1999, resi nelle adunanze del 7 novembre 2001, dell'8 febbraio 2002 e dell'8 aprile 2002;

    VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 marzo 2002;

    UDITI i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 7 maggio 2001e del 6 maggio 2002;

    ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari resi nelle sedute del 2 e del 3 agosto 2001, dell'11 giugno 2002 e del 3 luglio 2002;

    CONSIDERATO che i pareri predetti sono tra loro discordanti;

    RITENUTO di conformarsi alle indicazioni del Consiglio di Stato, conservando al vertice delle istituzioni di alta formazione l'assetto binario previsto dalla legge;

    VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;

    SULLA PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     

    EMANA

    il seguente regolamento:

    CAPO I
    Principi e disposizioni generali

    Art. 1
    (Finalità e definizioni)

    1. Il presente regolamento determina i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia, nonché per l'esercizio dell'autonomia regolamentare, da parte delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché da parte dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati e dell'Accademia nazionale di danza.
    2. Il presente regolamento non si applica alle Accademie legalmente riconosciute.
    3. Ai fini del presente regolamento si intendono:
    a. per "Ministro" e per "Ministero", rispettivamente, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
    b. per "istituzioni", le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati;
    c. per "organi di gestione", i consigli di amministrazione delle Istituzioni;
    d. per "CNAM", il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
    e. per "legge", la legge 21 dicembre 1999, n.508.

    Art. 2
    (Autonomia statutaria)

    1. Le istituzioni di cui all'articolo 1, attraverso i propri statuti di autonomia e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, disciplinano:
    a. l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio e dei relativi organi, in correlazione alle specifiche attività formative e scientifiche, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla utilizzazione del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo e musicale;
    b. lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché della correlata attività di produzione;
    c. modalità e criteri di valutazione dei risultati didattici e scientifici, nonché dell'attività complessiva dell'istituzione;
    d. la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio, in conformità all'articolo 6 della legge;
    e. modalità e procedure per le intese programmatiche, e le convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri;
    f. la rappresentanza degli studenti negli organi di governo;
    g. l'organo competente per i procedimenti disciplinari in conformità alla normativa vigente;
    h. per l'Accademia nazionale di arte drammatica, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché di opportune intese con gli istituti di istruzione secondaria;
    i. per l'Accademia nazionale di danza, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché le forme di intesa e di collegamento con gli istituti di istruzione primaria e secondaria, anche attraverso apposite convenzioni finalizzate a realizzare lo sviluppo integrato del processo formativo.

    Art. 3
    (Autonomia regolamentare)

    1. Le istituzioni dettano, con propri regolamenti, in conformità alla vigente normativa e allo statuto, disposizioni di carattere organizzativo e funzionale, ed in particolare:
    a. il regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge;
    b. i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità disciplinano le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, in conformità all'articolo 2, comma 4, della legge.

     


    CAPO II
    Organizzazione

    Art. 4
    (Organi)

    1. Sono organi necessari delle istituzioni:
    a. il presidente;
    b. il direttore;
    c. il consiglio di amministrazione;
    d. il consiglio accademico;
    e. il collegio dei revisori;
    f. il nucleo di valutazione;
    g. il collegio dei professori;
    h. la consulta degli studenti.
    2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
    3. Con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli Organi di cui al comma 1.

    Art. 5
    (Presidente)

    1. Il presidente è rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
    2. Il presidente è nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal consiglio accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro.
    3. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il Ministro procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione.

    Art. 6
    (Direttore)

    1. Il direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il consiglio accademico.
    2. Il direttore è eletto dai docenti dell'istituzione, nonché dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2 comma 7, lett. a), della legge. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti sono stabiliti dallo statuto, con riferimento all'esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.
    3. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di direttore ai sensi degli articoli 212 comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241 comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro, acquisisce preventivamente il parere del consiglio accademico.
    4. Il direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.
    5. Il direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
    6. Al direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'istituzione.
    7. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli attuali docenti incaricati della direzione di istituzioni diverse da quelle in cui abbiano la sede di titolarità e che optino per l'elezione nella sede di servizio.

    Art. 7
    (Consiglio di amministrazione)

    1. Il consiglio di amministrazione è composto cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
    2. Fanno parte del consiglio di amministrazione:
    a. il presidente;
    b. il direttore;
    c. un docente dell'istituzione, oltre al direttore, designato dal consiglio accademico;
    d. uno studente designato dalla consulta degli studenti;
    e. un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
    3. Il consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
    4. I consiglieri di cui al comma 2, lett e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
    5. Al consiglio di amministrazione partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo.
    6. Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione. In particolare:
    a. delibera, sentito il consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
    b. definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3, lett. a), la programmazione della gestione economica dell'istituzione;
    c. approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
    d. definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
    e. vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal consiglio accademico.
    3. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica.
    4. Nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal presidente.


    Art. 8
    (Consiglio accademico)

    1. Il consiglio accademico è composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di tredici, in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente.
    2. Fanno parte del consiglio accademico, oltre al direttore che lo presiede:
    a. docenti dell'istituzione, in possesso di requisiti di comprovata professionalità stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo docente;
    b. due studenti designati dalla consulta degli studenti.
    3. Il consiglio accademico:
    a. determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
    b. assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
    c. definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
    d. delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lett. h) della legge, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentito la consulta degli studenti;
    e. esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge;
    f. esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento al consiglio di amministrazione.


    Art. 9
    (Collegio dei revisori)

    1. Il collegio dei revisori, costituito con provvedimento del presidente, è composto da 3 membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo preside, e due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; i componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; il collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.


    Art. 10
    (Nucleo di valutazione)

    1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da 3 componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
    2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
    a. ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
    b. redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
    c. acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
    3. Le istituzioni assicurano ai nuclei di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.


    Art. 11
    (Collegio dei professori)

    1. Il collegio dei professori è composto dal direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione, nonché dagli assistenti, dai pianisti accompagnatori e dagli accompagnatori al pianoforte. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del consiglio accademico, secondo modalità definite dallo statuto dell'istituzione.


    Art. 12
    (La Consulta degli studenti)

    1. La consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli istituti fino a mille, di sette per gli istituti fino a millecinquecento, di nove per gli istituti fino a duemila, di undici per gli istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della consulta gli studenti eletti nel consiglio accademico; oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
    2. Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta.
    3. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b) e c) il direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.


    Art. 13
    (Uffici e organizzazione amministrativa)

    1. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione.
    2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'istituzione.
    3. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.
    4. L'incarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     

    CAPO III
    Procedure e norme finali

    Art. 14
    (Statuto e regolamenti)

    1. Per l'elaborazione dello statuto, del regolamento didattico e del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, le istituzioni possono costituire, con deliberazione degli attuali organi di gestione, sentito il collegio dei professori e la rappresentanza degli studenti appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa istituzione e da esperti esterni.
    2. In sede di prima applicazione:
    a. lo statuto è deliberato dagli attuali organi di gestione, integrati con due rappresentanti degli studenti, sentito il collegio dei professori;
    b. il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione;
    c. il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dall'organo di gestione, integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
    3. Lo statuto ed il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, nonché il regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, sono deliberati e trasmessi, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, al Ministero per l'approvazione nei successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica. Il regolamento didattico è trasmesso, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.
    4. I regolamenti interni sono adottati con decreto del presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il consiglio accademico.
    5. Le spese di costituzione e funzionamento degli organismi di cui al comma 1 sono a carico del bilancio dell'istituzione.


    Art. 15
    (Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

    1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.


    Art. 16
    (Norme transitorie)

    1. I direttori dell'Accademia di arte drammatica e dell'Accademia di danza in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, mantengono le funzioni fino alla cessazione del rapporto per effetto del verificarsi di cause previste dalla normativa vigente.


    Art. 17
    (Abrogazione di norme)

    1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni incompatibili ed in particolare le seguenti norme: articolo 212, comma 1, comma 2, comma 4 e comma 5, articoli 213, 216, 220, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, e comma 6, articoli 221, 222, 228, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 e comma 6, articoli 229, 230, 231, 241 comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, e comma 6, articoli 242, 243, 254, 255, 256, 257, 367 comma 1 e comma 2, articoli 368, 369, 370, 371 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

     


    Relazione illustrativa


    La legge 21 dicembre 1999, n. 508, in ossequio al dettato dell'articolo 33 della Costituzione, prevede la trasformazione delle Accademie e dei Conservatori in Istituti di alta formazione artistica e musicale. Il legislatore ha inteso, in sostanza, elevare la dignità di tali istituzioni prevedendo il rilascio, all'esito degli studi, di diplomi accademici di primo e secondo livello.

    L'articolo 2, comma 7, della legge 508/99 rimette l'attuazione della riforma ad uno o più regolamenti, da adottarsi da parte dell'attuale Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

    Nella predisposizione del generale quadro di attuazione della citata legge 508 del 1999 si è dovuto, però, tenere conto del fatto che questa nulla prevede riguardo alla formazione di base; è evidente, infatti, che il legislatore presupponeva che tale riforma venisse attuata contestualmente ed in modo coordinato, con la riforma dei cicli. Posto che la riforma dei cicli è ancora in itinere, appare opportuno che l'attuazione della stessa legge n.508 del 1999 avvenga gradualmente nell'ambito di un quadro più completo ed organico, per evitare che un'affrettata trasformazione delle Istituzioni in questione in centri di alta formazione vada a discapito della formazione di base. Tale problema si pone, in particolare, per i Conservatori e per l'Accademia nazionale di danza, che attualmente gestiscono anche la formazione musicale e coreutica di base.

    Nel dare attuazione alla legge n. 508 del 1999 si è ritenuto pertanto opportuno procedere, in via preliminare, alla predisposizione del regolamento avente ad oggetto i criteri generali per l'adozione degli Statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare (articolo 2, comma 7, lettera f), posto che costituisce premessa indispensabile, per avviare concretamente il processo di riforma voluto dal legislatore, dotare di autonomia le predette istituzioni, consentendo che esse provvedano a dotarsi di propri statuti nel rispetto dei principi definiti dal presente regolamento.

    Il presente regolamento si applica alle istituzioni statali. Non si applica, invece, alle istituzioni private ad esse equiparate, quali le Accademie legalmente riconosciute. Dal momento, infatti, che tali ultime istituzioni hanno prevalentemente natura privatistica, non risulterebbe conforme alle norme vigenti in materia l'imposizione per legge di vincoli alla organizzazione. E' evidente, peraltro, che le suddette istituzioni possono conformare la propria organizzazione ai principi del presente regolamento nell'ambito della propria autonomia.

    Il regolamento delinea, anzitutto, il contenuto minimo dei futuri statuti delle istituzioni di alta formazione (art.2). In particolare, è prevista per le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza la possibilità di articolarsi sul territorio, stabilendo intese con gli istituti di istruzione primaria e secondaria.

    L'art. 3 delinea la tipologia dei vari regolamenti che le predette istituzioni possono adottare, aventi ad oggetto disposizioni di carattere organizzativo e funzionale. Gli articoli da 4 a 12 disciplinano l'organizzazione delle istituzioni di alta formazione nel rispetto del principio della distinzione tra poteri di indirizzo e governo e attività di gestione (art. 4).


    In particolare, il presidente ha la generale rappresentanza legale dell'istituzione e presiede il consiglio di amministrazione (art. 5), mentre al direttore è affidata la responsabilità dell'andamento didattico, scientifico e artistico, nonchè la rappresentanza dell'istituzione in ordine alle collaborazioni e all'attività per conto terzi relativamente alla didattica, alla ricerca e alla produzione (art. 6).


    Sono poi organi necessari:

    il consiglio di amministrazione, che definisce obiettivi e programmi della gestione amministrativa ed ha il compito di verificare, in sede di approvazione del bilancio, la compatibilità dal punto di vista economico delle scelte operate dal Consiglio Accademico (art. 7);

    il consiglio accademico, che ha competenze decisionali in materia di didattica, ricerca, e produzione (art. 8);


    il collegio dei revisori cui è attribuita la funzione di controllo amministrativo e gestionale (art. 9);


    il nucleo di valutazione con il compito di valutare i risultati dell'attività didattica e scientifica nonché l'andamento complessivo dell'istituzione avuto riguardo agli obiettivi determinati (art. 10 );


    il collegio dei professori che svolge funzioni di supporto alle attività del consiglio accademico (art. 11);


    la consulta degli studenti che nell'ambito delle proprie funzioni, prevalentemente consultive, può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico e al consiglio di amministrazione (art. 12).


    E' inoltre prevista un'apposita struttura amministrativa cui è attribuita la gestione contabile amministrativa e di spesa delle istituzioni (art. 13). Al vertice di tale struttura è preposto un direttore amministrativo responsabile della gestione stessa. Avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, tale incarico può essere conferito a personale di qualifica dirigenziale, nel rispetto della generale normativa sull'attribuzione degli incarichi dirigenziali.


    Una norma transitoria provvede a disciplinare la situazione degli attuali direttori dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica, che non avendo lo stato giuridico di docenti devono essere mantenuti nelle posizioni svolte (art. 15).


    Nel predisporre il presente schema di regolamento si è peraltro dovuto tenere conto del fatto che la legge n. 508 del '99 presenta numerose lacune che devono necessariamente essere colmate ad opera dell'interprete, facendo riferimento ai principi generali vigenti in materia di pubbliche amministrazioni.


    In tal senso, ed in conformità a quanto proposto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze, si è ritenuto opportuno prevedere, soprattutto nella prima fase di vita delle nuove istituzioni, che statuti e regolamenti siano sottoposti all'approvazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - e con il Ministero dell'economia e delle finanze; i regolamenti didattici, invece, in analogia a quanto previsto per le università, sono sottoposti al solo controllo del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca (art.14).

    Il presente regolamento considerato che per quanto riguarda la figura del presidente i pareri acquisiti sul testo sono tra loro discordanti, tiene conto delle indicazioni del Consiglio di Stato; in particolare tiene conto del parere reso nell'adunanza del 20 dicembre 2002 su specifica richiesta del DAGL sul punto. In relazione al predetto parere il testo è stato modificato prevedendo che il presidente sia un soggetto con qualificate competenze manageriali o professionali.


    Nel rivedere la composizione del consiglio di amministrazione si è altresì tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n,165, che non consente la presenza di rappresentanze del personale, anche elettivo nei consigli di amministrazione degli enti pubblici.

    Il presente regolamento non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato.